Cass. civ., sez. III, sentenza 02/07/2019, n. 17655
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Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso 19514-2015 proposto da: M G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
MONTE ZEBIO
19, presso lo studio dell'avvocato A M, rappresentato e difeso dall'avvocato R D P giusta memoria di costituzione nuovo difensore;
- ricorrente -
contro
C N, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE GORIZIA
24, presso lo studio dell'avvocato T A, rappresentato e difeso dall'avvocato L D G giusta procura speciale in calce al controricorso;
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 458/2015 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.DI TARANTO, depositata il 15/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2018 dal Consigliere Dott. A S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A P che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato R D P.
FATTI DI CAUSA
Nel 2010 G M, premesso che con contratto del 10/2/2007 aveva concesso in locazione a N C un immobile sito in Grottaglie, comunicando poi disdetta con raccomandata del 15 gennaio 2010, intimò al C licenza per finita locazione per la data del 10 febbraio 2011 e contestualmente lo convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Taranto — Sezione distaccata di Grottaglie per la relativa convalida. Il convenuto eccepì la nullità della comunicazione di diniego di rinnovazione del contratto (ex art. 3 legge 431/1998) del gennaio 2010 per mancanza di sottoscrizione e chiese il rigetto della domanda. Pronunciata ordinanza di rilascio ex art. 665 cod. proc. civ. e disposto il mutamento del rito, il Tribunale adito, con sentenza n. 1287/2014, depositata il 30 aprile 2014, ritenne fondata l'opposizione, attesa l'improduttività di effetti giuridici della detta comunicazione poiché non sottoscritta, e, rilevando che non era più possibile la prosecuzione del contratto, stante l'avvenuta esecuzione dell'ordinanza di rilascio, rigettò la domanda di convalida, accolse la pretesa risarcitoria del C, inerente alla differenza del canone mensile per la necessitata nuova locazione e alle spese di trasloco, e condannò il Magazzino al pagamento, a tale titolo, della somm i-" complessiva di euro 11.800,00, oltre rivalutazione ed interessi. Rie. 2015 n. 19514 sez. 53 - ud. 15-11-2018 -2- Avverso tale sentenza il Magazzino propose impugnazione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza di convalida. Al gravame si oppose il C, invocando la conferma della sentenza di primo grado. La Corte di appello Lecce - Sezione distaccata di Taranto rigettò l'impugnazione, condannò l'appellante alle spese di quel grado e diede atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti di cui alla prima parte di tale norma. Avverso la sentenza della Corte di merito G M ha proposto ricorso per cassazione basato, in sostanza, su quattro motivi e illustrato da memoria. Ha resistito con controricorso N C.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, rubricato «Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. - Violazione e falsa applicazione degli arti. 1423, 1419, 1399 C. C. in relazione all'art. 12 delle Disposizion[i] sulla Legge in generale», si lamenta che il Tribunale e, per relationem, la Corte di merito abbiano «ritenuto che la disdetta priva della sottoscrizione del locatore, quale atto giuridico sia inesistente ed inefficace, per erronea interpretazione ed applicazione all'atto giuridico (unilaterale) di disdetta, della disciplina prevista per i contratti in generale», che, invece, secondo il Magazzino, condurrebbe a conclusioni diametralmente opposte. Ad avviso del ricorrente la doglianza dedotta al riguardo con l'atto di appello (p. 6-9) sarebbe stata pretermessa dalla Corte di merito, con conseguente omissione di pronuncia su una questione giuridica decisiva. Sostiene il Magazzino che «la mancanza in calce alla scrittura privata della sottoscrizione non determina in linea di principio e in via generale che il contratto ne sia oggetto sia radicalmente invalido (sub specie: nullo) ed improduttivo di effetti». Ric. 2015 n. 19514 sez. 53 - ud. 15-11-2018 -3- Come già dedotto con il secondo motivo di appello, il ricorrente rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «con riferimento ai contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam il contraente che non ha sottoscritto l'atto può perfezionare il negozio o con la produzione in giudizio del documento al fine di farne valere gli effetti contro l'altro contraente sottoscrittore, o manifestando a questi con proprio atto scritto, la volontà di avvalersi del contratto»;
«in tal caso, la domanda giudiziale o il successivo scritto assumono valore equipollente della firma mancante sempreché, medio tempore, l'altra parte non abbia revocato il proprio consenso o non sia deceduta, con la conseguente impossibilità della formazione del consenso nella forma richiesta dalla legge» e «la formazione giudiziale del contratto solenne, non soffre deroga per il fatto che la nullità del negozio sia stata dedotta dalla controparte prima della produzione». Ad
MONTE ZEBIO
19, presso lo studio dell'avvocato A M, rappresentato e difeso dall'avvocato R D P giusta memoria di costituzione nuovo difensore;
- ricorrente -
contro
C N, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE GORIZIA
24, presso lo studio dell'avvocato T A, rappresentato e difeso dall'avvocato L D G giusta procura speciale in calce al controricorso;
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 458/2015 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.DI TARANTO, depositata il 15/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2018 dal Consigliere Dott. A S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A P che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato R D P.
FATTI DI CAUSA
Nel 2010 G M, premesso che con contratto del 10/2/2007 aveva concesso in locazione a N C un immobile sito in Grottaglie, comunicando poi disdetta con raccomandata del 15 gennaio 2010, intimò al C licenza per finita locazione per la data del 10 febbraio 2011 e contestualmente lo convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Taranto — Sezione distaccata di Grottaglie per la relativa convalida. Il convenuto eccepì la nullità della comunicazione di diniego di rinnovazione del contratto (ex art. 3 legge 431/1998) del gennaio 2010 per mancanza di sottoscrizione e chiese il rigetto della domanda. Pronunciata ordinanza di rilascio ex art. 665 cod. proc. civ. e disposto il mutamento del rito, il Tribunale adito, con sentenza n. 1287/2014, depositata il 30 aprile 2014, ritenne fondata l'opposizione, attesa l'improduttività di effetti giuridici della detta comunicazione poiché non sottoscritta, e, rilevando che non era più possibile la prosecuzione del contratto, stante l'avvenuta esecuzione dell'ordinanza di rilascio, rigettò la domanda di convalida, accolse la pretesa risarcitoria del C, inerente alla differenza del canone mensile per la necessitata nuova locazione e alle spese di trasloco, e condannò il Magazzino al pagamento, a tale titolo, della somm i-" complessiva di euro 11.800,00, oltre rivalutazione ed interessi. Rie. 2015 n. 19514 sez. 53 - ud. 15-11-2018 -2- Avverso tale sentenza il Magazzino propose impugnazione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza di convalida. Al gravame si oppose il C, invocando la conferma della sentenza di primo grado. La Corte di appello Lecce - Sezione distaccata di Taranto rigettò l'impugnazione, condannò l'appellante alle spese di quel grado e diede atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti di cui alla prima parte di tale norma. Avverso la sentenza della Corte di merito G M ha proposto ricorso per cassazione basato, in sostanza, su quattro motivi e illustrato da memoria. Ha resistito con controricorso N C.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, rubricato «Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. - Violazione e falsa applicazione degli arti. 1423, 1419, 1399 C. C. in relazione all'art. 12 delle Disposizion[i] sulla Legge in generale», si lamenta che il Tribunale e, per relationem, la Corte di merito abbiano «ritenuto che la disdetta priva della sottoscrizione del locatore, quale atto giuridico sia inesistente ed inefficace, per erronea interpretazione ed applicazione all'atto giuridico (unilaterale) di disdetta, della disciplina prevista per i contratti in generale», che, invece, secondo il Magazzino, condurrebbe a conclusioni diametralmente opposte. Ad avviso del ricorrente la doglianza dedotta al riguardo con l'atto di appello (p. 6-9) sarebbe stata pretermessa dalla Corte di merito, con conseguente omissione di pronuncia su una questione giuridica decisiva. Sostiene il Magazzino che «la mancanza in calce alla scrittura privata della sottoscrizione non determina in linea di principio e in via generale che il contratto ne sia oggetto sia radicalmente invalido (sub specie: nullo) ed improduttivo di effetti». Ric. 2015 n. 19514 sez. 53 - ud. 15-11-2018 -3- Come già dedotto con il secondo motivo di appello, il ricorrente rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «con riferimento ai contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam il contraente che non ha sottoscritto l'atto può perfezionare il negozio o con la produzione in giudizio del documento al fine di farne valere gli effetti contro l'altro contraente sottoscrittore, o manifestando a questi con proprio atto scritto, la volontà di avvalersi del contratto»;
«in tal caso, la domanda giudiziale o il successivo scritto assumono valore equipollente della firma mancante sempreché, medio tempore, l'altra parte non abbia revocato il proprio consenso o non sia deceduta, con la conseguente impossibilità della formazione del consenso nella forma richiesta dalla legge» e «la formazione giudiziale del contratto solenne, non soffre deroga per il fatto che la nullità del negozio sia stata dedotta dalla controparte prima della produzione». Ad
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