Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 16/06/2021, n. 17004

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 16/06/2021, n. 17004
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17004
Data del deposito : 16 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32534/2018 RG. proposto da: COMUNE DI CADIMBOSCO DI SOPRA (RE), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamenre donliciliato in Roma, via Monte Zebio n.37 presso lo studio degli Avvocati M F e C F, rappresentato e difeso dall'Avvocato M Z;

- ricorrente -

contro

FONTANELLE SOCIETÀ GRICOLA DI FERRARI E C. S.N.C., in persona del socio e amministratore F G, il quale, per quanto occorrer possa, agisce anche in proprio, elettivamente domiciliati in Roma, pie delle Medaglie d'Oro n.72 presso lo studio dell'Avvocato C C, rappresentati e difesi dall'Avvocato M B;

- controricorrente -

avverso la sentenza n.1109/14/2018 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA RI:

XiIONALE dell'Emilia-Romagna pronunciata il 29.01.2018 e depositata il 16.04.2018, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16.03.2021 dal Consigliere Relatore Dott. R R.

RILEVATO CHE

1.- Il Comune di Cadelbosco di Sopra ha notificato alla società avviso di accertamento per l'omesso/parziale versamento dell'ICI per l'anno 2010 in relazione ad alcuni terreni di proprietà della stessa. La società contribuente ha proposto ricorso alla CTP di Reggio Emilia dolendosi della nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione, della omessa valutazione della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) e dell'erronea determinazione dell'imposta per utilizzo del coefficiente ordinario in luogo del moltiplicatore del reddito dominicale pari a 110. Il ricorso è stato respinto;
ha proposto appello la società che la CTR della Emilia Romagna ha accolto ritenendo applicabile l'agevolazione anche alle società agricole qualificabili come imprenditore agricolo professionale (IAP), richiamando sul punto la giurisprudenza di questa Corte (n.375/2017).

2. Avverso la predetta sentenza il Comune ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi. Ha resistito con controricorso la R. Russo est. 32534/2018 RG società contribuente. Ti Comune ha deposita memoria. La causa è stata trattata alla adunanza camerale del 16.03.2021.

RITENUTO CHE

3.- Con il primo motivo del ricorso, si denunzia violazione o falsa applicazione dell'art. 2 comma 1 bis lett. b) del Dlgs 504/1992;
dell'art.58, comma 2, D.lgs. 446/1997;
degli artt.1 e 2, comma 4, D.lgs. 99/2004;
dell'art.9 D.Lgs. 228/2001;
dell'art.1, comma 1, lett. d), D.L. 133/2013;
dell'art.14 Preleggi;
in relazione all'art.360, n.3, c.p.c. Il Comune deduce che la invocata riduzione d'imposta spetta solo nel caso di terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
requisito quest'ultimo carente nella società contribuente che pur essendo TAP, sostiene il Comune, non è soggetto iscritto alla previdenza agricola. Il motivo è infondato. In tema
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