Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/07/2010, n. 16035

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In tema di concessioni di derivazione di acque pubbliche per uso idroelettrico, la mancata effettiva fruizione della derivazione da parte del concessionario - se dovuta ad impossibilità di funzionamento dell'impianto ascrivibile a cause di forza maggiore o, comunque, ad eventi non imputabili al medesimo concessionario - può avere rilevanza ai fini dell'esigibilità dell'addizionale regionale del relativo canone, la quale postula un nesso oggettivo con l'utilizzazione effettiva, o almeno potenziale, della risorsa idrica. (Nella specie, le S.U. hanno confermato la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche che aveva riconosciuto il diritto dei concessionari ad ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di addizionale regionale, in quanto i Comuni territorialmente competenti avevano negato loro le concessioni edilizie per la realizzazione delle opere necessarie al prelievo idrico).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/07/2010, n. 16035
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16035
Data del deposito : 7 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. D L M - Presidente di sezione -
Dott. T R M - Presidente di sezione -
Dott. F M F - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. L T M - rel. Consigliere -
Dott. M V - Consigliere -
Dott. M U - Consigliere -
Dott. T G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REGIONE LOMBARDIA (80050050154), in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BONCOMPAGNI

71-C, presso lo studio dell'avvocato P G M, rappresentata e difesa dall'avvocato C M, per delega a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
TECNOWATT S.R.L. (01208370393), ENERGIA AMBIENTE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA E.Q.

VISCONTI

99, presso lo studio degli avvocati CONTE ERNESTO, CONTE ILARIA, che le rappresentano e difendono, per delega a margine del controricorso;



- controricorrenti -


avverso il provvedimento n. 80/2009 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 11/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2010 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

uditi gli avvocati Ernesto CONTE, Maria Gloria DI LORETO per delega;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.

IANNELLI

Domenico, che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo;
assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 16 febbraio 2004 la Tecnowatt srl e la Energia Ambiente spa - titolari di distinte concessioni di derivazione di acqua pubblica per uso idroelettrico, per le quali avevano corrisposto i canoni e le addizionali regionali - convenivano davanti al TRAP di Milano il Ministero della Finanze e la Regione Lombardia, esponendo che i comuni territorialmente competenti avevano loro negato le concessioni edilizie per la realizzazione delle opere necessarie al prelievo idrico, di talché si erano trovate nella impossibilità di utilizzare l'acqua di cui alle concessioni, per cui chiedevano venisse dichiarata la inesistenza dell'obbligo di pagamento dei canoni e delle addizionali regionali fino alla cessazione della impossibilità di utilizzazione e la condanna dei convenuti alla restituzione di quanto ricevuto.
Il Ministero delle Finanze, costituendosi in giudizio, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, questa spettando alla Agenzia del Demanio e, nel merito, la infondatezza della pretesa. La Regione Lombardia svolgeva analoghe difese.
Il Tribunale adito, rigettò la domanda di restituzione dei canoni ritenendo il Ministro carente di legittimazione passiva, ritenendo legittimata l'Agenzia del Demanio", rigettò anche la domanda nei confronti della Regione, affermando che non era possibile ripetere le addizionali regionali senza diritto di ripetere i canoni medesimi. Le due società proponevano appello esclusivamente nei confronti della Regione e, nel contraddittorio con questa, il Tsap, con la sentenza impugnata dell'11 maggio 2009, riformando la statuizione di primo grado, dichiarava temporaneamente inefficace l'obbligo di pagamento delle addizionali regionali, fino alla cessazione della giuridica impossibilità di utilizzazione delle utenze idriche e condannava la Regione alla restituzione delle addizionali percepite da ciascuna delle società con la rivalutazione monetaria e gli interessi.
I Giudici d'appello rigettavano preliminarmente l'eccezione sollevata dalla Regione, la quale aveva obiettato che, ritenendo che la pretesa relativa all'esenzione dalla addizionale in quanto autonoma rispetto a quella concernente il canone, vi sarebbe il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario. Affermavano infatti i Giudici d'appello che il Tribunale, avendo deciso nel merito, aveva implicitamente affermato la propria giurisdizione e che detta statuizione avrebbe potuto essere inficiata solo con l'appello incidentale, che però la Regione non aveva proposto. Indi la sentenza impugnata, ai fini dell'esenzione dal pagamento dei canoni di utenza e della addizionale regionale, equiparava la impossibilità derivante dalla mancanza di autorizzazioni e permessi provenienti da terzi alla impossibilità derivante dal fatto naturale incidente sulla portata dell'acqua, richiamando precedenti di legittimità e ritenendo irragionevole distinguere tra impossibilità oggettiva di utilizzo dell'acqua per cause naturali e impossibilità, altrettanto oggettiva di utilizzo dovuta al comportamento di un terzo estraneo. Soggiungeva la Corte che il venir meno dell'obbligo di pagamento del canone faceva venir meno anche l'obbligo di pagamento della addizionale regionale. Avverso detta sentenza la Regione Lombardia ricorre con quattro motivi.
Resistono le due società la Tecnowatt srl e la Energia Ambiente spa con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la Regione denunzia violazione degli artt. 37, 329 e 346 cod. proc. civ., sostenendo che, essendo parte totalmente vittoriosa in primo grado, non aveva l'onere di proporre appello incidentale, ma ben poteva, costituendosi in giudizio, eccepire il difetto di giurisdizione, perché non essendo la decisione implicita sulla giurisdizione capo autonomo della sentenza dei Trap, non poteva passare in giudicato a seguito dell'appello della controparte concernente il merito. Con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 37 e 324 cod. proc. civ., perché la sentenza di primo grado non conteneva alcuna statuizione, neppure implicita sulla giurisdizione, essendosi limitata a dichiarare inammissibile la domanda della società per difetto di legittimazione passiva del Ministero.
Con il terzo mezzo si denunzia difetto di giurisdizione D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 2, perché in relazione all'addizionale regionale
sussisterebbe la giurisdizione della Commissione tributaria. Con il quarto motivo si denunzia errata applicazione della L. n. 36 del 1994, art. 18, comma 4, e della L.R. n. 19 del 1995, art. 1.
Premette la ricorrente la correttezza della equiparazione, affermata dalla sentenza impugnata, tra impossibilità dell'uso delle acque per fatti naturali e per fatti ascrivibili a terzi, tuttavia sostiene che detta equiparazione non potrebbe operare in relazione alle entrate di tipo tributario, perché l'addizionale regionale ha come presupposto la concessione della derivazione, per cui si dovrebbe escludere qualunque forma di corrispettività tra utilizzo dell'acqua e pagamento della tassa regionale e nella specie, il rapporto concessorio era stato ritenuto sussistente, mentre era stato solo sospeso l'obbligo di pagamento della addizionale.
Il ricorso non merita accoglimento.
Vanno preliminarmente esaminati e decisi congiuntamente i primi tre motivi concernenti la giurisdizione.

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