Cass. civ., sez. II, sentenza 19/03/2019, n. 07681
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In ipotesi di dichiarazione sottoscritta, pur se contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702 c.c., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata firma dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso.
Nei contratti di scambio, la donazione indiretta è configurabile solo a condizione che le parti abbiano volutamente stabilito un corrispettivo di gran lunga inferiore a quello che sarebbe dovuto, con l'intento, desumibile dalla notevole entità della sproporzione tra il valore reale del bene e la misura del corrispettivo, di arricchire la parte acquirente per la parte eccedente quanto pattuito.
Sul provvedimento
Testo completo
0768 1-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto DONAZIONE Dott. MA ROSARIA SAN GIORGIO -Presidente - INDIRETTA Dott. UBALDO BELLINI - Consigliere - Ud. 20/12/2018 - Dott. GIUSEPPE TEDESCO - Consigliere - PU R.G.N. 14399/2015 Dott. ANTONIO SCARPA -Consigliere- - Rel. Consigliere Rep. C.
1. Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO Gron. 7681 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14399-2015 proposto da: FF MA, rappresentata e difesa dall'Avvocato PAOLO MANETTI e dall'Avvocato GIULIANO SCARSELLI, presso il cui studio a Roma, via Cassiodoro 1/a, elettivamente domicilia, per procura speciale in calce al ricorso ricorrente -
contro
EI IA, rappresentata e difesa dall'Avvocato ANNA MA DELVECCHIO e dall'Avvocato MASSIMO BOGGIA, presso il cui studio a Roma, viale delle Milizie 38, elettivamente domicilia, per procura speciale in calce al controricorso - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 486/2015 della CORTE D'APPELLO DI FIRENZE, depositata il 16/3/2015;
udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 20/12/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;
1 3346/18 2 sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, Dott. ALBERTO CELESTE, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale;
sentito, per la ricorrente, l'Avvocato GIULIANO SCARSELLI;
sentito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato ANNA MA DEL VECCHIO.
FATTI DI CAUSA
GI IL, con citazione notificata il 16/3/2005, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Firenze, SA FF, e, dopo aver premesso di essere la sorella e l'erede di NA IL, moglie del convenuto, ha dedotto che: - le due sorelle sono le coeredi di un compendio costituito da immobili e denaro, lasciato dal comune padre;
le medesime sorelle - hanno abitato, insieme al marito di NA ed alla figlia di primo letto di quest'ultimo, nell'edificio costituente parte del patrimonio ereditario, posto in Sesto Fiorentino, alla via Vittorio Veneto;
- l'attrice, dopo essersi a sua volta sposata, si è trasferita altrove;
- tra le due sorelle era stato raggiunto un accordo, successivamente documentato da scrittura privata in data 20/5/1998, in base al quale la sorella maggiore, NA, era usufruttuaria dell'immobile in cui viveva;
- GI, a sua volta, era la nuda proprietaria di quest'ultimo appartamento, oltre che proprietaria degli altri tre immobili appartenenti all'eredità, immobili i cui frutti venivano divisi a metà tra le coeredi;
l'accordo ha trovato conferma nel testamento olografo, redatto da NA il 27/5/1998, con il quale la testatrice ha lasciato alla sorella la totalità della quota disponibile dando atto che gli immobili lasciati dal padre erano, in realtà, già per intero della sorella GI, al pari del denaro depositato in un conto corrente bancario;
la scrittura privata ha previsto una clausola penale, in forza della quale il contraente o un suo Ric. 2015 n. 14399 Sez. 2 PU 20 dicembre 2018 D 3 avente causa che avesse fatto opposizione al quel regolamento di interessi, avrebbe dovuto pagare una somma pari al 15% del valore dei quattro immobili appartenenti all'asse;
il convenuto, però, alla morte di NA, ha continuato ad occupare l'immobile di Sesto Fiorentino, di proprietà esclusiva di GI, contestando la scrittura privata e presentando una dichiarazione di successione legittima nonostante la presenza di un testamento. L'attrice, quindi, ha chiesto che fosse accertato il suo diritto, quale scaturente dalla scrittura privata e dal testamento, con la condanna del convenuto al pagamento del 15% del valore degli immobili, al rilascio di quello destinato ad abitazione ed al pagamento di un'indennità di occupazione dalla data della morte di NA. SA FF ha contestato la validità della scrittura del 20/5/1998, deducendo che: - l'atto, avendo la natura di una divisione stragiudiziale, era nullo in carenza del requisito della determinazione del valore sia del compendio ereditario, che delle singole quote, della determinazione del valore attribuito all'usufrutto e di qualsiasi riferimento al denaro depositato in conto corrente;
l'atto, in ragione della - sproporzione dei valori, doveva ritenersi una donazione indiretta, contro la quale ha proposto domanda di riduzione;
- la clausola penale era nulla, stabilendo obblighi a carico di terzi ed impedendo agli eredi di esercitare i loro diritto successori. Il convenuto, poi, ha contestato sia il diritto dell'attrice di pretendere l'indennità di occupazione, che l'ammontare preteso a tale titolo ed ha, inoltre, chiesto, in via riconvenzionale, di dichiarare la nullità della scrittura privata del 20/5/1998 e di essere riconosciuto erede della moglie, di accertare che l'accordo documentato dalla predetta scrittura fosse qualificato Ric. 2015 n. 14399 Sez. 2 PU 20 dicembre 2018 D 4 come donazione indiretta, che andava dunque ridotta, accordandogli la quota riservata ai legittimari. Deceduto lo FF, la IL ha instaurato il giudizio nei confronti della figlia dello stesso, proponendo le stesse domande. La convenuta si è costituita facendo proprie le difese del genitore. Il tribunale di Firenze, con sentenza non definitiva del 20/4/2009, ha escluso che l'accordo contenuto nella scrittura privata potesse essere qualificato come una donazione indiretta, difettandone sia l'elemento soggettivo, e cioè lo spirito di liberalità, risultando dall'atto la chiara volontà delle parti di regolare i reciproci interessi, che l'elemento oggettivo, e cioè la sproporzione tra le rispettive attribuzioni patrimoniali, in ragione del fatto che GI, in cambio della piena proprietà degli immobili e del denaro, rinunciava al credito derivante dal fatto che la sorella NA rimaneva da sola nel godimento dell'immobile costituente l'abitazione di famiglia;
ha qualificato tale accordo come una permuta, della quale ha riconosciuto la validità, sotto il profilo della determinatezza dell'oggetto. Il tribunale, quindi, ha conseguentemente accolto la domanda dell'attrice di accertamento della proprietà esclusiva degli immobili e delle somme indicate in citazione;
il tribunale, poi, ha accolto la domanda di rilascio dell'immobile destinato ad abitazione ed al risarcimento per il periodo in cui l'occupazione era proseguita senza titolo, rimettendo ad una consulenza tecnica d'ufficio la determinazione dell'indennità di occupazione dovuta alla IL per il periodo successivo al 2005;
il tribunale, inoltre, ha rigettato la domanda della FF di essere riconosciuta erede legittima in relazione al compendio non contemplato dal testamento olografo, rilevando che l'unico bene ancora facente parte dell'asse ereditario, del quale NA Ric. 2015 n. 14399 Sez. 2 PU 20 dicembre 2018 5 IL poteva disporre, era costituito dal fabbricato di IA (estraneo al compendio ereditato dalle sorelle IL), ritualmente considerato nel testamento. Il tribunale, infine, ha rigettato la domanda di condanna della convenuta a corrispondere il 15% del valore degli immobili a titolo di penale, in quanto la relativa clausola era contraria alle norme imperative concernenti l'esercizio dei diritti successori da parte del legittimario. Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, il tribunale, con sentenza definitiva del 21/7/2012, ha determinato l'indennità di occupazione in €. 170.260 ed ha condannato la convenuta al relativo pagamento, oltre alle spese di lite. La FF ha proposto appello nei confronti tanto della sentenza non definitiva, quanto della sentenza definitiva. Quanto alla sentenza non definitiva, l'appellante, per quanto ancora rileva, ha dedotto: - con il primo motivo, che l'atto di permuta consacrato nella scrittura privata del 1998 era nullo, per difetto dell'oggetto e della causa, posto che l'indennità di occupazione, che costituiva la contropartita dell'attribuzione della quota di proprietà spettante ad NA IL, non era dovuta, in mancanza di un'occupazione illegittima;
con il - secondo motivo, ha contestato tanto la scelta del tribunale di non configurare il contratto del 1998 come una donazione indiretta, sussistendone sia lo spirito di liberalità (da individuarsi nella rinuncia alla prescrizione del diritto all'indennità), sia la sproporzione (ravvisabile nella considerazione della differenza tra i rispettivi valori che le parti avevano considerato come contrapposti e permutato), quanto il metodo di calcolo seguito dal tribunale per giungere alla valutazione dell'indennità di occupazione nel periodo in cui NA IL era stata in vita. Ric. 2015 n. 14399 Sez. 2 PU 20 dicembre 2018 L'appellata si è costituita in entrambi i giudizi e, dopo aver negato la fondatezza delle doglianze avversarie, ha proposto, relativamente alla sentenza non definitiva, appello incidentale avverso il rigetto della domanda di applicazione della penale del 15%, trattandosi di clausola costituente espressione di autonomia privata e non impeditiva dell'esercizio di alcun diritto. La corte d'appello di Firenze, con sentenza depositata in data 16/3/2015, ha rigettato tanto l'appello principale, quanto l'appello incidentale. La corte, per quanto ancora interessa, dopo aver premesso che: a) con la scrittura privata del 20/5/1998, le due sorelle, dopo aver compiuto una ricognizione del patrimonio delle quali erano coeredi, hanno dato atto del fatto: che l'edificio di Sesto Fiorentino era stato occupato, sin dal 1963, esclusivamente da NA;
che i redditi provenienti dai tre fondi commerciali erano stati convogliati in un conto corrente cointestato;
che GI IL era creditrice di un'indennità pari alla metà di ciò che sarebbe derivato dall'occupazione dell'immobile di Sesto Fiorentino;
che NA ha rinunciato alla prescrizione relativamente a detta somma;
che NA sarebbe rimasta, come da pregressi accordi, titolare a vita del diritto di abitare l'immobile menzionato mentre GI era proprietaria di tutti gli immobili;
che il prezzo della cessione a GI