Cass. civ., sez. III, sentenza 12/12/2022, n. 36176

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 12/12/2022, n. 36176
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36176
Data del deposito : 12 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 18455del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da COMUNE DI SPERLONGA (C.F.: 81003790599 ), in per- sona del Vice - Sindaco, legale rappresentante pro tem- pore rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dagli avvocati C d S (C.F.: DSM CRD 47L24 F839F) e C d S(C.F.: DSM CHR 78D46 L719Y) -ricorrente- nei confronti di M S(C.F.: MSS SRG 59H03 I256D) avvocato personalmente costituito in giudizio ai sensi dell’art.86 c.p.c. -controricorrente-ricorrente in via incidentale- B S (C.F.: BRL SMN 66C58 L120E) rappresentatae difesa, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato G M (C.F.: MRR GNN 54A23 H398V) -controricorrente- nonché Ric. n. 18455/2020– S ez.

3 - U d. 9 novembre 20 22 – Sentenza – Pagina 2 di 9 CONSORZIO ACQUEDOTTI RIUNITI DEGLI AURUNCI (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresen- tante pro tempore -intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Latina n. 625/2020, pubblicatain data 27 marzo 20 20 ;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 9 novembre 2022dal consigliere A T;
uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. A M S, che ha concluso, in via principale, per la dichiarazione di inammissibilitàdel ricorso principale, con assorbimento dell’incidentale;
in subordine, per l’accoglimento del ricorso incidentale condizionato;in ulteriore subordine, cas- sazione senza rinvio della sentenza impugnata in relazione a tutti i motivi diversi da quelli relativi alla sussistenza del credito pignorato e per il rigettodi questi ultimi;
l’avvocato C d S, anche per delega dell’avvocato C d S, per il comune ricorrente;
l’avvocato Sergio Messore, controricorrente;
l’avvocato G M, per la controricorrenteBorelli.

Fatti di causa

Secondo quanto è possibile desumere dal ricorso, l’avvocato Sergio Messore, creditore delConsorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci, ha pignorato un credito da quest’ultimo vantato nei confronti del Comune di Sperlonga;
nella procedura esecutiva è intervenuta l’avvocato Simona Borelli, anch’essa creditrice del consorzio esecutato;
il giudice dell’esecuzione ha pronunciato ordinanza di assegnazione, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., avverso la quale il terzo pignorato Comune di Sperlonga ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Latina. Ricorre il Comune di Sperlonga, sulla base di diecimotivi. Ric. n. 18455/2020– S ez.

3 - U d. 9 novembre 20 22 – Sentenza – Pagina 3 di 9 Resistono,con distinti controricorsi, il Messori, il quale propone a sua volta ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo, nonché la Borelli. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. È stata chiesta e disposta la trattazione in pubblica udienza. Parte ricorrente e il controricorrente avvocato Messore hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Inammissibilità del ricorso principale La verifica di ammissibilità del ricorso risulta pregiudiziale ed assorbente in relazione ad ogni altra questione , anche – per evidenti motivi di economia processuale –con riguardo alla cor- retta instaurazione del contraddittorio e con riguardo ai fatti sopravvenutirelativi all’esito del giudizio tra il Comune di Sper- longa e il Consorzio degli Acquedotti Riuniti degli Aurunci avente ad oggetto il credito pignorato, peraltro dichiarati dall’ente ricorrente solo nel corso dell’udienza di discussione orale. Taleverifica, infatti, sortisce esito negativo, in quanto lo stesso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.,. Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 –01;
conf.: Sez. 3 , Ordi- nanzan. 22385 del 19/10/2006 , Rv. 592918 – 01;
Sez. 3 , Sen- tenzan. 15478 del 08/07/2014 , Rv. 631745 – 01;
Sez. 6 - 3 , Ric. n. 18455/2020– S ez.

3 - U d. 9 novembre 20 22 – Sentenza – Pagina 4 di 9 Sentenzan. 16103 del 02/08/2016 , Rv. 641493 - 01 ). La pre- scrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01;
Sez. L , Sentenzan. 12761 del 09/07/2004 , Rv. 575401 – 01;
Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale fun- zione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di di- ritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione av- versaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue ar- ticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata. Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo. L’ente ricorrente, nella sezione dell’impugnazione intitolata «Premesse in fatto», si limita a trascrivere le conclusioni del proprio atto di citazione introduttivo della fase di merito dell’op- posizione agli atti esecutivi proposta avverso l’ordinanza di as- segnazione dellesomme pignorate in una procedura esecutiva in cui esso aveva assunto la posizione di terzo pignorato, de- scrivendo poi lo svolgimento del relativo giudizio di primo e unico grado in fase contenziosa, con particolare riguardo alle vicende relative all’integrazione del contraddittorio in tale fase del giudizio, all’andamento delle udienze ed all’assegnazione Ric. n. 18455/2020– S ez.
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