Cass. pen., sez. II, sentenza 06/05/2020, n. 13676

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 06/05/2020, n. 13676
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13676
Data del deposito : 6 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: C L, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 19.11.1955, contro il provvedimento del Giudice Delegato del Tribunale di Messina del 15.10.2019;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. P C;
letta la requisitoria del PG, a firma del sost. proc. dr. F Z, in cui si è concluso per la inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 15.10.2019 il Giudice Delegato alle Misure di Prevenzione del Tribunale di Messina aveva deciso sulla istanza proposta nell'interesse di G C, L C e M F C ai sensi dell'art. 1, comma 199, della legge 228 del 2012 giudicandola tardiva perché avanzata oltre il termine di 180 giorni dalla data in cui la confisca era divenuta definitiva aggiungendo che, in ogni caso, le istanze di accertamento di cui ai commi 198 e ssgg. possono riguardare esclusivamente i crediti anteriori al sequestro di prevenzione;

2. ricorre per cassazione, tramite il difensore, L C riepilogando in primo luogo la vicenda fattuale e spiegando che i sigg.ri C, nel lontano 1983, avevano intentato una causa civile nei confronti di M R che era stata definitiva in primo ed in secondo grado e che, a séguito dell'annullamento da parte della Cassazione, era stata riassunta di fronte alla Corte di Appello di Catania dove, tuttavia, in luogo del R si era costituito in giudizio l'amministratore giudiziario del suo patrimonio nel frattempo oggetto di sequestro di prevenzione e, poi, di confisca;
segnala che, a séguito della sentenza di appello che aveva respinto il gravame proposto nell'interesse del R, la amministrazione giudiziaria era stata sollecitata al pagamento delle somme oggetto della decisione ed agli adempimenti pure ivi descritti senza alcun esito;
rileva, ancora, che nessun séguito avevano avuto nemmeno le sollecitazioni rivolte al GD e, successivamente, alla ABNSC di Reggio Calabria cui pure era stato notificato un precetto con la quantificazione delle somme dovute in forza della sentenza della Corte di Appello;
lamenta, quindi:

2.1 violazione di legge in relazione agli artt. 1, commi 205 e 206 della legge 228 del 2019, 3, 24 e 117 Cost., 6 CEDU;
questione di legittimità costituzionale: segnala come debba ritenersi non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma che ha introdotto un termine decadenziale per l'inoltro delle istanze di ammissione del credito sia in considerazione della incertezza del "dies a quo" sia, anche, per la assenza di una normativa che consenta l'invio di domande di ammissione tardive;
sotto il primo profilo richiama la giurisprudenza della Corte EDU e della Corte Costituzionale in merito alla legittimità delle norme che prevedano dei termini decadenziali per l'esercizio di diritti;
segnala che, nel caso di specie, a fronte di una istanza proposta prima che la confisca divenisse definitiva, il giudice aveva mandato per la trasmissione dei beni all'ANBSC che aveva a sua volta fatto pervenire una nota dell'Avvocatura in data 20.9.2019, a termine ormai spirato;
osserva, perciò, che la disciplina delineata dalla legge 228 del 2012 non consente di acquisire certezza alcuna sulla effettiva conoscenza del "dies a quo" e della decorrenza del termine decadenziale (e, conseguentemente, della sua scadenza);
segnala, ancora, come la disciplina vigente non permette la presentazione di istanze tardive come invece era possibile ai sensi dell'art. 58 del D. Lg.vo 159 del 2011;
aggiunge che nel caso di specie il credito maturato era stato oggetto di un accertamento divenuto definitivo nel 2013 a sequestro di prevenzione ormai già definito ma in epoca antecedente alla definitività della confisca ricadendo perciò nella nuova disciplina che non consente, al contrario di quella precedente, la presentazione di istanze tardive, con illegittima difformità di trattamento per situazione identiche in base ad un discrinnine di natura esclusivamente temporale;

2.2 violazione di legge con riferimento ai commi 198. 199, 200, 205 dell'art. 1 della legge 228 del 2012 ed all'art. 52, commi 1, 54, 58 comma 5, del D. Lg.vo 159 del 2011;
erronea applicazione della legge penale nella parte in cui l'istanza non è stata reputata relativa ad un credito prededucibile e pertanto rientrante nella previsione di cui all'art. 54 del D. Lg.vo 159 del 2011: segnala che, come reso evidente dal tenore del provvedimento impugnato, il decidente si è limitato a prendere atto del tenore letterale della norma invocata nella istanza piuttosto che del contenuto della stessa, con cui si era chiesto al Tribunale di ordinare alla Agenzia di provvedere al pagamento di quanto statuito nella sentenza della Corte di Appello di Catania nei confronti dell'amministratore giudiziario dei beni del R;
segnala che, pertanto, il giudicato era direttamente e pienamente impegnativo e vincolante per la procedura senza alcuna necessità di ulteriori provvedimenti di ammissione da parte dello stesso organo giudiziario che aveva per l'appunto autorizzato la procedura a costituirsi in giudizio;
richiama la nota del 2.2.2018 indirizzata all'amministratore giudiziario e la istanza del 14.3.2018 al Tribunale di Messina che aveva provveduto in data 5.4.2018 invitando l'amministratore giudiziario a concordare con gli eredi del R le modalità per ottemperare al giudicato;
se non ché, con provvedimento del 5.4.2018 il G.D., preso atto che i beni erano stati trasferiti alla Agenzia Nazionale e della instaurazione della procedura di liquidazione volontaria, aveva dichiarato non luogo a provvedere;
segnala che il G.D. avrebbe dovuto considerare il credito vantato dai sigg.ri C prededucibile, nozione che, in mancanza di una definizione contenuta nella disciplina di settore, va mutuata da quella fallimentare ovvero, in particolare, dall'art. 111 L.F.;
segnala, infatti, che il credito in questione è sorto in pendenza della procedura ed è quindi da considerarsi prededucibile ai sensi dell'art. 54 del D. Lg.vo 159 del 2011 come tale pertanto non necessitante di alcuna previa autorizzazione o accertamento e del quale invece il G.D. avrebbe dovuto disporre l'adempimento;
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