Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2009, n. 15813
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In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi - conformemente ad una interpretazione ritenuta costituzionalmente legittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2005, in relazione all'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione - determina la decadenza sostanziale del privato, non suscettibile come tale di sanatoria ex art. 8 della legge n. 533 del 1973.
In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, ai fini del decorso del termine di centoventi giorni previsto, a pena di decadenza sostanziale, dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, l'erronea indicazione nel provvedimento amministrativo di un termine più lungo rispetto a quello legale fa sorgere nel destinatario dell'atto un ragionevole affidamento in ordine all'applicabilità del termine indicato, con la conseguenza che, ove l'interessato lo abbia rispettato, deve ritenersi che sia incorso in errore scusabile, e può quindi beneficiare della rimessione in termini, dovendosi escludere la decadenza in conformità con il canone costituzionale di buon andamento delle P.A.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 32001/2007 proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, MARITATO LELIO, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
OG A\;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1373/2007 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 25/07/2007 R.G.N. 1223/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2009 dal Consigliere Dott. AMOROSO GIOVANNI;
udito l'Avvocato MARITATO LELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVI Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il tribunale di Cosenza rigettava la domanda proposta dall'odierna intimata OG SA, che, impugnando la decisione a se sfavorevole della Commissione centrale per la manodopera agricola che aveva rigettato il suo ricorso amministrativo avverso il provvedimento di cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli per gli anni 1993 ed 1994, aveva chiesto l'accertamento del diritto ad essere iscritta nel suddetto elenco nominativo dei lavoratori agricoli a tempo determinato. In particolare il Tribunale adito riteneva preclusa l'azione giudiziaria perché esercitata oltre il termine (di 120 giorni) previsto dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22, conv. in L. n. 83 del 1970. 2. A seguito di appello della OG\ la Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza 10 aprile 25 luglio 2003, riformava la decisione di primo grado accogliendo la domanda.
Ha osservato in particolare la Corte d'appello che la decorrenza del termine (di decadenza sostanziale) di cui al D.L. n. 7 del 1970, conv. in L. n. 83 del 1970, è subordinata all'adozione di un provvedimento amministrativo formale, da portare a conoscenza dell'interessato, e nella specie, il procedimento amministrativo contenzioso, aperto dal ricorso presentato dalla lavoratrice ai sensi del D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, si era concluso con decisione della Commissione Centrale per la manodopera agricola comunicata alla lavoratrice in data 18-24 settembre 2001, mentre il ricorso introduttivo del giudizio era stato depositato in cancelleria il 5 giugno 2002, ossia oltre il previsto termine di 120 giorni. Non di meno secondo la Corte territoriale l'azione giudiziaria doveva considerarsi tempestiva, perché nella comunicazione del 19 settembre 2001 era indicato in un anno il termine per proporre l'azione giudiziaria (D.L. n. 384 del 1992, ex art. 4, comma 7, conv. in L. n.438 del 1992). Nel merito fondata era la pretesa dell'appellante di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, stante la provata esistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato negli anni e per il numero di giornate indicate dall'appellante stessa.
2. Contro questa sentenza l'INPS ha proposto ricorso fondato su due motivi.
L'intimata non ha svolto difesa alcuna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L.'INPS con il primo motivo, deduce violazione e falsa applicazione del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, art. 22, convertito, con modifiche, dalla L. 11 marzo 1970, n. 83. della L. 11 agosto 1973, n.533, art. 8 e, in connessione con questi, dell'art. 15 preleggi,
dell'art. 148 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto dalla L. n. 533 del 1973, art. 9, nonché del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375, art. 11,
oltre a vizio di motivazione.
L'istituto ricorrente critica la sentenza impugnata per non avere tenuto conto che il termine per proporre il ricorso in sede giudiziaria era inequivocabilmente (ex art. 22 cit.) quello di 120 giorni, nella specie ampiamente decorso;
a nulla rilevando l'indicazione di un termine più ampio falla alla lavoratrice nella comunicazione del rigetto del ricorso amministrativo. Nel secondo motivo, con