Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/07/2012, n. 12608
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In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il provvedimento di sospensione cautelare può essere adottato quando il professionista sia stato invitato a comparire e non si sia presentato senza addurre un assoluto impedimento, poiché l'art. 43 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 non richiede che il professionista sia stato effettivamente sentito, se non altro perché potrebbe volontariamente rifiutare l'audizione, ma che lo stesso sia stato posto in condizione di esserlo e non sia stato nell'impossibilità di presentarsi, né impone l'audizione a domicilio, essendo analogicamente applicabile l'art. 420 ter cod. proc. pen., secondo il quale la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall'imputato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l'insufficiente documentazione prodotta.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P R - Primo Presidente f.f. -
Dott. L M G - Presidente Sez. -
Dott. P L - Consigliere -
Dott. R R - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. A A - rel. Consigliere -
Dott. P C - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. M V - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5278/2012 proposto da:
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MODENA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell'avvocato B L, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato F C, per delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
P C;
- intimato -
avverso la decisione n. 195/2011 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 15/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/2012 dal Consigliere Dott. A A;
udito l'Avvocato C F;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. C R, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Nell'ottobre del 2010 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena (di seguito COA) promosse l'azione disciplinare nei confronti dell'avv. Carmine Parente per violazione dell'art. 5 del codice deontologico per essere stato sottoposto ad indagini da parte del Pubblico Ministero per il reato di cui all'art. 368 c.p.. Ai sensi dell'art. 43, comma 3, della legge professionale ne dispose la convocazione per la seduta del 16.11.2010, alla quale l'incolpato partecipò, difendendosi.
Il COA lo sentì nuovamente il 7.2.2011 per aver avuto notizia che l'avv. Parente aveva concordato la pena di dieci mesi di reclusione e di L. 300.000 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 56 e 529 c.p., commesso nell'esercizio della professione.
Riconvocatolo per l'8.3.2011 al fine di decidere sull'eventuale sospensione cautelare, il COA dapprima disattese una sua istanza di rinvio (cui era allegato il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p.) e poi ritenne inconferente il certificato medico attestante "lombosciatalgia acuta sx e necessità di riposo per una settimana".
Considerò, in particolare, che l'avv. Parente non aveva domandato il rinvio ma solo inviato un certificato medico peraltro non attestante un impedimento assoluto a comparire;
e, in relazione alla gravità dei fatti addebitatigli, ne dispose la sospensione cautelare dalla professione a tempo indeterminato.
2.- Con decisione del 22.9.2011 il Consiglio Nazionale Forense (in seguito CNF) ha accolto il ricorso dell'avv. Parente e annullato la deliberazione del COA per l'assorbente ragione che il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 43, non consente che la sospensione
cautelare sia disposta senza aver "sentito il professionista";
e che, in relazione a tale prescrizione normativa, non era sufficiente che il COA avesse ritenuto non assoluto l'impedimento dell'avv. Parente a comparire l'8.3.2011.
3.- Ricorre per cassazione il COA di