Cass. civ., sez. II, sentenza 02/02/2018, n. 02572

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 02/02/2018, n. 02572
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02572
Data del deposito : 2 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 19167-2012 proposto da: SO.GE.CO. FINANZIARIA S.a.s. p.iva 02524080237, in persona del socio accomandatario e in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato V E R;
- ricorrente-

contro

M A MSDRN54A08E171B, BERTANI CRISTINA BRTCST60S52F861B, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA C.

MIRABELLO

6, presso lo studio dell'avvocato F M T, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato P C;
- controricorrenti ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 243/2012 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/03/2017 dal Consigliere Dott. A O;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A P che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatti di causa

La Sogeco S.p.a. interponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona, della quale chiedeva la riforma e con la quale essa società era stata condannata alternativamente all'esecuzione ex art. 1669 c.c. di lavori di riparazione oppure al pagamento della somma di C 23.181,00 in favore di M A e B C per difettosità del loro appartamento, di cui in atti. Quest'ultimo immobile era stato dai medesimi M- B acquistato dalla predetta società e la lamentata difettosità consisteva in infiltrazioni di acqua. L'appello era resistito dai detti M-B, che svolgevano, altresì, appello incidentale in relazione alle già proposte _domande relative ad interessi, danno non patrimoniale per mancato godimento dell'immobile, rimborso spese CTU e mancata ammissione di mezzi istruttori. L'adita Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 243/2012, accoglieva -per quanto di ragione- il solo appello principale condannando la società appellata al pagamento della somma di C 23.181,00, Oltre interessi, nonché a rifondere i due terzi delle spese di lite e di CTU in favore degli appellati . Per la cassazione della suddetta decisione della Corte territoriale ricorre la società Sogeco con atto affidato a cinque ordini di motivi e resistito con controricorso dalle parti intimate, che - a loro volta- hanno proposto ricorso incidentale fondato su due ordini di motivi. Nell'approssimarsi dell'udienza hanno depositato memorie, ai sensi dell'art. 378 c.p.c. sia la parte ricorrente, che quelle contro ricorrenti. Ragioni della Decisione 1.- Con il primo motivo del ricorso principale si censura, ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., il vizio di omessa motivazione in relazione alla condanna della società convenuta appellante al risarcimento per equivalente. Col motivo viene, in sostanza, lamentato il preteso vizio consistente nell'aver la Corte territoriale ( una volta non lasciata alla scelta dell'attore-creditore la facoltà di opzione fra eliminazione dei vizi o pagamento di somma ) statuito la sola condanna al pagamento. Mancherebbe .-secondo la prospettazione della società ricorrente- la motivazione sul perché non è stata scelta la condanna all'eliminazione dei vizi. La decisone impugnata risulta essere stata adottata dalla Corte territoriale senza violazione alcuna di norma di legge e senza la pretesa denunciata carenza motivazionale (né le, parte ricorrente adduce la violazione di un orientamento applicabile nell'ipotesi o di un enunciato principio ).Più in particolare va rilevato ed evidenziato che la domanda attorea, fin dall'introduzione del giudizio era già orientata in alternatività verso la pronuncia di condanna al risarcimento per equivalente ovvero all'effettuazione dei lavori di riparazione : non può, pertanto, essere configurabile alcun vizio della gravata decisione, ne dedotta una carenza motivazionale. Al riguardo va affermato il principio per cui -al cospetto di una domanda formulata, come nella concreta fattispecie, in senso alternativo- rientra nella valutazione discrezionale del Giudice del merito svolgere opzione per un tipo o altro di condanna. Peraltro la società contro ricorrente, in assenza di ogni e qualunque idonea allegazione, è del tutto carente di interesse quanto al tipo di condanna incombente ad essa debitrice, specie ove si consideri l'inesistenza di ogni e qualunque valido motivo di doglianza relativo Mi una eventuale, ma inesistente differenza -quali/quantitativa- fra risarcimento del danno per equivalente e riparazione dei vizi. Il motivo deve, dunque, essere -in quanto infondato nel suo complesso- respinto. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione, ex art. 360,n. 3 c.p.c, degli artt. 2058.e 1286 c.c..Il motivo ripropone , sotto altro profilo, la medesima doglianza già svolta col precedente primo motivo del ricorso. Viene reiteratamente prospettata come errata la condanna al risarcimento danni piuttosto che al risarcimento in forma specifica. Il motivo, i-n-fel:i-date- per lo stesso ordine di argomentazioni e per il principio innanzi enunciato, è infondato e va respinto. 3.- Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 1669 c.c. prospettando, quanto alle denunciate e comunque riscontrate infiltrazioni, la riconducibilità delle stess4.. alla categoria dei difetti costruttivi e non a quella ex art. 1667 c.c.. Il motivo è inammissibile. La valutazione della natura e dell'entità delle infiltrazioni, al ine di ricondurle alle varie categorie di legge, è -in concreto- una valutazione eminentemente in punto di fatto che si concretizza in un apprezzamento della natura dei vizi. La censura è, quindi, infondata laddove svolge una censura di violazione di legge che non può ritenersi sussistente in dipendenza dell'accertamento in merito alla natura dei vizi. Al riguardo va rammentata la puntuale argomentazione, già evidenziata nella gravata decisione, in base alla quale la conferma della "gravità delle infiltrazioni e la loro incidenza sulla funzionalità di parte dell'unità abitativa acquistata dai signori M-Bertan.... integra la fattispecie normativa di cui all'art. 1669 c.c.". Il motivo va, quindi, respinto. 4.- Col quarto motivo del ricorso principale si lamenta la contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. 5.- Con il quinto motivo del ricorso si deduce la carenza motivazionale della gravata decisione "circa la richiesta di rinnovazione della CTU". 6.- I due ultimi motivi del ricorso principale possono essere opportunamente trattati in modo congiunto e dichiarati, entrambi, inammissibili. Entrambi i detti motivil svolgono, invero, censure del tutto generiche e risultano fondati (quanto al quinto motivo) su un apprezzamento di parte dei vizi comunque accertati e delle loro conseguenze e (quanto all'ultimo motivo) su genriche e non specificate "contestazioni svolte in primo grado sulle risultanze della CTU", che avrebbero dovuto condurre alla pretesa rinnovazione di consulenza. 7.- Con il primo motivo del ricorso incidentale si prospetta il vizio di violazione dell'art. 156, II co. c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c. per nullità della sentenza impugnata per insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo in ordine alle spese dei due gradi del giudizio. Quest'ultime sono state -come espressamente affermato dagli stessi controricorrenti- "poste a carico della Sogeco s.a.s. nella misura della metà nella motivazione e di due terzi nel dispositivo". Rebus sìc stanti bus il motivo non può essere accolto. Pur nella considerazione che non si comprende, alla luce della stessa riportata affermazione dei ricorrenti incidentali, quale sia il loro interesse ad un eventuale accoglimento della censura così mossa ed al suo eventuale effetto (ottenere, in concreto, meno dei due terzi delle spese concesse in dispositivo), il motivo va in ogni caso, assorbito. Tanto in dipendenza del carattere del tutto assorbente del secondo motivo del ricorso incidentale, che - come si specificherà di seguito- influisce direttamente sulla regolamentazione delle spese processuali. Il motivo deve, quindi, ritenersi assorbito. 8.- Con il secondo motivo del ricorso incidentale si lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c. "per vizio di ultrapetizione cbnseguente al rigetto di un motivo d'appello incidentale mai proposto dai coniugi M avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e le prove testimoniali a supporto". Parti ricorrenti incidentali hanno testualmente specificato che va "esclusa la proposizione della presente censura nel caso di rigetto del ricorso principale a cui fosse associato il rigetto del precedente primo motivo incidentale, quest'ultimo giustificato dalla riconducibilità del denunciato contrasto tra motivazione e dispositivo ad un mero errore materiale emendabile con ricorso al procedimento di correzione ex art. 288 c.p.c.". Pertanto tale secondo motivo del ricorso incidentale deve essere esaminato ] . e m• - • a - l'accennato denunciato contrasto tra motivazione e dispositivo non può, tuttavi-a;
essere risolto con il prospettato ricorso al procedimento €14---eeffez1ane d' correzione ex art. 288 c.p.c.. Infatti, nella fattispecie, non si verte nella ipotesi di possibile emendabilità del contrasto e dell'errore denunciato con l'anzidetta procedura dì correzione di errore materiale, essendo quest'ultima utilmente esperibile solo nell'ipotesi (non ricorrente) di assenza di una attività di interpretazione. Nella fattispecie, invece, sarebbe comunque necessaria una attività di interpretazione dell'effettivo "decisum" non consentita in sede di mera correziont di errore materiale. Giova al riguardo richiamare il condiviso principio che questa Corte ha già avuto modo di affermare, secondo cui "è inammissibile l'istanza di correzione di errore materiale.....quando la composizione del contrasto logico esistente tra motivazione e dispbsitivo presuppone una attività di interpretazione dell'effettivo "decisum" non consentita in sede di correzione" ( Cass. civ., S.U. 13 maggio 2013, n. 11348). Il secondo motivo del ricorso incidentale va, dunque, esaminato e deve ritenersi fondato. L'impugnata sentenza ha rigettato un motivo di appello incidentale, relativo al rigetto della Oomanda di risarcimento del danno non patrimoniale, motivo che, invero, non era stato proposto. Sul relativo capo della sentenza di primo grado gli appellanti avevano prestato acquiescenza. Pertanto da tale errata decisione non può che derivare una ripercussione sulle spese processuali. Il Giudice del merito ei-oveve- , quindi, nel decidere correttaTTWnte in ordine al suddetto preteso motivo di appello doveva, -q-t:ti-n-dir correttamente ed alla luce di tale attività procedere alla regolamentazione delle spese processuali, che andranno comunque riviste proprio pm-Fe in considerazione della suddetta corretta decisione. In tale senso il secondo motivo del ricorso, qui in esame, va accolto. IO 9.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto, il ricorso principale deve essere rigettato, con accoglimento del secondo motivo di quello incidentale, assorbito il primo motivo del medesimo ricorso. 10.- L'accoglimento del ricorso incidentale in relazione al secondo motivo dello stesso comporta la cassazione della impugna sentenza con rinvio, anche per le spese ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia.
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