Cass. pen., sez. II, sentenza 21/07/2020, n. 21840
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: B A nato a POPOLI il 05/12/1976 avverso la sentenza del 17/10/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere L A;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso riportandosi alla requisitoria depositata chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore avvocato B P, in difesa di DI G A, D'A E, P G, S L, M F A, G A e DE S D, si associa alle conclusioni del Proc. Gen e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione. L'avvocato D B M, in difesa di B A, si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Premesso in fatto B A ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila del 9/1/2019 con la quale parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Pescara del 3/10/2017, l'imputata è stata assolta dai reati di cui agli artt. 367, 491, 494 c.p., nonché dal reato di cui all'art. 640 c.p. ( proc. 4253/2011) e 646 c.p. in danno di tale D G A, è stato dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 646 c.p. in danno di M P perché estinto per remissione di querela ed è stata rideterminata la pena per i restanti reati di truffa contestati con la recidiva specifica infraquinquennale, chiedendone l'annullamento ex art. 606 lett. c) ed e) c.p.p., deduce, con il primo motivo, che la Corte d'appello non avrebbe rilevato la carenza motivazionale della sentenza di primo grado ritenendo illegittimamente di poter integrare detta sentenza, senza dichiararne la nullità ex art. 546 c. 3 c.p.p , con riferimento alla pena da applicare per i singoli episodi delittuosi contestati e con riferimento al quantum di pena da aumentare per la continuazione;nell'ambito di tale primo motivo, poi, la ricorrente deduce il vizio di motivazione avuto riguardo alla affermazione di responsabilità del primo giudice ed avallata dal giudice di appello, in assenza di un accertamento circa la falsità dei documenti unico dato che dimostrerebbe la sussistenza delle truffe . Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge e la carenza di motivazione ( art. 606 lett. c) ed e ) c.p.p.), in relazione all'art. 168 bis c.p. La Corte d'appello nel giustificare il diniego dell'applicazione dell'istituto .e$ della messa alla prova, ha richiamato la personalità della Buccilli e4luralità dei reati commessi in danno di più persone e tuttavia tale motivazione sarebbe erronea, oltre che contraddittoria, essendo stata l'imputata assolta da molti reati. Con il terzo motivo si deduce il vizio di violazione di legge ( art. 606 lett. b) c.p.p.) , in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di truffa commesso in danno di G A ( capo b) , posto che con riguardo a tale episodio l'imputata nel corso del procedimento aveva ben evidenziato come la stessa non avesse la password per accedere al sistema dell'agenzia Allianz spa e non potesse stipulare alcuna contratto di assicurazione pertanto non poteva ipotizzarsi, a suo carico, la truffa contestata;nè in tal senso potevano essere valorizzate le dichiarazioni di De Gregorio Antonio, titolare dell'agenzia di assicurazioni, in quanto interessato nel procedimento e non attendibile, si sarebbe dovuta invece disporre una perizia grafica per accertare la falsità dei documenti asseritamente contraffatti e non limitarsi a valorizzare ingiustificatamente le dichiarazioni dello stesso Di Gregorio senza nemmeno sottoporlo ad un confronto con l'imputata. Con il quarto motivo ci si duole della errata qualificazione giuridica del fatto di cui al capo a) ex art. 646 c.p., in luogo della truffa. Il quinto motivo attiene alla mancanza ed illogicità della motivazione in relazione alla condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili ed alla liquidazione di una provvisionale . Con il sesto motivo si lamenta la carenza di motivazione in relazione al riconoscimento di una provvisionale dal momento che dal dispositivo della sentenza risulterebbe l'eliminazione delle statuizioni civili e della provvisionale solo con riferimento alle posizioni di D D S e G P, e non rispetto alle restanti parti civili. Il settimo motivo attiene alla violazione di legge ed alla carenza di motivazione ( art. 606 lett. d) ed e) c.p.p.), in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva ( perizia grafica) che avrebbe dovuto acclarare la falsità della documentazione per mezzo della quale l'imputata avrebbe tratto in inganno le persone offese . Con il successivo motivo deduce il vizio di motivazione ( art. 606 lett. e) c.p.p.) , in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, basato solo sulla presenza di precedenti penali e del beneficio della sospensione condizionale della pena, che avrebbe dovuto essere concesso data la condotta processuale ampiamente collaborativa Il nono motivo riguarda l'entità della pena, determinata in maniera erronea, non essendo stato individuato il reato più grave e gli aumenti per i reati satellite. Con il decimo motivo si censura la decisione di appello, per la mancata rideterminazione dei compensi assegnati al patrono di parte civile posto che in secondo grado, in ordine a taluni fatti, l'imputata veniva assolta e, in altri casi veniva dichiarato non doversi procedere Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile per essere i motivi generici e manifestamente infondati . Quanto al primo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha fatto corretto uso del potere integrativo della motivazione della sentenza di primo grado riconosciuto al giudice di appello, fornendo adeguata e non censurabile motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità della ricorrente in ordine ad una pluralità di delitti ( truffe ed appropriazione indebita), distinguendo per ciascuno di essi il procedimento cui inerivano le fonti di prova td=1:0Th di natura dichiarativa , tra loro convergenti , poste a fondamento della decisione ;ciò risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6 , n. 58094/2017, Rv. 271735), condivisa dal Collegio, che ha espressamente riconosciuto il potere del giudice di appello, in quanto giudice di merito, di integrazione della motivazione della sentenza di primo grado. Inequivoca in tal senso è la disciplina codicistica del ricorso in appello , giudizio di secondo grado di merito con piena devoluzione della decisione ( sia pure nell'ambito dei motivi tracciati con il ricorso ) là dove all'art. 604 c.p.p., prevede casi tassativi nei quali la Corte può dichiarare la nullità , in tutto in parte , della sentenza appellata con trasmissione degli atti al giudice di primo grado e stabilisce espressamente , all'art 605 c.p.p., che , al di fuori dei casi previsti dalla norma precedente , " il giudice d'appello pronuncia sentenza con la quale conferma o riforma la sentenza appellata Ne discende che in caso di mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientrante tra i casi , tassativamente previsti dall'art. 604 c.p.p., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, la Corte d'appello è tenuta a provvedere in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere , anche integralmente , la motivazione mancante ( Sez. U. 3287/2008, dep. 2009 Rv. 244118;Sez. 6 26075/2011, Rv. 250513). Ed è quanto accaduto nel caso di specie dal momento che, come osservato dalla Corte di merito, la motivazione della sentenza del Tribunale risultava meramente apparente . All'evidenza erroneo si appalesa anche il rilievo operato dal ricorrente in relazione al diniego dell'istituto della messa alla prova avendo la Corte d'appello adeguatamente motivato sul punto ritenendo inadeguato il programma di trattamento ed insufficienti le modalità di prestazione del lavoro di pubblica utilità, avendo riguardo, quali parametri di valutazione, agli indici dettati dall'art.133 c.p. ( Sez. 3 55511/2017, Rv. 272066;Sez.
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