Cass. civ., sez. I, sentenza 08/10/1979, n. 5190
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Il consulente d'ufficio, al quale il giudice abbia demandato un'indagine di natura contabile (nella specie, sulla gestione di una societa, in relazione a dedotte responsabilita degli amministratori e liquidatori), se non e tenuto a convocare le parti nell'eventuale fase preliminare alle operazioni peritali vere e proprie, diretta ad una prima lettura a carattere ricognitivo degli Atti da esaminare, deve necessariamente porre le parti medesime in grado, tramite i loro difensori e consulenti, di presenziare al successivo lavoro di coordinamento, accostamento e verifica del contenuto di detti Atti, affinche esse possano contestualmente vagliare i documenti dei quali sia depositario, farsene rilasciare copia, sollevare tempestivamente osservazioni e rilievi nel corso di ciascuna operazione. L'inosservanza di tale Obbligo si traduce in una menomazione dei diritti della difesa, la quale implica nullita relativa della consulenza, denunciabile dall'interessato nella prima udienza utile dopo il deposito della relazione. ( V 342/77, mass n 383886).*
Qualora il consulente d'ufficio, anziche limitarsi ad indagini e considerazioni di ordine strettamente tecnico, che il giudice non sia in grado di effettuare per carenza di specifiche nozioni, svolga accertamenti e formuli valutazioni giuridiche o di merito, il giudice medesimo, cui spettano istituzionalmente ed inderogabilmente tali compiti, non puo risolvere la controversia in base ad un mero richiamo alle conclusioni del consulente, ma puo condividerle solo formulando una propria autonoma motivazione, che dia sufficiente ragione del suo convincimento ed inoltre tenga conto delle contrarie deduzioni delle parti, se tradotte in rilievi ed osservazioni specifiche e concrete. ( V 3060/77, mass n 386619).*
Dopo la messa in liquidazione di una societa, la quale e diretta esclusivamente alla realizzazione delle attivita esistenti ed alla definizione dei rapporti pendenti, resta preclusa la possibilita di contrarre nuovi debiti, che non siano strettamente indispensabili alle operazioni liquidatorie, e si traducano in nuove iniziative imprenditoriali con assunzione di nuovi rischi.*
Poiche gli amministratori di una societa a responsabilita limitata, dopo la nomina dei liquidatori, non possono compiere alcuna operazione (artt 2449 primo comma e 2451 cod civ, richiamati dal successivo art 2497 cod civ), l'illegittimita degli Atti di gestione, che gli amministratori medesimi abbiano posto in essere dopo tale momento, anche al fine della loro responsabilita verso i terzi, va riscontrata a prescindere da ogni indagine sulla colpa, cosi come da eventuali concorrenti responsabilita dei liquidatori, per aver consentito o per aver collaborato in tali Atti.*