Cass. civ., sez. I, sentenza 30/03/1999, n. 3097

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La tassa di concessione governativa per la iscrizione delle societa' nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo alla iscrizione, di cui all'art. 3 del D.L. 19 dicembre 1984 n. 853 (convertito in legge 17 febbraio 1985 n. 17) e successive modificazioni, e' illegittima, ponendosi in contrasto con il dettato degli artt. 10 e 12 della direttiva del Consiglio C.E.E. del 17 luglio 1969 n. 335, concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali, senza che a diversa conclusione possa pervenirsi in virtu' dell'applicazione, quale "jus superveniens", dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998 n. 448. La richiesta di rimborso di tale tassa e' soggetta alla decadenza triennale dal giorno del pagamento prevista dall'art. 13, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, senza che tale norma possa ritenersi incompatibile con i principi del diritto comunitario.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 30/03/1999, n. 3097
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3097
Data del deposito : 30 marzo 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 29 novembre 1995 la ___ s.p.a. conveniva in
giudizio davanti al Tribunale di Firenze l'Amministrazione delle Finanze
dello Stato per sentirla condannare alla restituzione della somma
complessiva di lire 82.000.000 (oltre interessi anche ai sensi dell'art.
1224 comma secondo C.C.) dalla societa' stessa pagata a titolo di tassa di
concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese, negli
anni dal 1985 al 1992, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 19 dicembre 1984 n. 853
convertito nella L. 17 febbraio 1985 n. 17 (e successive modificazioni),
ritenuta indebitamente corrisposta in contrasto con l'art. 10 della
direttiva CEE 17 luglio 1969 come interpretato e applicato dalla Corte di
giustizia della comunita' con la sentenza 2 febbraio 1988. L'Amministrazione
convenuta resisteva alla domanda, opponendo: l'incompetenza territoriale
dell'adito Tribunale di Firenze per essere invece competente l'autorita'
giudiziaria di Roma;
l'improponibilita' della domanda di rimborso tardivamente
avanzata in relazione al termine di decadenza di cui all'art. 13 comma
secondo del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641;
la legittimita', almeno parziale,
anche alla stregua dell'ordinamento comunitario, della corresponsione della
tassa, per essere questa, almeno in parte, rispondente al requisito
della funzione remunerativa in rapporto al servizio prestato. Con sentenza
23 aprile/4 maggio 1996, il giudice unico del Tribunale di Firenze accoglieva
la domanda della ___ s.p.a. e condannava l'Amministrazione finanziaria al
rimborso in favore dell'attrice della somma richiesta perche' non dovuta,
con gli ulteriori oneri accessori. Proponeva appello l'Amministrazione,
deducendo: che, per quanto pagato in eccesso rispetto agli importi
stabiliti dall'art. 10 del D.L. 11 luglio 1992 n. 333 convertito nella
L. 8 agosto 1992 n. 359, devono trovare applicazione le norme di cui al
secondo e al terzo comma dell'art. 651 D.L. 30 settembre 1993 n. 331
convertito in L. 19 ottobre 1993 n. 427 incidenti sulla competenza
dell'Ufficio del registro tasse e concessioni governative di Roma;
che l'art.
13 del ricordato D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641 stabilisce un termine di
decadenza triennale per l'azione di ripetizione delle imposte non
dovute;
che la competenza territoriale spettava al Tribunale di Roma ai sensi
dell'art. 8 del R.D. n. 1611 del 1933, essendo competente, per la
riscossione delle tasse sulle concessioni governative, e quindi anche
alla loro liquidazione, l'ufficio del registro per le tasse sulle
concessioni governative di Roma ai sensi del D.M. 12 dicembre 1972 non
modificato, sul punto, dal D.M. 14 luglio 1988 ne' dal D.M. 20 gennaio 1992;
che non ricorre una ipotesi di pagamento indebito, essendo nella presente
ipotesi il titolo della prestazione pecuniaria presente nella stessa
forma dell'atto legislativo, onde non possono ritenersi proponibili azioni
civili di ripetizione ma esperibili soltanto le speciali procedure previste
in materia tributaria;
che non sussiste contrasto tra la legislazione
nazionale e l'ordinamento comunitario, salva restando la competenza del
legislatore dello Stato in ordine alla forma e ai mezzi dell'attuazione
della direttiva comunitaria. La ___ s.p.a. si costituiva in giudizio per
chiedere la reiezione dell'impugnazione e la conferma della sentenza
impugnata. La Corte di appello di Firenze, con sentenza 2/16 dicembre
1996 n. 1480, rigettava l'appello condannando l'Amministrazione
appellante al rimborso in favore della controparte delle spese del grado.
Per la cassazione di quest'ultima sentenza l'Amministrazione delle Finanze
dello Stato propone il presente ricorso con deduzione di quattro motivi.
La ___ s.p.a. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Col primo motivo l'Amministrazione finanziaria ha denunciato
"violazione degli art. 8 R.D. 30 ottobre 193 n. 1611 e 2 D.M. 12 dicembre
1972;
violazione e falsa applicazione dell'art. 25 C.P.C.;
incompetenza
territoriale-funzionale del Presidente del Tribunale di Firenze e del
medesimo Tribunale", con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 360 n. 2
C.P.C. La ricorrente ha censurato la sentenza della Corte fiorentina, sul
punto, per non essere stato ritenuto che, ai sensi dell'art. 8 del R.D.
n. 1611 del 1933, la competenza per territorio doveva essere individuata in
correlazione con il distretto in cui "trovasi l'ufficio che ha liquidato la
tassa o la sovrattassa controversa", il quale ufficio, nella fattispecie
in esame, si identificava, a norma dell'art. 2 del D.M. 12 dicembre
1972, nell'Ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di
Roma. Contro l'assunto dell'Amministrazione ricorrente, e' sufficiente
richiamare in questa sede i numerosi precedenti della giurisprudenza di
questa Sezione (v. recentemente: Cass. 8522/1998, Cass. 5742/1998, Cass.
5390/98) nei quali sono stati enunciati i seguenti principi da cui
questo Collegio non ritiene di doversi discostare: l'art. 8 del citato
R.D. n. 1611 del 1933, il quale attribuisce la cognizione delle
controversie tributarie al Tribunale del luogo ove ha sede l'Avvocatura
dello Stato nel cui distretto si trova l'Ufficio che ha liquidato il
tributo, pone un criterio di competenza speciale (come tale prevalente su
quello determinato in via generale dall'art. 25 del codice di procedura
civile) la cui applicazione postula il presupposto che il tributo al
quale si riferisce la controversia sia stato oggetto di accertamento
e liquidazione da parte di un determinato ufficio finanziario;
tale
condizione non ricorre nelle situazioni in cui, come nel caso di specie,
l'ammontare del tributo dovuto per la iscrizione nel registro delle societa'
era prestabilito per legge e la corresponsione di esso e' avvenuta
direttamente ad opera del contribuente nella misura dal medesimo determinata
spontaneamente in conformita' alla indicazione legislativa, mediante
versamento in conto corrente postale;
la portata dell'art. 2 del D.M.
12 dicembre 1972 -il quale ha individuato nell'Ufficio del registro per
le tasse sulle concessioni governative di Roma l'ufficio competente a
provvedere "alla riscossione, per tutto il territorio dello Stato, delle
tasse sulle concessioni governative e delle tasse di pubblico insegnamento e
di quelle relative all'istruzione superiore da corrispondersi a mezzo del
servizio dei conti correnti postali"- e' stata ridimensionata dall'art. 1
del D.M. 14 luglio 1988 il quale, fermo restando quant'altro disposto
dal citato D.M. del 1972, ha stabilito che "al recupero anche in via
supplementare della tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel
registro delle imprese "avrebbe provveduto "l'ufficio del registro
nella cui circoscrizione territoriale ha sede il domicilio fiscale
dell'impresa", e successivamente -e in modo ancor piu' significativo-
dall'art. 1 del D.M. 20 gennaio 1992 con cui e' stato disposto che "il
rimborso di somme non dovute versate sui conti correnti postali
intestati all'ufficio del registro tasse governative di Roma. . . . .
e' disposto dalle competenti Intendenze di Finanza. . . . .";
pertanto, alla
stregua di tali disposizioni -le quali, avendo natura procedimentale,
sono suscettibili di applicazione immediata anche in relazione a rapporti
di diritto sostanziale sorti in epoca antecedente all'entrata in
vigore di esse- il luogo di adempimento dell'obbligazione dedotta in
giudizio, avente ad oggetto il rimborso del tributo in tesi
indebitamente corrisposto, risultava identificabile in coincidenza con la
sede della Tesoreria provinciale locale. Conseguentemente, in applicazione
dell'art. 25 C.P.C., deve essere riconosciuta, come e' stata
riconosciuta dalla Corte fiorentina, la competenza territoriale del
giudice adito dalla societa' attrice.


2. Si accede, a questo punto, all'esame della contestazione della
fondatezza nel merito della domanda della societa' attrice, che costituisce
oggetto del terzo motivo col quale l'Amministrazione ricorrente ha
dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 C.P.C., "violazione dell'art.
36 comma 8 e comma 8 bis del D.L. n. 69/89 convertito con modificazioni
in Legge n. 154/1989;
violazione dell'art. 12 paragrafo 1) lettera e)
della Direttiva n. 69/335/CEE nonche' della sentenza della Corte di
Giustizia delle Comunita' europee 20 aprile 1993 in cause riunite C-71/91 e
C- 178/91;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto
decisivo", e del quarto motivo, intitolato a "ulteriore violazione delle norme
e della sentenza citata nel terzo motivo;
violazione dell'art. 2697 codice
civile;
omessa motivazione su punto decisivo". Le censure formulate in
questi motivi terzo e quarto, che esigono di essere congiuntamente
considerati, si palesano infondate e devono essere disattese.


2.1. L'art. 74 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641
assoggettava la iscrizione nel registro delle imprese al pagamento di una
tassa di concessione governativa il cui ammontare, in seguito alle
variazioni in aumento apportate all'entita' originaria, venne a
risultare di lire 81.000;
con i commi diciottesimo e diciannovesimo
dell'art. 3 del D.L. 19 dicembre 1984 n. 853 convertito nella L. 17
febbraio 1985 n. 17, l'entita' della tassa venne stabilito in misura
differenziata a seconda dei vari tipi di societa', e venne stabilito
l'obbligo del pagamento della tassa sia per l'iscrizione dell'atto
costitutivo della societa' sia per gli anni successivi entro la
scadenza del 30 giugno;
ancora successivamente con il D.L. 30 maggio
1988 n. 173 la tassa di iscrizione e la tassa annuale furono
ulteriormente aumentate;
la legge di conversione 26 luglio 1988 n. 291
determino' l'ammontare della tassa, per le societa' azionarie, in
correlazione all'entita' del capitale sociale, secondo un criterio di
progressivita';
nuove modificazioni, in ordine alla determinazione della
tassa, vennero introdotte con il D.L. 2 marzo 1989 n. 69 convertito in L. 27
aprile 1989 n. 154 ed ancora (questa volta in minus) con il D.L. 11 luglio
1992 n. 333 convertito in L. 8 agosto 1992 n. 359;
infine, con l'art. 61 del
D.L. 30 agosto 1993 n. 331 convertito in L. 29 ottobre 1993 n. 427 e' stata
ulteriormente modificata la tassa dovuta per l'iniziale iscrizione delle
societa', ed e' stata abolita la tassa prevista per la permanenza
dell'iscrizione negli anni successivi;
la soppressione della tassa e' stata da
ultimo consacrata nell'art. 138 della recente L. 28 dicembre 1995 n. 549.
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