Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 23/11/2017, n. 27950

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In materia di impiego pubblico contrattualizzato, al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista ex l. n. 296 del 2006, deve essere riconosciuta l’anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello “status” di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell’ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l’accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l’assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'ordinanza impugnata, che aveva riconosciuto un quinquennio di anzianità pre-ruolo ad una lavoratrice assunta dal CNR a seguito di procedura di stabilizzazione, avendo accertato che le mansioni svolte, sia prima che dopo il collocamento in ruolo, erano state sempre quelle di ricercatore, ancorché le prime svolte in una fase formativa).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 23/11/2017, n. 27950
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27950
Data del deposito : 23 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Y T T I R I D E T N E S E 23 NOV 2017 I L L O B E T N AULA 'B' E S E 27950 .17 - E N O I Z A R T S Oggetto I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE G E R E T N SEZIONE LAVORO E S E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G. N. 19245/2012 Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO Presidente Cron. 27950 Dott. A TCE Consigliere Rep. Ud. 12/07/2017 Dott. D BTO Consigliere CC Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO Consigliere - Rel. ConsigliereDott. F M ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19245 2012 proposto da: C.N.R. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, in pro tempore,persona del legale rappresentante rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
ricorrente -

contro

DE SIMONE MONICA, elettivamente domiciliata in ROMA, 2017 VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato 3240 S V, che la rappresenta e difende giusta unitamente all'avvocato G V, delega in atti;
avverso la sentenza n. di TRIESTE, depositata - controricorrente 131/2012 della CORTE D'APPELLO il 27/04/2012 R.G.N. 140/11;
Camera di consiglio del 12 luglio 2017 - n.28 del ruolo RG n. 19245/12 Presidente: N - Relatore: Miglio RG. 19245/2012 RILEVATO che con sentenza in data 27.4.2012 la Corte di Appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città che, applicato il principio di non discriminazione, ha accertato il diritto di Monica De Simone, dipendente del CNR assunta a seguito di procedura di stabilizzazione, al riconoscimento della anzianità maturata nel precedente quinquennio in cui il rapporto di lavoro si era svolto a tempo determinato;
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso il CNR affidato a quattro motivi, al quale ha opposto difese la De Simone con controricorso;
che è stata depositata memoria ex art. 380 bis c.p.c. da Monica De Simone;

CONSIDERATO CHE

1. 2. con il primo ed il secondo motivo di ricorso, il CNR denuncia la violazione e falsa applicazione della direttiva n. 1999/70/CEE e dell'art. 36 del d.lgs.

6.9.2001 n. 368, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., affermando l'erroneità della decisione del giudice di merito, che avrebbe omesso di considerare la mancanza di presupposti per il riconoscimento di effetti diretti alla direttiva in esame ed erroneamente interpretato la direttiva medesima in punto di divieto di discriminazione, applicabile, ad avviso del ricorrente, solo ai lavoratori a tempo determinato e non anche ai lavoratori a tempo indeterminato, in precedenza impiegati a tempo determinato;
3. 4. con il terzo e quarto motivo di ricorso, il CNR deduce l'omessa o comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, non avendo i giudici di merito tenuto alcun conto delle deduzioni dell'ente, volte a dimostrare la esistenza di ragioni oggettive, rinvenibili nella natura della attività di ricerca per specifici programmi e con specifici requisiti professionali, ex art. 5, comma 2, della legge 7 agosto 1997 n. 266, tali da escludere l'applicabilità al caso di specie della normativa comunitaria. Le suddette ragioni, ad avviso del ricorrente, avrebbero consentito di escludere la sussistenza di discriminazione nella mancata considerazione dell'anzianità di servizio maturata nel servizio pre-ruolo, in un successivo e diverso rapporto di lavoro con lo stesso ente, non costituente né proroga né prosecuzione del primo;
1 1.1.

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