Cass. civ., sez. III, sentenza 09/06/2011, n. 12717

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 09/06/2011, n. 12717
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12717
Data del deposito : 9 giugno 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. HI MA - rel. Consigliere -
Dott. SEGRETO ON - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 32892/2006 proposto da:
BE MM [...], BE IO
[...], BE PP [...], COMBERIATI EP [...], LI NA LM [...], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TEULADA 55, presso lo studio dell'avvocato VRENNA LUIGI, rappresentati e difesi dall'avvocato IANNICE Bruno ON giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro
BE OR [...], BE VI [...], BE AN [...], BE VA [...], BE MI [...], BE IM [...], ON IN ved. BE [...], elettivamente domiciliati in ROMA, P.LE CLODIO 8, presso lo studio dell'avvocato DE LUCA MICHELE, rappresentati e difesi dall'avvocato APA US giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 471/2006 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO - Sezione Seconda Civile, emessa il 28/8/2006, depositata il 31/08/2006, R.G.N. 164/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 04/05/2011 dal Consigliere Dott. IO HI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI SI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 7 maggio 1994, UB ON, UB NA, UB LM, UB LV, UB NZ e ON RE, sia in proprio che quale esercente la potestà sul figlio minore UB SI hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di OT, UB MA, LL AL, UB TO, ER SE e UB US chiedendo, da un lato, fosse dichiarata la nullità (perché in violazione della L.14 agosto 1971, n. 817, art. 11) o la annullabilità (perché non
autorizzata nelle forme di legge) della scrittura privata 23 maggio 1979, con la quale ON RE, vedova di UB NC, sia in proprio che quale madre esercente la potesta sui figli minori UB ON, NA, LM, LV, NZ e SI aveva venduto a UB US, TO e MA i diritti di comproprietà nella misura di un quarto loro spettanti sul fondo in agro di Cariati - Torrevecchia acquistato con atto 15 marzo 1977 da UB MA, in unione con il coniuge LL AL LM, UB NC in unione con il coniuge ON SA, UB US e UB TO, in unione con il proprio coniuge CO SE, dall'altro, perché i convenuti rendessero conto del mandato loro conferito con atto notarile del 26 maggio 1979.
Esponevano gli attori, a fondamento delle indicate conclusioni, da un lato, che tale fondo era stato acquistato - nel 1977 - per il prezzo di L. 170 milioni corrisposto con il ricavo del mutuo concesso dalla sezione del credito agrario del Banco di Napoli in applicazione dei benefici della legge sulla formazione della piccola proprietà contadina con conseguente indivisibilità del fondo stesso per trenta anni, ai sensi della L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 11, dall'altro che con atto notarile 23 maggio 1979 ON SA, sia in proprio che nella qualità di madre esercente la potesta sui figli minori, su autorizzazione 21 febbraio 1979 del pretore - giudice tutelare di Petilia Policastro, aveva nominato suoi procuratori gli acquirenti UB US, UB TO e UB MA perché in rappresentanza di essa mandante amministrassero congiuntamente in via ordinaria il fondo in questione.
Costituitisi in giudizio i convenuti hanno resistito alle avverse domande deducendone la infondatezza e chiedendone il rigetto. In via gradata, riconvenzionale, i convenuti hanno chiesto, da una parte, la restituzione della somma pagata con la scrittura 26 maggio 1979 alla ON, dall'altra, il rimborso di tutte le somme rappresentative dei ratei di mutuo pagate all'ente erogatore nonché quelle successive a scadere, da ultimo, il ristoro di tutte le spese sostenute e da sostenere per la conduzione del fondo e delle migliorie apportate, con rivalutazione monetaria e interessi, eccependo comunque la prescrizione di ogni pretesa avversaria. Svoltasi la istruttoria del caso con sentenza non definitiva 31 ottobre 2003 il tribunale di OT ha dichiarato nulla e di nessun effetto la vendita 26 maggio

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