Cass. pen., sez. V trib., sentenza 13/03/2019, n. 11188

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 13/03/2019, n. 11188
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11188
Data del deposito : 13 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VIDORI VINCENZO nato a Belluno il 27/12/1956 avverso la sentenza del 29/05/2017 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere B C;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G D L che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. M S, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha riformato la pronuncia del Tribunale in sede con la quale V V era stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione, previa concessione delle generiche equivalenti, in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 223, comma 1 e 2 n. 2, 216, comma 1, n. 1 e 2, 219 Legge fall., con pene accessorie di legge, applicando all'imputato la pena accessoria della interdizione legale durante la pena. Si tratta delle condotte di bancarotta fraudolenza documentale e per distrazione inerenti il fallimento della MIC s. r. I., dichiarato il 21 luglio 2005, alle quali il V ha preso parte, secondo le sentenze di merito, nella qualità di amministratore unico, rivestita fino al 26 aprile 2004 e come amministratore di fatto, per le successive condotte, sino alla data del fallimento.

2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore di fiducia, deducendo, nei motivi di seguito riassunti cinque vizi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza di norme processuali sancite a pena di inutilizzabilità e manifesta illogicità della motivazione. Si assume che la motivazione è contraddittoria posto che fonda la condanna dell'imputato, quale amministratore di fatto, sulle dichiarazioni dei coimputati, D A (poi deceduto) e Donatelli, ritenute in alcune parti attendibili e in altra parte indicate come ispirate dall'esigenza di sminuire la propria responsabilità. Inoltre la Corte territoriale, per il ricorrente, viola l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., posto che esclude che, per i coimputati, siano necessari riscontri, assumendo che esistono elementi di accusa autonomi a carico del V. Infine si denuncia l'inutilizzabilità ontologica delle dichiarazioni di D A rimasto contumace, i cui verbali di dichiarazione sono stati acquisiti, su consenso delle parti nel corso dell'istruttoria dibattimentale di primo grado. Si tratta di coimputato per il quale non è stato possibile svolgere l'esame, proprio a seguito della sua contumacia.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale, quanto alla ritenuta qualità di amministratore di fatto dell'imputato che si contesta posto che questa sarebbe stata svolta quando ormai l'attività della società era cessata. Dunque, a parere del ricorrente, la condotta non potev assumere i contorni di attività continuativa e di gestione non occasionale per reputare sussistente la qualifica di fatto. Si contesta, comunque, che le distrazioni dell'escavatore, dell'importo di cui al capo b), possano rientrare nella bancarotta, con conseguente venire meno dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1 Legge fall. e necessità di annullamento, finalizzato ad un nuovo giudizio di bilanciamento.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia manifesta illogicità della motivazione quanto alle giustificazioni offerte circa il coinvolgimento del V nelle tre operazioni distrattive, compiute dagli amministratori di diritto (acquisto della pala cingolata, cessione del ramo di azienda e prelievo del danaro versato da Agrima s.a.s. a MIC s.r.I.) per le quali si contestano i presupposti di fatto, come ricostruiti nelle sentenze di merito, nonché si sostiene che, comunque, unica fonte effettiva di prova restano le chiamate in correità con i limiti di utilizzabilità denunciati.
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