Cass. civ., sez. VI, ordinanza 09/02/2018, n. 03270

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 09/02/2018, n. 03270
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03270
Data del deposito : 9 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 2716-2017 proposto da: CORDONI SILVIA, TERRAMANI DINO, elettivamente domiciliati in -A- C L ROMA, C.SO

TRIESTE

109, presso lo studio dell'avvocato D N, rappresentati e difesi dall'avvocato D I U,A N1INCIONE;

- ricorrenti -

contro

INTESA SAN PAOLO SPA, in persona del Procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G0 DI

TORRE ARGENTINA

11, presso lo studio dell'avvocato D M, rappresentata e difesa dall'avvocato P R A;- controricorren te- avverso la sentenza n. 1235/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 15/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/11/2017 dal Consigliere Relatore Dott. M F;
dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo Presidente.

FATTI DI CAUSA

1. — E' impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 15 novembre 2016: sentenza con cui è stato respinto il gravame proposto da T D e C S avverso una pronuncia del Tribunale di Teramo. Quest'ultimo, a sua volta, aveva rigettato la domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni asseritamente sofferti dagli appellanti — fideiussori della fallita Diesse s.r.l. — per effetto della segnalazione presso la Centrale rischi della Banca d'Italia dei loro nominativi. La segnalazione era stata effettuata in relazione allo scoperto di un conto corrente bancario acceso dalla società fallita: il Tribunale teramano aveva riconosciuto inesistente detto scoperto e condannato il Banco di Napoli (oggi Intesa Sanpaolo) alla restituzione del saldo attivo del conto, che era stato accertato essere pari a C 50.229,87. La Corte di merito ha confermato la sentenza di prime cure escludendo il nesso causale tra la segnalazione a sofferenza e i danni patrimoniali e non patrimoniali di cui gli attori avevano
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