Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2008, n. 4519
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In tema di efficacia del giudicato penale nelle controversie di lavoro, la sentenza penale di assoluzione pronunciata con la formula "perché il fatto non sussiste", a norma del combinato disposto degli artt. 652, comma 1, cod. proc. pen. e 75, comma 2, cod. proc. pen., fa stato nel giudizio civile per il risarcimento dei danni laddove la parte civile sia stata esclusa dal processo penale, atteso che detta esclusione non dipende da una scelta volontaria della parte medesima. Diversamente, detta sentenza di assoluzione non spiega alcuna efficacia nel rito civile allorché il giudizio avente ad oggetto la pretesa risarcitoria sia iniziato dopo la sentenza penale di primo grado, essendo in tal caso la scelta di intraprendere il processo civile dopo la sentenza di primo grado riconducibile alla volontà della parte. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito - che aveva negato l'efficacia preclusiva del giudicato penale di assoluzione perché il fatto non sussiste non solo a seguito dell'esclusione della costituzione di parte civile, ma anche dopo la sentenza penale di primo grado - e, decidendo nel merito, ha respinto la pretesa risarcitoria avanzata in seguito ad infortunio sul lavoro dal dipendente, già escluso quale parte civile dal processo penale, nei confronti del datore assolto irrevocabilmente in sede penale con la formula "perché il fatto non sussiste").
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - rel. Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN DE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 119, presso lo studio dell'avvocato BISAZZA TERRACINI ORESTE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IBBA MANUELA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 12, presso lo studio dell'avvocato CORDELLI ROMUALDO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROSSI GUIDO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
SOCIETÀ LEVANTE-NORDITALIA ASSICURAZIONI S.P.A.;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n 10021/05 proposto da:
CARIGE ASSICURAZIONI S.P.A., (già ANDI Assicurazioni S.P.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'avvocato RAPPAZZO ANTONIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
IBBA MANUELA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 12, presso lo studio dell'avvocato CORDELLI ROMUALDO, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Rossi Guido giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
EN DE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2322/04 del Tribunale di ROMA, depositata il 18/03/04 R.G.N. 16345/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/08 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato BISAZZA TERRACINI;
udito l'Avvocato ROSSI GUIDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per l'accoglimento per il primo motivo, assorbiti gli altri del principale e dell'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Roma confermava la sentenza del Pretore della stessa sede, che aveva accolto la domanda proposta da UE IB
contro
LI EN, del quale era stata dipendente, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni (biologico e morale), subiti in dipendenza dell'infortunio sul lavoro (occorsole il 5 settembre 1991) - sebbene il datore di lavoro (LI EN) ne fosse stato assolto, "perché il fatto non sussiste", con sentenza penale irrevocabile, pronunciata in seguito a dibattimento, dal quale era stata esclusa, tuttavia, la costituzione di parte civile della lavoratrice (UE IB) - ed aveva condannato la ANDI Assicurazioni S.p.a. a tenere indenne LI EN di quanto conseguentemente dovuto. Osservava, infatti, il giudice d'appello:
"nel caso di specie, la IB, prima che venisse pronunciata in data 11 novembre 1996 sentenza di assoluzione del EN da parte della Corte d'appello di Roma, ha proposto, con ricorso depositato il 5 maggio 1995, la domanda di risarcimento in sede civile, essendo stata a ciò costretta dalla esclusione della costituzione di parte civile disposta dal Pretore all'udienza del 18 novembre 1994, per difetto di alcuni dei requisiti richiesti (...)";
"pertanto detta ipotesi (...) appare del tutto assimilabile a quella prevista dall'art. 652 c.p.p., comma 1, ultima parte, per la quale è esplicitamente esclusa l'efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile di danno":
"merita, dunque, conferma la conclusione (...), secondo cui, nel caso di specie, il giudice civile è "libero di rivalutare il fatto ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro (...) nella causazione dell'infortunio sul lavoro sofferto dalla (lavoratrice) in data 5 settembre 1991", con l'ulteriore conseguenza dell'operatività della garanzia assicurativa assunta dalla AN DI Assicurazioni S.p.a. nei confronti del EN, ove, all'esito di tale valutazione, si pervenga all'astratta qualificazione di tale fatto in termini di reato colposo perseguibile d'ufficio, atteso che la causa del contratto di assicurazione stipulato tra dette parti richiede genericamente un accertamento giudiziale di tale reato e non anche che esso sia operato dal giudice penale";
"da un lato, non risulta in alcun modo provato che il EN abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, risultando invece acclarato che il predetto fornì alla IB una macchina obiettivamente pericolosa e non aderente alla normativa antinfortunistica e omise di fornire alla stessa adeguate istruzioni direttive";
"dall'altro, neppure risulta provata una condotta abnorme della lavoratrice, tale da far ritenere che, seppure fossero state adottate tutte le cautele del caso, l'evento lesivo si sarebbe egualmente prodotto, apparendo al riguardo decisivo il rilievo secondo cui, se il tritacarne fosse stato conforme alle prescrizioni (...), ciò avrebbe reso praticamente inaccessibile la zona in movimento":
la rendita erogata dall'INAIL non indennizza il danno biologico - prima della riforma (di cui al D.Lgs. n. 38 del 2000) - ne' il danno morale da infortunio sul lavoro:
quanto all'asserito concorso di colpa della lavoratrice, il datore di lavoro appellante ne denuncia "una colpa esclusiva, tale da porsi come causa da sola sufficiente a determinare l'evento, limitandosi tuttavia ad invocare, a sostegno del proprio assunto, l'efficacia del giudicato penale di assoluzione (...)".
la censura della condanna alla rifusione delle spese di lite riposa, infine, sull'accoglimento delle altre censure dello stesso datore di lavoro appellante.
Avverso la sentenza d'appello, LI EN propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
Resistono, con controricorso, le intimate UE IB e AN DI Assicurazioni