Cass. pen., sez. V, sentenza 22/05/2023, n. 21911
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FE NI nato a [...] il [...] avverso il decreto del 11/07/2022 del TRIBUNALE DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale MARIA DE MASELLIS, che ha chiesto di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza pronunziata l'11 luglio 2022, il Tribunale di Roma - Sezione specializzata per le misure di prevenzione - ha respinto, in sede di rinvio, l'opposizione proposta, ex art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011, dall'architetto VA RI avverso la decisione del giudice delegato di escludere dallo stato passivo alcuni dei crediti da lui vantati nei confronti della società confiscata "Soc. Hotel Nuovo Tripoli s.r.l.", per l'attività professionale da lui svolta, in relazione all'immobile "Hotel Tripoli", facente parte del patrimonio della società. Il creditore aveva chiesto l'ammissione per l'importo complessivo di euro 532.607,33, così determinato: a) euro 51.750,00, a saldo del compenso per le attività professionali svolte, in esecuzione di un formale contratto sottoscritto in data 21 maggio 2010 con l'amministratore della società, in relazione alla ristrutturazione dell'immobile;
b) euro 132.669,72, quale compenso per le attività professionali svolte, in assenza della sottoscrizione di un formale contratto tra le parti, in relazione alla trasformazione dell'hotel in una casa-albergo;
c) euro 88.271,54, per le attività professionali svolte, in assenza di un formale contratto intervenuto tra le parti, per la realizzazione di una spa;
d) euro 147.081,23, per le attività professionali svolte, in assenza di un formale contratto intervenuto tra le parti, per la trasformazione dell'hotel in una RSA. Il giudice delegato aveva ammesso allo stato passivo solo l'importo di euro 51.750,00, relativo alle attività professionali connesse alla ristrutturazione dell'immobile, in relazione alle quali l'incarico del RI era stato svolto in esecuzione di un formale contratto intervenuto tra le parti. Aveva, invece, escluso, in conformità alla proposta del coadiutore, i restanti crediti poiché il ricorrente non aveva documentato né diversamente provato l'esistenza di un rapporto contrattuale con la società, relativo alle ulteriori attività professionali. Con riferimento a tali ulteriori attività, il ricorrente si era limitato a produrre solo la prima pagina di alcuni documenti (relazioni tecniche, computi metrici, progetti, ecc.), che erano (quasi tutti) anche privi del timbro recante la data di avvenuto deposito presso il Comune di Fiuggi. Il RI aveva proposto opposizione, ex art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011, chiedendo la riforma dello stato passivo, insistendo nella richiesta di ammissione di tutti i crediti vantati, compresi quelli relativi alle presunte attività professionali svolte in assenza di un formale