Cass. civ., sez. I, sentenza 23/11/2022, n. 34457

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 23/11/2022, n. 34457
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34457
Data del deposito : 23 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

guente PU SENTENZA sul ricorso n. 15975 - 2020 R.G. proposto da: CIMINO GIOACCHINO - c.f. CMNGCH58A24G2733 - rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato al ricorso dall'avvocato G N ed in virtù di procura speciale in data 23.5.2022 dall'avvocato F L V;
elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Bagheria, alla via Quattrociocchi, n. 122, presso lo studio dell'avvocato G N. RICORRENTE

contro

CURATORE del fallimento della "ITALCOSTRUZIONI" s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili CIMINO GIOVANNI, CIMINO GIOACCHINO, CIMINO CATERINA, CIMINO SALVATORE, in persona dell'avvocato V V, elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Palermo, alla via Dante, n. 58/A, presso lo studio dell'avvocato C P che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato al controricorso. CONTRORICORRENTE e SOCIETA' LIBERTA' 38 s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA avverso il decreto del Tribunale di Palermo in data 17.3.2020, ********** CAROLLO CARMELO - c.f. CRLCML57D09G273A - CAROLLO ANGELO - c.f. CRLNGL81H01G273X - rappresentati e difesi in virtù di procura speciale su foglio allegato al ricorso dall'avvocato M P ed in virtù di procura speciale in data 20.5.2022 dall'avvocato F L V;
elettivamente domiciliati, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Palermo, alla via A. Narbone, n. 71, presso lo studio dell'avvocato M P. RICORRENTI

contro

CURATORE del fallimento della "ITALCOSTRUZIONI" s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili CIMINO GIOVANNI, CIMINO GIOACCHINO, CIMINO CATERINA, CIMINO SALVATORE, in persona dell'avvocato V V, elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Palermo, alla via Dante, n. 58/A, presso lo studio dell'avvocato C P che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso il decreto del Tribunale di Palermo in data 18.5.2020, udita - per ambedue i ricorsi - la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 15 giugno 2022 dal consigliere dott. Luigi Abete, lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona della dottoressa P F, sostituto procuratore generale, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso proposto avverso il decreto del Tribunale di Palermo in data 18.5.2020 ed ha chiesto accogliersi - in parte - il terzo motivo del ricorso proposto avverso il decreto del Tribunale di Palermo in data 17.3.2020,

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 23.11.1988 il Tribunale di Palermo dichiarava il fallimento della "Italcostruzioni" s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili, Giovanni C, G C, Caterina C e Salvatore C.

2. In data 19.6.2019 si faceva luogo alla vendita immobiliare dei lotti n. 3, n. 4, n. 5 e n. 7 in favore della "Società Libertà 38" s.r.l.

3. In data 1.8.2019 G C formulava istanza di sospensione/revoca dell'aggiudicazione. Deduceva, peraltro, l'irrisorietà del prezzo di aggiudicazione.

4. Il g.d. faceva luogo alla nomina di un consulente, onde valutare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 108 I.fall. con riferimento ai lotti n. 3, n. 4, n. 5 e n. 7, aggiudicati in occasione della vendita celebrata il 19.6.2019. Acquisite la relazione del c.t.u., a firma dell'ingegner Alessandro Benigno, e le osservazioni dei consulenti di parte, con decreto in data 14.1.2020 il giudice delegato rigettava l'istanza di sospensione/revoca dell'aggiudicazione. Reputava che era da escludere che i lotti n. 3, n. 4, n. 5 e n. 7 fossero stati aggiudicati ad un prezzo notevolmente inferiore a quello giusto.

5. Avverso tale decreto G C proponeva reclamo. Esponeva tra l'altro che "il prezzo di aggiudicazione degli immobili era irrisorio rispetto al valore degli stessi" (così ricorso C, pag. 2).

6. Resisteva ritualmente la "Società Libertà 38" s.r.l. Resisteva personalmente il curatore.

7. Con decreto in data 17.3.2020 il Tribunale di Palermo rigettava il reclamo e condannava il reclamante alle spese sia nei confronti del curatore sia nei confronti della "Società Libertà 38" s.r.l. Evidenziava il tribunale, nel quadro del disposto dell'art. 108, 3 0 co., I.fall., nella formulazione (antecedente alla "riforma" del 2006) applicabile ratione temporis, che il consulente d'ufficio aveva correttamente ridotto del 15% - ossia in misura corrispondente alla prassi in materia di vendite esecutive immobiliari del Tribunale di Palermo - il valore di stima dei lotti oggetto di aggiudicazione, al fine di rendere competitiva l'alienazione in sede di espropriazione forzata rispetto all'alienazione in sede di libero mercato, viepiù che la riduzione appieno si conformava alla prefigurazione correttiva del valore di stima di cui al 2° co. dell'art. 568 cod. proc. civ. (nel testo modificato con il dec. leg. n. 83/2015, convertito con modificazioni nella legge n. 132/2015) in ragione dell'assenza della garanzia per vizi dovuta dal venditore. Evidenziava altresì che neppure risultavano pertinenti le doglianze del reclamante ancorate al rilievo per cui la riduzione effettuata dal c.t.u. era aggiuntiva rispetto alle riduzioni già operate in dipendenza degli oneri catastali, di conformità energetica, urbanistici e condominiali che si prefiguravano. Evidenziava inoltre che il reclamante si era limitato a contestare la misura delle decurtazioni operate dal consulente d'ufficio senza specificare i parametri di riferimento delle percentuali correttive della stima all'uopo invocate. Evidenziava, per altro verso, che, sia in dipendenza dell'applicazione della percentuale di riduzione del 15% sia in dipendenza dell'ulteriore ribasso del 25%, erano destituiti di fondamento pur gli ulteriori rilievi del reclamante circa la pretesa irrisorietà del prezzo di aggiudicazione rispetto al valore di mercato.Evidenziava invero che doveva reputarsi congruo lo scarto differenziale tra il valore di stima degli immobili, quale individuato dal c.t.u. all'esito della riduzione del 15%, ed il prezzo base d'asta, al quale i lotti n. 3, n. 4, n. 5 e n. 7 erano stati posti in vendita, siccome l'ulteriore ribasso del 25% si correlava al meccanismo dell' "offerta minima efficace" ex art. 571, 2° co., cod. proc. civ. (nel testo modificato con il dec. leg. n. 83/2015, convertito con modificazioni nella legge n. 132/2015) Evidenziava, per altro verso ancora, che in occasione della vendita del 19.6.2019 per i lotti n. 3, n. 4, n. 5 e n. 7 era stata acquisita unicamente l'offerta della "Società Libertà 38" s.r.l. per un ammontare pari all' "offerta minima efficace" e che il reclamante non aveva dato conto dell'interferenza di illecite circostanze, di fattori devianti, sì che dei lotti sarebbe stata possibile la vendita ad un prezzo superiore. Evidenziava in conclusione che il prezzo di concreta aggiudicazione non poteva considerarsi notevolmente inferiore a quello giusto.

8. Avverso tale decreto ha proposto ricorso G C;
ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. Il Curatore del fallimento della "Italcostruzioni" s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili ha depositato controricorso;
ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese;
in subordine, in ipotesi di accoglimento del terzo motivo, concernente il capo relativo alle spese di lite, ha chiesto comunque confermare in ogni altra parte l'impugnato decreto. La "Società Libertà 38" s.r.l. non ha svolto difese.

9. In data 3.2.2020 C C ed A C formulavano istanza al giudice delegato al fallimento della "Italcostruzioni" s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili. Premettevano che in pendenza del concordato fallimentare Salvatore C aveva promesso di vendere a C C, che a sua volta aveva promesso di acquistare, con scritture in data 6.2.1998 ed in data 10.3.2000, rispettivamente i cespiti costituenti i lotti n. 2 e n. 6;
che C C aveva versato nelle mani del promittente venditore le somme di lire 202.100.000 e di lire 122.444.000 a titolo di acconto sul prezzo. Premettevano che in pendenza del concordato fallimentare Salvatore C aveva promesso di vendere ad A C, che a sua volta aveva promesso di acquistare, con scrittura in data 2.7.1999, il cespite costituente il lotto n. 7;
che A C aveva versato nelle mani del promittente venditore la somma di lire 112.800.000 a titolo di acconto sul prezzo. Indi esponevano che il concordato fallimentare era stato risolto ed il curatore non aveva inteso addivenire alla stipula degli atti definitivi di compravendita. Chiedevano farsi luogo alla vendita in loro favore dei lotti n. 2, n. 6 e n. 7 ed all'uopo offrivano il saldo del prezzo aggiornato ai valori di stima, detratti gli acconti corrisposti. 10. Con decreto in data 5.2.2020 il g.d. rigettava le offerte di acquisto. 11. Avverso tale decreto C ed A C proponevano reclamo. 12. Resisteva il curatore del fallimento. 13. Con decreto in data 18.5.2020 il Tribunale di Palermo rigettava il reclamo e condannava in solido i reclamanti alle spese. Evidenziava il tribunale che rivestiva rilievo dirimente l'assenza di prova del pagamento degli asseriti acconti. Evidenziava in particolare che non vi era prova della negoziazione a vantaggio della procedura concorsuale degli assegni allegati all'istanza, assegni intestati a Salvatore C senza alcuna menzione della procedura concorsuale.Evidenziava altresì che non vi era prova dell'utilizzazione del denaro in tal guisa asseritamente corrisposto ai fini del pagamento, in pendenza del concordato fallimentare, del condono fiscale e di taluni creditori concorsualí. Evidenziava inoltre che neppure vi era prova che il denaro asseritamente corrisposto fosse stato speso da Salvatore C sotto la sorveglianza del curatore fallimentare. Evidenziava ancora che era priva di valore probatorio l'attestazione a firma di G C, non intestatario dei titoli, in ordine al loro incasso. Evidenziava infine che, alla luce del riconoscimento operato dai reclamanti circa il mancato versamento delle somme
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