Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/03/2022, n. 08051
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Testo completo
iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25144/2016 R.G. proposto da AGENZIA REGIONALE FORESTAS, rappresentata e difesa dall’avv. CARLO AUGUSTO MELIS COSTA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Muzio Clementi 51;
- ricorrente -
contro
SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO FORESTALI (S.N.A.F.), rappresentato e difeso dall’Avv. GIANFRANCO CARBONI ed eletivamente domiciliato in Roma, via Sampietro di Bastelica 72 presso lo studio dell’avv. MARIA IACONIS;
- controricorrente – ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 98/2016, depositata il 22.4.2016, N.R.G. 380/2014. Viste le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore Generale Dott. R S ai sensi dell’art. 23, comma 8 F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25144/2016 Numero sezionale 707/2022 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni Numero di raccolta generale 8051/2022Data pubblicazione 11/03/2022 nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le quali è stato chiesto il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.2.2022 dal Consigliere dott. R B.
FATTI DI CAUSA
1. Il Sindacato Nazionale Autonomo Forestali (di seguito, SNAF) ha agito davanti al Tribunale di Oristano nei confronti dell’Agenzia Regionale Forestas (di seguito, FORESTAS) denunciando ai sensi dell’art. 28 L. 300/1970 l’antisindacalità della condotta della convenuta che gli aveva denegato la destinazione di un locale idoneo per la propria attività sindacale ed aveva omesso di comunicare all’associazione il numero complessivo ed i beneficiari dei permessi sindacali concessi alle altre organizzazioni.
2. La domanda di attribuzione di un locale per le attività sindacali è stata accolta dal Tribunale, che ha invece disatteso la domanda di accesso alle richieste informazioni e la sentenza di primo grado è stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Cagliari.
3. FORESTAS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui ha opposto difesa con controricorso lo SNAF, che ha anche proposto un motivo di ricorso incidentale.
4. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso afferma la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (art. 360 n. 3 c.p.c.), mentre il secondo motivo riguarda l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.). F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25144/2016 L’Ente Foreste, illustrando congiuntamente i due motivi, sostiene Numero sezionale 707/2022Numero di raccolta generale 8051/2022 che, con la L.R. 12/2002, modificandosi la L.R. 24/1999, si era Data pubblicazione 11/03/2022 introdotto un sistema che prevedeva la regolazione dei rapporti di lavoro presso l’Ente Foreste in base ad un C.C.N.L. di diritto privato, cui la legge stessa (art. 9 L.R. 24/1999, come modificato appunto dall’art. 6 L.R. 12/2002) rinviava, in una con un C.C.I. regionale (di seguito, CIRL), di diritto pubblico, disciplinato, per quanto riguarda la composizione dell’organismo datoriale preposto alle trattative, sempre dall’art. 9 cit., al comma 2. A dire dell’Ente Foreste, poiché lo S.N.A.F. rappresentava i dipendenti del settore agricolo forestale privato, esso non poteva dirsi organizzazione maggiormente rappresentativa nel comparto regionale, come prescritto dall’art. 60 della L. 31/1998 e dall’art. 43 del d. lgs. 165/2001, sicché non poteva partecipare alle trattative attinenti alla contrattazione collettiva in ambito pubblicistico e quindi neppure godere dei diritti sindacali rivendicati in causa. Aggiunge altresì FORESTAS che tra le parti dispiegherebbe effetto preclusivo di giudicato l’accertamento, riveniente da Cass. 28 luglio 2008, n. 20522 in ordine all’insussistenza di SNAF di fruire delle prerogative sindacali successivamente all’entrata in vigore della L. R.12/2002, così come analogo accertamento derivava da Cass. 27 settembre 2011, n. 16795. 2. I motivi di ricorso sono infondati.
3. Si deve richiamare, perché qui condiviso, il principio di fondo, sancito da questa S.C., secondo cui «il godimento delle prerogative
- ricorrente -
contro
SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO FORESTALI (S.N.A.F.), rappresentato e difeso dall’Avv. GIANFRANCO CARBONI ed eletivamente domiciliato in Roma, via Sampietro di Bastelica 72 presso lo studio dell’avv. MARIA IACONIS;
- controricorrente – ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 98/2016, depositata il 22.4.2016, N.R.G. 380/2014. Viste le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore Generale Dott. R S ai sensi dell’art. 23, comma 8 F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25144/2016 Numero sezionale 707/2022 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni Numero di raccolta generale 8051/2022Data pubblicazione 11/03/2022 nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le quali è stato chiesto il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.2.2022 dal Consigliere dott. R B.
FATTI DI CAUSA
1. Il Sindacato Nazionale Autonomo Forestali (di seguito, SNAF) ha agito davanti al Tribunale di Oristano nei confronti dell’Agenzia Regionale Forestas (di seguito, FORESTAS) denunciando ai sensi dell’art. 28 L. 300/1970 l’antisindacalità della condotta della convenuta che gli aveva denegato la destinazione di un locale idoneo per la propria attività sindacale ed aveva omesso di comunicare all’associazione il numero complessivo ed i beneficiari dei permessi sindacali concessi alle altre organizzazioni.
2. La domanda di attribuzione di un locale per le attività sindacali è stata accolta dal Tribunale, che ha invece disatteso la domanda di accesso alle richieste informazioni e la sentenza di primo grado è stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Cagliari.
3. FORESTAS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui ha opposto difesa con controricorso lo SNAF, che ha anche proposto un motivo di ricorso incidentale.
4. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso afferma la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (art. 360 n. 3 c.p.c.), mentre il secondo motivo riguarda l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.). F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25144/2016 L’Ente Foreste, illustrando congiuntamente i due motivi, sostiene Numero sezionale 707/2022Numero di raccolta generale 8051/2022 che, con la L.R. 12/2002, modificandosi la L.R. 24/1999, si era Data pubblicazione 11/03/2022 introdotto un sistema che prevedeva la regolazione dei rapporti di lavoro presso l’Ente Foreste in base ad un C.C.N.L. di diritto privato, cui la legge stessa (art. 9 L.R. 24/1999, come modificato appunto dall’art. 6 L.R. 12/2002) rinviava, in una con un C.C.I. regionale (di seguito, CIRL), di diritto pubblico, disciplinato, per quanto riguarda la composizione dell’organismo datoriale preposto alle trattative, sempre dall’art. 9 cit., al comma 2. A dire dell’Ente Foreste, poiché lo S.N.A.F. rappresentava i dipendenti del settore agricolo forestale privato, esso non poteva dirsi organizzazione maggiormente rappresentativa nel comparto regionale, come prescritto dall’art. 60 della L. 31/1998 e dall’art. 43 del d. lgs. 165/2001, sicché non poteva partecipare alle trattative attinenti alla contrattazione collettiva in ambito pubblicistico e quindi neppure godere dei diritti sindacali rivendicati in causa. Aggiunge altresì FORESTAS che tra le parti dispiegherebbe effetto preclusivo di giudicato l’accertamento, riveniente da Cass. 28 luglio 2008, n. 20522 in ordine all’insussistenza di SNAF di fruire delle prerogative sindacali successivamente all’entrata in vigore della L. R.12/2002, così come analogo accertamento derivava da Cass. 27 settembre 2011, n. 16795. 2. I motivi di ricorso sono infondati.
3. Si deve richiamare, perché qui condiviso, il principio di fondo, sancito da questa S.C., secondo cui «il godimento delle prerogative
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