Cass. civ., sez. II, sentenza 09/02/2023, n. 4019
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Il requisito relativo all'obbligo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio è sottratto al principio di non contestazione, in quanto discendente da norma imperativa e al divieto di "ius novorum" in appello, essendo il contratto che ne sia sprovvisto affetto da nullità rilevabile d'ufficio.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 29775/2019 Numero sezionale 1169/2022 Numero di raccolta generale 4019/2023 Data pubblicazione 09/02/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: D'ASCOLA PASQUALE - Presidente Oggetto: MEDIAZIONE PAPA PATRIZIA - Consigliere FORTUNATO GIUSEPPE - Consigliere PU 25/5/2022 CRISCUOLO MAURO - Consigliere R C - Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29775/2019, proposto da: A A, rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO FAT- TORE;
- ricorrente -
contro
F P, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ruggero Fauro 102, presso lo studio dell'avv. A C, rappresentato e difeso dall'avv. DENICO FRATTURA;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 343/2019 della CORTE DI APPELLO DELL'AQUILA, pubblicata il 26/2/2019. Udita la relazione del cons. R C nella camera di consiglio del 25/5/2022;
lette le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale ROSA MARIA DELL'ERBA, che ha concluso per l'accoglimento Numero registro generale 29775/2019 Numero sezionale 1169/2022 Numero di raccolta generale 4019/2023 Data pubblicazione 09/02/2023 del primo motivo di ricorso, l'inammissibilità del secondo motivo e l'assorbimento degli altri motivi.
FATTI DI CAUSA
A A impugna in cassazione la sentenza che, in acco- glimento dell'appello di Piero F, titolare dello «Studio Immobilia- re F», lo ha condannato al pagamento di 20,130,00 euro di provvigioni per attività di mediazione nella compravendita di un im- mobile di proprietà di Sandro P. A tal fine, per quanto rileva ancora in questa sede, F lo aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Lanciano, allegando che l'affare non si era concluso per non avere A dato seguito alla proposta d'acquisto da lui sot- toscritta, già accettata dal venditore. Nel costituirsi in giudizio, Abbo- nizio formulò una serie di difese, tra le quali si rivelò vincente quella dedotta in sede di precisazione delle conclusioni, ove egli eccepì il di- fetto di iscrizione dell'attore all'albo professionale dei mediatori tenuto dalla Camera di Commercio, come requisito del diritto alla provvigio- ne. Infatti, il processo di primo grado si concluse con una sentenza di rigetto, a causa della mancanza di prova della iscrizione dell'attore nel ruolo dei mediatori. Inoltre, il tribunale affermò che comunque l'affare non si era concluso, senza che ciò fosse addebitabile al con- venuto. In appello F ha depositato una registrazione camerale relativa alla sua attività di mediatore, ha eccepito che tale iscrizione era stata contestata tardivamente, ha censurato che l'accettazione della propo- sta di acquisto fosse stata ritenuta tardiva ed ha ottenuto pertanto la riforma integrale della sentenza di primo grado. Il ricorso in cassazione è affidato a sei motivi, illustrati da memoria. Resiste F con controricorso, parimenti illustrato da memoria. - 2 - RG 29775/2019 - S2 – PU 25/5/2022 (n. 12) – C est. Numero registro generale 29775/2019 Numero sezionale 1169/2022 Numero di raccolta generale 4019/2023 Data pubblicazione 09/02/2023 RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. - Con il primo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si de- duce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 167 c.p.c., 1755 c.c. e 6 l. 39/89, per avere la Corte di appello ritenuto inammis- sibile, in quanto tardivamente proposta nella comparsa conclusionale in primo grado, l'eccezione di mancata prova dell'iscrizione del media- tore nel relativo albo professionale. 1.2. - Il motivo è fondato. Struttura, finalità e singole disposizioni della l. 39/1989 (che ha modificato la l. 253/1958, concernente la di- sciplina della professione di mediatore) rivelano che l'obbligo legisla- tivo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio discende da norma imperativa, non derogabile dalla vo- lontà delle parti (così come argomentato anche dal P.M. nelle sue conclusioni). Il contratto di mediazione stipulato in assenza di tale re- quisito è affetto da nullità che, in quanto tale, sul piano processuale, è rilevabile d'ufficio da parte del giudice (così, Cass. 17478/2020 se- condo cui l'eccezione di nullità del contratto di mediazione per difetto di iscrizione è eccezione in senso lato, quindi non soggetta al divieto di ius novorum in appello ex art. 345 c.p.c.). Conferma legislativa di tale imperatività si desume in particolare, oltre che dall'art. 8 l. 39/1989, che assoggetta a pesante sanzione amministrativa chi eserciti attività di mediazione senza essere iscritto nel relativo ruolo, dall'art. 6, co. 1 l. 39/1989, ove si dispone che ab- biano «diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruo- li». Sotto questi profili, nulla è mutato dopo il d.lgs. 59/2010, relativo ai servizi nel mercato interno. Nel sopprimere il ruolo dei mediatori, l'art. 73 d.lgs. cit. non ha infatti abrogato la l. 39/1989 ma si è limita- to a disporre che: (a) i servizi di intermediazione commerciale e di af- - 3 - RG 29775/2019 - S2 – PU 25/5/2022 (n. 12) – C est. Numero registro generale 29775/2019 Numero sezionale 1169/2022 Numero di raccolta generale 4019/2023 Data pubblicazione 09/02/2023 fari siano soggetti a dichiarazione di inizio di attività, corredata da certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti, da presenta- re alla camera di commercio;
(b) i richiami al ruolo dei mediatori con- tenuti nella l. 39/1989 si intendano riferiti alle iscrizioni nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministra- tive (REA). In questo senso, nella giurisprudenza di questa Corte, cfr. Cass. 3862/2015, 16147/2010. Sotto il profilo squisitamente processuale, ciò comporta che, rispet- to al diritto alla provvigione, l'iscrizione del mediatore nei registri te- nuti presso le camere di commercio è fatto costitutivo rilevabile d'ufficio e implica anche che, in punto di prova, trattandosi di norma imperativa, non possa operare il principio di non contestazione ex art. 115, co. 1, ultima parte c.p.c. Ciò è stato specificamente segnalato anche dal P.M. nelle sue conclusioni. Pertanto, da un lato, è onere del mediatore, ove proponga domanda di pagamento della provvigione, provare l'iscrizione presso la camera di commercio. Dall'altro lato - si ripete - il difetto di prova di tale requisito è fonte di nullità del con- tratto di mediazione, rilevabile d'ufficio anche in appello, pure in as- senza di contestazione ad opera della controparte (beninteso: entro i limiti segnati dalla formazione progressiva del giudicato). 1.3. - Nel sancire viceversa l'operatività del principio di non conte- stazione, la sentenza impugnata invoca il precedente di Cass. 1568/2013. Il precedente di questa Corte muove dall'affermazione che l'eccezione di nullità del contratto di mediazione per mancata iscrizione del mediatore nei registri tenuti presso le camere di com- mercio è eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice, in grado di appello non soggetta al divieto di ius novorum ex art. 345 c.p.c. - 4 - RG 29775/2019 - S2 – PU 25/5/2022 (n. 12) – C est. Numero registro generale 29775/2019 Numero sezionale 1169/2022 Numero di raccolta generale 4019/2023 Data pubblicazione 09/02/2023 Senonché, quando si sposta sul piano dei profili probatori, Cass. 1568/2013 svolge un discorso che non si mostra pienamente coeren- te con tali premesse. Lo si riporta per chiarezza nel capoverso se- guente. «Anche in materia di mediazione, relativamente al requisito dell'i- scrizione al ruolo dei mediatori, si può affermare che opera il principio della non contestazione. Nella specie i ricorrenti hanno eccepito la mancanza del requisito […] solo nella comparsa conclusionale del giu- dizio di appello, non assolvendo all'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del processo come imposto dall'art. 167 c.p.c., in vista anche del sistema delle preclusioni, il quale comporta per le parti l'o- nere di collaborare al fine di circoscrivere la materia controversa, e sia per il principio di economia, che deve informare il