Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2018, n. 01493
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Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONALDI SIMONE nato il 11/02/1958 a SCHILPARIO avverso la sentenza del 16/10/2013 del TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere
ELISABETTA RI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI plic-IRt-cerrter~ Il Proc. Gen. conclude per l' nammissibilita' z. iNit d1/4--ed U/ Udito il difensore UV` kU,Lo 19Nku, il difensore presente si riporta ai motivi
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16 ottobre 2013 il Tribunale di Bergamo ha dichiarato B S colpevole del reato di cui all'art. 30, c. 1, lett. g) della legge n. 157 del 1992, perché, utilizzando il proprio fucile, abbatteva una femmina di G F, animale appartenente ad avifauna tipica alpina, la cui caccia nel comprensorio alpino Valle di Scalve per la stagione venatoria in corso era vietata in quanto esemplare femmina, in Schilpario (BG), il 7 ottobre 2012 e lo ha condannato alla pena di 1.200 euro di ammenda.
2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto appello, trasmesso alla Corte di cassazione dalla Corte di appello di Brescia, chiedendo l'assoluzione e, in subordine, la concessione delle attenuanti generiche e il contenimento della pena al minimo edittale, lamentando la nullità del verbale di sequestro disposto ex art. 354 c.p.p., in quanto le piume dell'animale, asseritamente di esemplare femmina, anziché essere depositate all'ufficio corpi di reato, sono state distrutte dopo l'espletamento
udita la relazione svolta dal Consigliere
ELISABETTA RI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI plic-IRt-cerrter~ Il Proc. Gen. conclude per l' nammissibilita' z. iNit d1/4--ed U/ Udito il difensore UV` kU,Lo 19Nku, il difensore presente si riporta ai motivi
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16 ottobre 2013 il Tribunale di Bergamo ha dichiarato B S colpevole del reato di cui all'art. 30, c. 1, lett. g) della legge n. 157 del 1992, perché, utilizzando il proprio fucile, abbatteva una femmina di G F, animale appartenente ad avifauna tipica alpina, la cui caccia nel comprensorio alpino Valle di Scalve per la stagione venatoria in corso era vietata in quanto esemplare femmina, in Schilpario (BG), il 7 ottobre 2012 e lo ha condannato alla pena di 1.200 euro di ammenda.
2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto appello, trasmesso alla Corte di cassazione dalla Corte di appello di Brescia, chiedendo l'assoluzione e, in subordine, la concessione delle attenuanti generiche e il contenimento della pena al minimo edittale, lamentando la nullità del verbale di sequestro disposto ex art. 354 c.p.p., in quanto le piume dell'animale, asseritamente di esemplare femmina, anziché essere depositate all'ufficio corpi di reato, sono state distrutte dopo l'espletamento
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