Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2018, n. 02829

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2018, n. 02829
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02829
Data del deposito : 6 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 22080-2012 proposto da: CATALDI LUCIA CTLLCU68E46L049W, ARMARI ARMANDO RMRRND57A45M501A, BENNATI PAOLA BNNPLA55B41D077Y, CIANFANELLI ADRIANO CNFDRN56B24H501B, DE ANNA MARCO VINICIO DNNMCV60T23H501G, DE MARTINIS DANIELA, DE MARTINIS MARCO DMRMRC57D15H501G,

FERRARIS MARIA

2017 TERESA FRRMTR6OH47I452F, GALATA' ENRICO GLINRC58M04H501B, IANNI ANTONIO NNINNN43A04A522K, LALLA RICCARDO LLLRCR53M16E611Y, MARTIGGIANO ANNA MRTNNA56T52H501P, ORRU' DANIELA RRODNL62P64H501V, PANATTONI CRISTINA PNTCST69M70L182H, ROCCIA LOREDANA Y RCCLDN57A45M501A, SCHIAVONE GIUSEPINA SCHGPP59R52D862Y, SERAFINI OLGA VITTORIA SRFLVT58A59H501U, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ALFREDO CASELLA

19, presso lo studio dell'avvocato P S, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE D'IPPOLITO, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;
- controri corrente - avverso la sentenza n. 2162/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/03/2012 R.G.N. 7913/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato FABRIZIO FEDELI (per AVVOCATURA). RG 22080/2012

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Roma, respingendo le opposte impugnazioni, ha confermato la pronuncia di primo grado cui il Tribunale di Roma, respinte le eccezioni pregiudiziali, aveva rigettato nel merito la domanda proposta dagli odierni ricorrenti che, quali dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avevano agito per il riconoscimento della qualifica di Vice Dirigente ex art. 17-bis D.Lgs. n. 165/2001 dagli stessi rivendicata sul presupposto di avere maturato cinque anni di anzianità, alla data del 5 luglio 2002, nell'area III, fasce retributive F3, F4 e F5, corrispondenti alle posizioni economiche C2, C3 e C3 super del comparto Ministeri, ex direttori amministrativi di VIII e IX qualifica del previgente ordinamento.

2. La Corte territoriale, richiamato - l'art. 8 della L. n. 15/2009 con cui è stata fornita l'interpretazione autentica del predetto art. 17-bis, richiamata altresì la sentenza n. 14656 del 2011 delle Sezioni Unite di questa Corte, ha ritenuto, in estrema sintesi, che l'art. 17-bis D.Lgs. n. 165/01, inserito dall'art. 7, comma 3, Legge n. 145/2002, poi modificato dall'art. 14- octies del D.L. 115/2005, conv. in Legge n. 168/2005, aveva rimesso esclusivamente alla contrattazione collettiva il compito di istituire l'area della vice dirigenza, dettando i criteri ai quali le parti contraenti avrebbero dovuto attenersi per individuare quali dipendenti potessero essere inquadrati in detta area e che, in assenza di disciplina negoziale, non poteva sorgere alcun diritto a favore di coloro che vantano i requisiti di legge, posto che tali requisiti non costituiscono la sola condizione prevista dalla legge, essendo invece indispensabile l'intervento della disciplina negoziale ad opera delle parti sociali. Ha altresì escluso che potesse ravvisarsi un inadempimento dell'Amministrazione per avere omesso di inquadrare i dipendenti in possesso dei requisiti nell'area della vice dirigenza, trattandosi di un'area non venuta ad esistenza in difetto della specifica disciplina contrattuale istitutiva.

3. Per la cassazione di tale sentenza gli originari ricorrenti hanno proposto ricorso affidato a quattro motivi, cui resiste la Presidenza del Consiglio dei Ministri con controricorso, seguito da memoria ex art. 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 17 bis, comma 1, come introdotto dalla L. 15 luglio del 2002, n. 145 e dell'atto di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale del personale non dirigente relativo al quadriennio 2002-2005 e al biennio economico 2002 - 2003 (art. 360 n. 3 c.p.c.), assumono che l'istituzione di una specifica area per le professionalità più elevate nella pubblica amministrazione era contemplata dal predetto art. 17-bis con una disposizione avente efficacia immediatamente precettiva e cogente nei confronti della contrattazione collettiva. Il diritto alla categoria di vice dirigente - sostengono i ricorrenti - nasceva RG 22080/2012 direttamente dalla legge e doveva essere riconosciuto anche in mancanza di una disciplina contrattuale collettiva integrativa. Negare all'art. 17-bis D.Lgs. n. 165/01 carattere immediatamente precettivo, come pure subordinarne l'applicazione ad una fonte secondaria, qual è la contrattazione collettiva, produrrebbe - ad avviso dei ricorrenti - l'effetto paradossale per cui sarebbe sufficiente alla contrattazione collettiva rinviare a tempo indeterminato la configurazione dell'area oppure omettere completamente di provvedere al riguardo, come avvenuto nella specie, per vanificare l'operatività della stessa legge, con stravolgimento del sistema di gerarchia delle fonti.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti collettivi (art. 360 n. 3 c.p.c.), rappresentano che era stata la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'atto di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale del personale non dirigente relativo al quadriennio 2002-2005 e al biennio economico 2002-2003, a indicare come indispensabile la previsione dell'istituzione di un'area intermedia tra l'apicale delle aree funzionali e la diligenza, in attuazione di quanto previsto dall'art. 17-bis D.Lgs. n. 165/01 e che, nonostante tale atto di indirizzo, vi era stata una totale inerzia da parte dell'Amministrazione di dare corso a quanto affermato ufficialmente nell'atto di indirizzo e per tale motivo nessuna iniziativa era stata presa dall'Aran negli anni successivi.
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