Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/05/2023, n. 19845

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/05/2023, n. 19845
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19845
Data del deposito : 10 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TO CH, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 28/10/2022 della Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, e il rigetto del ricorso nel resto;
letta la memoria dell'avv. Pierluigi Vicedomini, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Salerno confermava la pronuncia di primo grado del 30 marzo 2022 con la quale il Tribunale di Salerno aveva condannato CH TO in relazione al reato di cui all'art. 335 cod. pen., per avere, con fatto accertato il 16 giugno 2017, per colpa agevolato la sottrazione della vettura alfa romeo 166 targ. BG858TV, di cui egli aveva la custodia in quanto auto sottoposta a sequestro amministrativo, e che era stata, invece, lasciata incustodita in un terreno di un fratello dal quale era stata asportata da ignoti.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. • 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 335 cod. pen., 125 cod. proc. pen. e 111 Cost., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale ingiustificatamente confermato la pronuncia di condanna di primo grado, benché l'imputato non fosse tenuto ad usare particolari cautele per evitare che terzi potessero rubare la vettura sottoposta a sequestro;
e senza considerare che l'auto era stata già confiscata e non poteva più considerarsi in sequestro, con il conseguente venir meno degli obblighi di custodia che in precedenza erano stati imposti al prevenuto.

2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 157 e 158 cod. pen., 125 cod. proc. pen. e 111 Cost., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale disatteso l'eccezione di intervenuta prescrizione, dato che, nell'impossibilità di individuare la data in cui la vettura in sequestro era stata rubata da terzi, nell'incertezza la decorrenza del termine di prescrizioni doveva essere retrodata ad epoca prossima e immediatamente successiva al sequestro che risaliva al 2012. 2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 133 cod. pen. e 53 legge n. 689 del 1981, 125 cod. proc. pen. e 111 Cost., e vizio di

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