Cass. pen., sez. III, sentenza 21/06/2022, n. 23838
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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: F R, nato a Cesa il 31/07/1968 avverso la sentenza del 20/05/2021 del Tribunale di Benevento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere A D S;lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F L, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento gravato per intervenuta prescrizione;lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. G R, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20/05/2021, il Tribunale di Benevento dichiarava F R responsabile del reato di cui all'art. 122, comma 1, d.lgs 81/2008 in relazione all'art. 159, comma 2 lett. a) d.lgs 81/2008 - perché, nella qualità di legale rappresentante della ditta "Cosa Costruzioni s.r.l." e, pertanto, datore di lavoro, ometteva di allestire per i lavori in quota opere provvisionali o precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o cose - e lo condannava alla pena di euro 2.000 di ammenda. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione F R, a mezzo del difensore di ufficio, articolando due motivi. Con il primo motivo/ deduce violazione degli artt. 129, 531 cod.proc.pen .in relazione agli artt. 157 e 161 cod.pen. Argomenta che il reato, consumatosi in data 16.3.2016, come da modifica dell'imputazione effettuata dal pubblico ministero all'udienza del 19/09/2019, si era estinto per prescrizione in data 16.03.2021 o, al più tardi, alle date del 05.04.2021 o 15.05.2021, tenuto conto del termine di sospensione di cui all'art. 519, comma 2, cod.proc.pen.;pertanto, alla data di pronuncia della sentenza impugnata - 20.05.2021 - il reato era estinto per prescrizione ed il Tribunale avrebbe dovuto emettere una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato stante l'intervenuta prescrizione. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione degli artt. 122, comma 1 e 159, comma 2 lett. a) d.lgs 81/2008 e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
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