Cass. civ., sez. III, ordinanza 23/06/2021, n. 17950
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- Illegittimità. sul ricorso 24340-2018 proposto da: R.G.N. 24340/2018 Cron.) --C( So RIMA BORGHETTI RICCARDO & C SNC, elettivamente domiciliato Rep. in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio Ud. 18/01/2021 cieii'Avvocato NICOLA "ùOiviENICO PETRACCA, che io rappresenta e difende unitamente all'Avvocato RICCARDO DIAMANTI;cc - ricorrente - rnntrn FARUSI ERMANA, FARUSI ELIANA, elettivamente domiciliate in Monza, VIA PARRAVICINI 30, presso lo studio dell'Avvocato ROBERTO CERRATO, che le rappresenta e difende;2021 - controricorrenti - avverso la sentenza n. 753/2017 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 12/06/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2021 dal Consigliere Dott. S G GUIZZI;_ iAlUILU il r.11. I pci uci .DUJLILULU rl VLUI CILVI lei CIIC GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA. FATTI DI CAUSA 1. La società RI.MA. di Boghetti Riccardo & C. S.n.c. (d'ora in poi, società "RI.MA.") ricorre, sulla base di sei motivi, per la LCISSCILIUI IC deiid tIILtllLc1 11011 deni 1111Vd II. 400/16, dei 7 dIJI lit 2016, e di quella definitiva n. 753/17, del 31 maggio 2017, della Corte di Appello di Genova, che - dopo avere, l'una, dapprima condannato E ed E F al risarcimento del danno, in favore dell'odierna ricorrente, conseguente a mancata erogazione dalla cassa integrazione guadagni straordinaria dal 22 maggio 1994 al 14 luglio 1994, nonché, l'altra, rigettato il gravame esperito dalla predetta società avverso la sentenza n. 362/10, del 4 maggio 2010, del Tribunale di Massa - respingevano la domanda risarcitoria proposta dalla società avverso le predette Eiirlacia Eiial aa FCII 2. In punto di fatto, la ricorrente riferisce che, a seguito di crisi aziendale verificatasi negli anni dal 1992 al 1994, essa acconsentì au avviai e la pluceddi a di Labba il ilcyl aLiul le guadayi il straordinaria per il periodo dal 22 novembre 1993 al 22 novembre 1994, diviso in due semestri, rivolgendosi, per lo svolgimento delle pratiche, allo studio associato di cui erano titolari le Farusi. Riferisce, altresì, che le domande per i due semestri - che ai sensi dell'art. 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, avrebbero dovuto essere presentate, rispettivamente, il 25 dicembre 1993 C II yluyi IO 1994 - ve' mei enti ai lici iute Lai un'e Luni Ministero del lavoro. Ed esattamente, la prima, perché - sebbene inviata il 23 dicembre 1993 - perveniva il successivo 28 dicembre, la seconda essendo stata, invece, presentata quasi un mese dopo IO LaUCI ILa CICILIVU LCI I I III UV VCI U II L.L lUglIU conseguenza di ciò, essendo stati esclusi dalla cassa integrazione guadagni i periodi compresi tra il 22 novembre e il 20 dicembre 1993. nonché quelli tra il 22 maaaio e il 26 lualio 1994. la società odierna ricorrente si vedeva costretta - in ragione di una controversia di lavoro instaurata da dieci suoi dipendenti, i quali avevano conseguito, in corso di causa, un sequestro conservativo su del;a Lca uLieLa, ci LI etiiti kja i cti ibuLiuni corrisposte ammontanti ad C 129.114,23 - ad una conciliazione con i medesimi, all'esito della quale la società sosteneva un esborso complessivo di C 28.405.13 (oltre C 10.329.13 per spese legali dei dipendenti, più C 9.994,89 per quelle proprie). Un ulteriore esborso, poi, di C 11.206,17 veniva sostenuto dalla RI.MA. nei confronti di altri suoi sette dipendenti, che avevano ovai ILCILU ai ialuya i _ i iLa pci u II . c _ I LCIUbCI Ul lavoro. Ciò premesso, lamentando la società - in ragione del comportamento delle Farusi - un danno complessivo pari ad C 51.455.82 (visto che dalla sommatoria degli esborsi sopra ricordati erano da detrarre le somme poi erogate dall'INPS ai lavoratori, in virtù dell'accoglimento dei ricorsi amministrativi Lui u •ia cciacicala colicessiÙúe del LI attacciecito da;22 ciuvelvibi e al 21 dicembre 1993, e poi dal 15 al 26 luglio 1994), essa adiva il Tribunale di Massa per far valere la responsabilità delle due professioniste. per aver tardato nella presentazione delle domande. Respinta dal primo giudice la domanda risarcitoria, la Corte di Appello, in merito al gravame esperito dall'attrice soccombente, • •I . _ tiumu a vci il ~ali I lel ite I II 'VIGILO la LauSa pi CLIJCILIVI IC UCIIC conclusioni, sul presupposto che in caso di accoglimento della domanda la liquidazione del danno potesse avvenire con un semplice calcolo senza la necessità del ricorso ad una CTU, con la sentei-Iza non definitiva n. 400/1G - il i relazione a:na quale :a società RI.MA. formulava riserva di gravame - condannava le Farusi a risarcire il danno per mancata erogazione della cassa integrazione guadagni. sebbene limitatamente al periodo dal 22 maggio al 14 luglio 1994 (danno, più esattamente, da commisurarsi agli importi che la società datrice di lavoro aveva dovuto corrispondere ai propri dipendenti a titolo di retribuzione). Ld Corte genovese rimetievd, Loulernpu, id CdUbd irl istruttoria, per determinare, tramite consulenza tecnica d'ufficio, l'esatto ammontare del danno. Peraltro, nel corso delle operazioni peritali, l'ausiliario del giudice presentava istanza per l'acquisizione di documentazione necessaria a rispondere al quesito, istanza rigettata, tuttavia, dalla Corte territoriale. Il consulente d'ufficio, quindi, dopo aver tramesso alle parti la bozza della propria relazione tecnica, depositava l'elaborato, nel quale affermava l'impossibilità di effettuare il conteggio richiesto senza i documenti dei quali era sidid I iLi liCSid, ilivailu, VaLquisiciulie. espii id ddi giudice di appello pure l'istanza con cui parte appellante, ribadiva l'offerta - già tempestivamente indirizzata dal proprio consulente a quello d'ufficio, in occasione del deposito della bozza della relazione tecnica - di fornire ogni documento utile al calcolo delle retribuzioni corrisposte e, dunque, alla risposta dell'ausiliario del giudice al quesito formulato. La Corte territoriale, dunque, con la sentenza definitiva rigettava la domanda risarcitoria, sul presupposto che il consulente d'ufficio avesse accertato l'impossibilità di rispondere 11 I• • -1 • I ai queitm, LIU LI IC triava pui aula liquivaLlui ie equiLauva uei danno, visto che il mancato accertamento del suo preciso ammontare non dipendeva dall'impossibilità di provarlo, bensì dalla condotta processuale dell'attrice/appellante, per non avere essa prodotto la documentazione in suo possesso. 3. Avverso le due pronunce della Code genovese ricorre per cassazione la società RI.MA., sulla base - come detto - di sei motivi, i primi due indirizzati avverso la sentenza non definitiva, gli altri quattro, invece, contro quella definitiva. 3.1. Il primo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - denuncia violazione degli artt. 1223, 1225 e -1227, con-arra 2, LU U. civ. Si censura la sentenza non definitiva nella parte in cui la Corte territoriale afferma come "la responsabilità delle odierne appellate emerga dalle risultanze processuali ma non abbia l'estensione prospettata dall'appellante, né abbia prodotto le conseguenze dalla stessa ipotizzate". Ci si duole, in particolare, del fatto che la sentenza non definitiva abbia circoscritto il danno asti atta t-ciente r cibi;e, patito da essa icor r ecite, negli III IJUl LI che la società datrice di lavoro ha dovuto risarcire ai propri dipendenti a titolo di retribuzioni" dal 22 maggio al 14 luglio 1994, escludendo, invece, ogni altro versamento "correlato agli accordi transattivi stipulati con i dipendenti", in quanto "non costituisce conseguenza immediata e diretta, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., dell'inadempimento", e ciò perché nel rapporto causale tra la colídoaa de;:e Far-usi e il danno nar-r-relítaLo "hanno ini.er rei ;tu rattr" - ovvero, "le iniziali decisioni del Ministero e l'autonoma valutazione ad opera dell'appellante della convenienza di un accordo transattivo in pendenza dei ricorsi" avverso di esse - che "non sono ad esse imputabili". Assume, per contro, la ricorrente che tutti gli esborsi da essa effettuati (come sopra ricostruiti) erano "non solo prevedibili, LUI I IC rici-riest.c, oiaWait. 1225 cod. L. -V-.1 nía- and-le conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dello Studio Farusi", e ciò alla stregua della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, le;;CI de'= 11111 ICILIOI le, CX al L. 122.3 d L.V i dei;ril !lel 1101111U cagionato deve essere attribuito rilievo alle serie causali che, nel momento in cui si produce l'evento, "non appaiono del tutto inverosimili;come chiesto dalla c.d. teoria della causalità adeguata". In particolare, il giudice di appello "avrebbe dovuto considerare quali effetti dell'inadempimento", (ovvero, del ritardo nella presentazione delle domande), riscontrato a carico dello Studio Farusi, "le conseguenze delle azioni legali avviate dai lavoratori". Quanto, invece, all'accoglimento dei ricorsi amministrativi in relazione al diniego della cassa integrazione guadayi li bti aui lal ia (aLk-ugiii i lei itu il iteyi aie, pCi i;vi i;110 semestre e parziale, invece, per il secondo), tale evenienza non avrebbe dovuto essere considerata idonea ad interrompere il nesso causale. ma solo a ridurre il danno, tanto che ali importi restituiti in accoglimento dei ricorsi "sono stati portati in detrazione nella richiesta risarcitoria". Inoltre, la sentenza impugnata sarebbe "incorsa anche nella v iuiciLiunie dei Vai t. 1227, COITtaiét 2, cuci. civ.", da;clìoi-hehte, LIIC non ha considerato che l'accordo transattivo, intervenuto con quei dipendenti che non avevano fatto causa, nonché il successivo pagamento agli stessi di importi parametrati ai trattamenti di cassa integrazione non percepito, hanno consentito di ridurre il danno. 3.2. -secondo motivo - proposto 'ai sensi .derait. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - denuncia nullità della sentenza non definitiva per "error in procedendo", per violazione degli artt.112 e 61 cod. proc. civ. Si censura, nuovamente, la decisione della Corte ligure di commisurare il danno (solo) "agli importi che la società datrice di lavoro ha dovuto corrispondere a titolo di retribuzioni" nel periodo dal 22 maggio al 14 luglio 1994, giacché il giudice di appello sai-ebtre incori-so -ViZitg extrapretizione, visto ci-ie essa Ri.rAA. non ha mai chiesto quale voce di danno le retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti, non avendole erogate per i periodi dal 22 novembre al 20 dicembre 1993 e. poi. dal 22 maaaio al 14 lualio 1994. Inoltre, sarebbe stato violato l'art. 61 cod. proc. civ., in quanto, ai fini della liquidazione del danno richiesto, come sopra Il lUiVIUUCLU, bctl CUL/e lidStALU C01-1-le del I estu ;tenui:O, inizialmente, dalla stessa Corte territoriale - "un semplice calcolo matematico per la cui esecuzione non è richiesta l'assistenza di un consulente tecnico".
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