Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/12/2021, n. 41988
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Testo completo
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 8708-2021 proposto da: F A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COMANO
95, presso lo studio dell'avvocato L F, rappresentato e difeso dall'avvocato A A;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DEL VENETO, ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 19/2021 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 01/02/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 dal Consigliere D S;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale F S, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione vogliano dichiarare l'inammissibilità del ricorso. Ric. 2021 n. 08708 sez. SU - ud. 19-10-2021 -2- FATTI DI CAUSA A seguito di un esposto presentato dall'avv. A S, il CDD del Veneto incolpò l'avv. A F «per aver violato gli artt. 9 CDF quanto ai doveri di dignità, probità decoro indipendenza, l'art. 19 CDF quanto ai doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi, l'art. 42 CDF quanto a notizie riguardanti il collega perché: 1) scriveva e spediva ai proprio clienti una lettera il cui contenuto, riferibile all'Avv. A S, imputava la medesima del reato di tentata estorsione ed infedele patrocinio;
2) non si curava di accertare che il contenuto non veritiero di tale missiva fosse effettivamente recepito come tale dalla sezione dei carabinieri a cui i propri clienti provvedevano, con la sua consapevolezza, in due occasioni alla produzione cartacea di detta lettera;
3) perché in una comunicazione indirizzata, in data 08.01.2013, al P.M. dott. Petralia del Tribunale di Livorno, scriveva con riferimento alla cliente del[V] Avv. S Sig.ra Cosci "La Cosci ha avuto anche il coraggio di opporre la richiesta, ma il suo avvocato non ha avuto parimenti il coraggio di firmare l'atto" con ciò riferendosi all'Avv. A S». Con decisione n. 59/17 depositata il 15.12.2017, il Consiglio di Disciplina del Veneto affermò la responsabilità disciplinare dell'avv. F e gli comminò la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due. Il C.N.F. ha rigettato l'appello dell'incolpato, con decisione n. 19/2021 emessa il 7.10.2020, depositata il 10 febbraio 2021 e comunicata il 18.2.2021. Ha proposto ricorso per cassazione l'avv. F affidandosi a cinque motivi. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.Il Collegio ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8 - bis d. I. n. 137 del 2020, convertito con I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta di discussione orale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I primi tre motivi condividono la medesima struttura e chiedono -con riferimento, rispettivamente, al capo 1, al capo 2 e al capo 3 della incolpazione- «l'annullamento con rinvio, ovvero senza rinvio, della sentenza per violazione di legge, in relazione all'inosservanza dell'obbligo di motivazione di cui all'artt. 111 Cost. e all'art. 59 lett. m.) della I. n. 247/12 (c.d. motivazione apparente), nonché per eccesso di potere in relazione all'errata valutazione degli elementi probatori».
1.1. In relazione al capo 1, il primo motivo evidenzia che «l'interessato ha avuto modo di chiarire, in modo ampiamente documentato e circostanziato, il significato e l'obiettivo della succitata iniziativa» (ossia la redazione e la spedizione ai propri clienti della lettera con cui si imputavano all'Avv. S i reati di estorsione e di infedele patrocinio), che, lungi dal voler costituire un attacco alla reputazione della Collega e alla divulgazione, a danno di costei, di informazioni diffamatorie, si sostanziava in una lettera "esca" volta a dimostrare che la cliente della medesima S intercettava e sottraeva la posta diretta ai clienti del F;
il ricorrente aggiunge che, malauguratamente, si erano verificate due circostanze, ossia il malfunzionamento della posta elettronica istituzionale della Stazione dei Carabinieri (che non aveva consentito di portarli a conoscenza del fatto che la lettera era frutto di invenzione) e la consegna della lettera ai Carabinieri da parte del cliente del F (cui aveva fatto seguito la trasmissione alla Procura della Repubblica). Tanto premesso, il ricorrente contesta al C.N.F. di non aver tenuto conto di detta ricostruzione e di aver considerato non verosimile l'assunto difensivo circa la mancata intenzione di screditare l'avv. S;
assume, al riguardo, che «l'esame del percorso argomentativo del Collegio giudicante consente di rilevare come non vi sia alcuna effettiva spiegazione in ordine all'asserita "non verosimiglianza" della ricostruzione dei fatti prospettata dall'avv. Andrea F»;
aggiunge, con riferimento al decreto di archiviazione emesso in sede penale, che «la mera rivendicazione dell'autonomia del giudizio disciplinare, rispetto a quanto parallelamente accertato in un procedimento penale, non sopperisce al citato deficit motivazionale» e che la scelta
COMANO
95, presso lo studio dell'avvocato L F, rappresentato e difeso dall'avvocato A A;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DEL VENETO, ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 19/2021 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 01/02/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 dal Consigliere D S;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale F S, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione vogliano dichiarare l'inammissibilità del ricorso. Ric. 2021 n. 08708 sez. SU - ud. 19-10-2021 -2- FATTI DI CAUSA A seguito di un esposto presentato dall'avv. A S, il CDD del Veneto incolpò l'avv. A F «per aver violato gli artt. 9 CDF quanto ai doveri di dignità, probità decoro indipendenza, l'art. 19 CDF quanto ai doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi, l'art. 42 CDF quanto a notizie riguardanti il collega perché: 1) scriveva e spediva ai proprio clienti una lettera il cui contenuto, riferibile all'Avv. A S, imputava la medesima del reato di tentata estorsione ed infedele patrocinio;
2) non si curava di accertare che il contenuto non veritiero di tale missiva fosse effettivamente recepito come tale dalla sezione dei carabinieri a cui i propri clienti provvedevano, con la sua consapevolezza, in due occasioni alla produzione cartacea di detta lettera;
3) perché in una comunicazione indirizzata, in data 08.01.2013, al P.M. dott. Petralia del Tribunale di Livorno, scriveva con riferimento alla cliente del[V] Avv. S Sig.ra Cosci "La Cosci ha avuto anche il coraggio di opporre la richiesta, ma il suo avvocato non ha avuto parimenti il coraggio di firmare l'atto" con ciò riferendosi all'Avv. A S». Con decisione n. 59/17 depositata il 15.12.2017, il Consiglio di Disciplina del Veneto affermò la responsabilità disciplinare dell'avv. F e gli comminò la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due. Il C.N.F. ha rigettato l'appello dell'incolpato, con decisione n. 19/2021 emessa il 7.10.2020, depositata il 10 febbraio 2021 e comunicata il 18.2.2021. Ha proposto ricorso per cassazione l'avv. F affidandosi a cinque motivi. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.Il Collegio ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8 - bis d. I. n. 137 del 2020, convertito con I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta di discussione orale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I primi tre motivi condividono la medesima struttura e chiedono -con riferimento, rispettivamente, al capo 1, al capo 2 e al capo 3 della incolpazione- «l'annullamento con rinvio, ovvero senza rinvio, della sentenza per violazione di legge, in relazione all'inosservanza dell'obbligo di motivazione di cui all'artt. 111 Cost. e all'art. 59 lett. m.) della I. n. 247/12 (c.d. motivazione apparente), nonché per eccesso di potere in relazione all'errata valutazione degli elementi probatori».
1.1. In relazione al capo 1, il primo motivo evidenzia che «l'interessato ha avuto modo di chiarire, in modo ampiamente documentato e circostanziato, il significato e l'obiettivo della succitata iniziativa» (ossia la redazione e la spedizione ai propri clienti della lettera con cui si imputavano all'Avv. S i reati di estorsione e di infedele patrocinio), che, lungi dal voler costituire un attacco alla reputazione della Collega e alla divulgazione, a danno di costei, di informazioni diffamatorie, si sostanziava in una lettera "esca" volta a dimostrare che la cliente della medesima S intercettava e sottraeva la posta diretta ai clienti del F;
il ricorrente aggiunge che, malauguratamente, si erano verificate due circostanze, ossia il malfunzionamento della posta elettronica istituzionale della Stazione dei Carabinieri (che non aveva consentito di portarli a conoscenza del fatto che la lettera era frutto di invenzione) e la consegna della lettera ai Carabinieri da parte del cliente del F (cui aveva fatto seguito la trasmissione alla Procura della Repubblica). Tanto premesso, il ricorrente contesta al C.N.F. di non aver tenuto conto di detta ricostruzione e di aver considerato non verosimile l'assunto difensivo circa la mancata intenzione di screditare l'avv. S;
assume, al riguardo, che «l'esame del percorso argomentativo del Collegio giudicante consente di rilevare come non vi sia alcuna effettiva spiegazione in ordine all'asserita "non verosimiglianza" della ricostruzione dei fatti prospettata dall'avv. Andrea F»;
aggiunge, con riferimento al decreto di archiviazione emesso in sede penale, che «la mera rivendicazione dell'autonomia del giudizio disciplinare, rispetto a quanto parallelamente accertato in un procedimento penale, non sopperisce al citato deficit motivazionale» e che la scelta
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