Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/09/2010, n. 19700
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La richiesta di pronuncia del principio di diritto ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ. rivolta alle Sezioni Unite dalla Procura generale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti non merita accoglimento ove il ricorso sia finalizzato esclusivamente ad ottenere un'affermazione di massima su ambiti estranei alle competenze della Corte di cassazione. (La S.C. ha affermato il principio di cui alla massima, con riferimento ad un ricorso della Procura Generale della Corte dei conti volto ad ottenere l'enunciazione di un principio di diritto sul merito dell'attività giurisdizionale del giudice e più specificamente, sul potere della Corte dei conti di emettere pronunzie di accertamento negativo aventi ad oggetto l'esercizio dei poteri istruttori del P.M. contabile).
Il difetto assoluto di giurisdizione è ravvisabile solo quando manchi nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio, (per cui non compete ad alcun giudice il potere di decidere). Tale interesse sussiste in relazione al diritto a mantenere riservati gli atti inerenti la propria difesa giudiziale e la corrispondenza con i difensori, oggetto di diretta garanzia costituzionale dagli art. 2, 15 e 24 Cost. ragione per cui non può essere posta in dubbio l'esistenza del potere della Corte dei Conti di verificare, in sede dibattimentale, l'ammissibilità delle prove fornite dal P.M. contabile, al fine di far valere l'illegittimità di un atto istruttorio.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino - Primo Presidente f.f. -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. SALMÈ Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEICONTI PER LA REGIONE LAZIO, in persona del Procuratore pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 96;
- ricorrente -
contro
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (06382641006), in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLE NAVI 30, presso 10 studio dell'avvocato SORRENTINO FEDERICO, che la rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza n. 242/2008 della CORTE CONTI - Sezione giurisdizione per la Regione Lazio, depositata il 05/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALMÈ;
udito l'Avvocato Federico SORRENTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per: inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine di 60 giorni dal deposito dell'ordinanza impugnata;
in subordine, inammissibilità del ricorso perché proposto avverso ordinanza interinale priva del carattere di definitività;
inammissibilità o in subordine rigetto dell'istanza diretta ad ottenere l'enunciazione del principio di diritto ai sensi dell'art. 363. In ulteriore subordine rigetto nel merito dell'istanza stessa eventualmente con l'enunciazione del seguente principio di diritto: "il soggetto nei confronti del quale è stato disposto il sequestro di documenti ai sensi del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, art. 5, comma 6, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 14 gennaio 1994, n. 19, può proporre reclamo al giudice contabile
competente per il merito dell'eventuale giudizio di responsabilità cui il sequestro è preordinato".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Procura generale presso la sezione giurisdizionale della corte dei conti della regione Lazio ha proposto nei confronti di alcuni dipendenti della RAI - Radiotelevisione s.p.a., in due distinti procedimenti attualmente pendenti davanti alla sezione giurisdizionale, azione di risarcimento dei danni e di nullità di alcuni contratti convenendo in giudizio anche la RAI, come "soggetto danneggiato tutelato dal pubblico ministero contabile ... coinvolto in azioni tendenti a far dichiarare la nullità di atti contrattuali di cui essa è parte ..", e ancor prima notificandole invito a dedurre.
La Rai invece di utilizzare il proprio ufficio legale ha affidato la sua difesa ad avvocati del libero foro. In relazione a tale scelta la medesima Procura generale ha avviato, nel 2007 una nuova procedura di accertamento, nell'ambito della quale, oltre a chiedere chiarimenti sulle ragioni che avevano indotto la società a conferire l'incarico all'esterno e l'esibizione della relativa documentazione contabile, chiedeva anche la