Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/2018, n. 18101

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/2018, n. 18101
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18101
Data del deposito : 24 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI AN nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 19/02/2016 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere

FRANCESCA MORELLI

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GABRIELE MAZZOTTA che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio per prescrizione Udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani che aveva condannato IV EF alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art.483 c.p. commesso il 31.7.08. 2. Propone ricorso il difensore dell'imputato deducendo, con l'unico motivo, la violazione dell'art.159 co.1 n.3 c.p. avendo, la Corte, calcolato come periodo di sospensione ai fini del decorso del termine di prescrizione il rinvio disposto nel dibattimento di primo grado a seguito dell'astensione dall'udienza, in adesione all'iniziativa proclamata dalla categoria dei magistrati onorari, del Vice Procuratore Onorario delegato a svolgere le funzioni del Pubblico Ministero in udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. L'art. 159 c.p., novellato dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 art. 6, prevede, fra l'altro, che il corso della prescrizione rimanga sospeso in caso di sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore;
in caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. La norma, quindi, distingue la sospensione per impedimento dell'imputato o del difensore, dalla sospensione a richiesta dell'imputato o del difensore. Nella prima ipotesi il rinvio non può superare i due mesi e la sospensione comunque non può essere superiore al termine di due mesi decorrente dal momento in cui è cessato l'impedimento. Nella seconda il differimento dell'udienza non è soggetto al limite massimo dei due mesi e la sospensione comprende

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