Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/11/2021, n. 30975
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a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17287/2013 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso quest'ultima in Roma, via dei Portoghesi 12;- ricorrente -contro Sodalitas s.r.l. in liquidazione, in persona del suo rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. D V, con studio in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;- controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 69/67/13, depositata 1'11 febbraio 2013.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2021 dal Cons. S L. RILEVATO CHE: - Con avviso di accertamento, notificato il 15 ottobre 2009, è stata contestata, in relazione all'anno 2004, alla Sodalitas, società partecipata integralmente dalla Comunità Montana Valcavallina e dal Comune di Trescore Balneario (BG), ed esercente l'attività di assistenza sociale non residenziale e gestione casa di riposo, la fatturazione di operazioni in regime di esenzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 27- ter d.P.R. in difetto dei relativi presupposti. - Nella prospettazione erariale, scaturente dal PVC della Guardia di Finanza di Bergamo del 18 maggio 2009, le operazioni anzidette erano invece da considerarsi imponibili, attesa la non riconducibilità della contribuente nel novero degli "organismi di diritto pubblico", indicati nell'art. 10, comma 1, su richiamato, come beneficiari dell'esenzione. - Pertanto, l'Ufficio ha recuperato a tassazione VIVA sulle predette operazioni. - Ulteriori riprese fiscali concernevano l'IRES e l'IRAP dovute in misura maggiore nel medesimo anno d'imposta. - La Sodalitas ha proposto ricorso dinanzi alla CTP di Bergamo, deducendo di avere diritto all'esenzione in questione, per essere stata costituita da enti territoriali e da essi interamente partecipata nonché evidenziando che gli enti in parola nominavano tutti i componenti del suo organo direttivo, la cui amministrazione era volta a soddisfare bisogni di interesse generale, aventi carattere non industriale nè commerciale. - La CTP accoglieva il ricorso della contribuente, ritenendo che essa costituisse un "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'art. 3, comma 26, d.lgs. n. 163 del 2006 e, pertanto, anche ai fini dell'art. 10, comma 27-ter d.P.R. n. 633 del 1972, che disciplinava l'esenzione.- L'Ufficio ha quindi proposto appello, contro la decisione di primo grado, con ricorso alla CTR della Lombardia, che lo ha respinto. - Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per Cassazione l'Ufficio, formulando due motivi. - La contribuente si è costituita con controricorso e ha depositato successiva memoria. CONSIDERATO CHE: - Con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l'Agenzia ha censurato la decisione impugnata per violazione dell'art. 10, comma primo, n. 27-ter, d.P.R. n. 633 del 1972, per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto che la qualificazione di "organismo di diritto pubblico" della contribuente comportasse l'esenzione dall'IVA delle prestazioni da essa erogate a prescindere dalla natura di queste e palesandosi irrilevante la circostanza per cui l'ente svolgeva anche attività di lucro. - Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 350, comma 1, n. 3, c.p.c., la ricorrente ha censurato la decisione impugnata per violazione dell'art. 10, comma 1, n. 27-ter d.P.R. n. 633 del 1972, per avere il giudice a quo erroneamente ascritto la qualifica di "organismo di diritto pubblico" a un soggetto che non presentava i requisiti all'uopo necessari, in quanto ente caratterizzato dallo scopo di lucro. - I due motivi possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro stretta connessione, poiché tutti censurano l'estraneità della contribuente s.r.l. alle categorie soggettive alle cui prestazioni assistenziali il ridetto art. 10, comma 1, n. 27-ter d.P.R. n. 633 del 1972, estende l'esenzione dall'IVA. - Le doglianze sono infondate e vanno disattese, sebbene si renda necessaria la correzione della motivazione della decisione impugnata, ai sensi dell'art. 384, ult. co ., c.p.c. - La sentenza della CTR motiva il rigetto dell'appello evidenziando i seguenti profili: la circostanza secondo cui la definizione di "organismo di diritto pubblico" resa "nella Direttiva n. 92/50" ingloba "qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale";la circostanza secondo cui la normativa in tema di appalti pubblici (vengono indicati art. 2 L. n. 109 del 1994;art. 2 d.lgs. n. 157 del 1995, modif. da art. 2 d.lgs. n. 65 del 2000) hanno qualificato come organismo di diritto pubblico "qualunque ente dotato di personalità giuridica, sottoposto a dominanza pubblica attraverso il finanziamento o il controllo della gestione o la ingerenza nella nomina degli organi e istituito per la soddisfazione di finalità di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale";la previsione dell'art. 3, comma 26, d.lgs. n. 163 del 2003 (c.d. Codice appalti), che definisce organismo di diritto pubblico qualsiasi organismo istituito per soddisfare esigenze di interesse generale, dotato di personalità giuridica, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico o la cui gestione sia soggetta al loro controllo o il cui organo di amministrazione, direzione o vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designato dallo Stato o da enti pubblici territoriali o altri organismi di diritto pubblico;l'irrilevanza della forma di diritto privato rivestita dalla contribuente, in ragione della circostanza della preordinazione al soddisfacimento di "un certo tipo di bisogni";l'applicabilità della disciplina in materia di aggiudicazione di appalti anche in ambito tributario;la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge relativi alla personalità giuridica della contribuente e alla dominanza pubblica, evincibile dall'integrale partecipazione della Sodalitas da parte del Comune di Trescore Balneari° e della Comunità Montana della Val Cavallina nonché della previsione statutaria in punto di controllo da parte di detti enti dell'amministrazione e gestione societaria, con l'onere per l'organo amministrativo della contribuente odierna (ai sensi dell'art. 15 dello Statuto) di predisporre un programma annuale da inviare ai soci entro il 30 settembre dell'anno in corso;la sussistenza del requisito della costituzione per la soddisfazione di interessi pubblici, essendo stata la Sodalitas creata "allo scopo di gestire servizi pubblici locali e sovracomunali", come da verbale di deliberazione del consiglio comunale di Trescore Balneario del 15 maggio 2003, e riguardando il suo oggetto socieale la gestione di "servizi riferiti ai bisogni della persona e della famiglia", ossia attività "non aventi esclusivamente carattere industriale o commerciale", come "le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 24722/08 richiedono";la non ostatività dell'emissione di fatture nei confronti anche di terzi soggetti, trattandosi pur sempre di enti pubblici. - Osserva questa Corte che, essendo VIVA un contributo
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