Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/07/2004, n. 14087

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/07/2004, n. 14087
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14087
Data del deposito : 27 luglio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Primo Presidente f.f. -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. PAOLINI Giovanni - Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - rel. Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO CA, domiciliato in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO PETRACCI, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
COMUNE DI S. PIERO D'ISONZO, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO BIANCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIETRO SANZIN, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 175/01 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 18/01/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 01/07/04 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;

udito l'Avvocato Federico BIANCA;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, giurisdizione dell'a.g.a..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di RI (Sezione lavoro) depositato il 23 febbraio 2000, AR SI, premesso di essere dipendente del Comune di San Pier d'Isonzo (quale maresciallo capo dei vigili urbani), di essere stato sottoposto al procedimento penale n. 384/96 per la violazione dell'art. 326 c.p. (rivelazione di segreti di ufficio), di essere stato prosciolto in esito all'udienza preliminare con sentenza del 1 marzo 1999, chiedeva al detto Comune il pagamento degli oneri necessari alla propria difesa, ammontanti a L. 9.054.240, in base al disposto dell'art. 67 del D.P.R. n. 268/1987. Il Comune convenuto si costituiva, deducendo che il fatti oggetto del giudizio penale svoltosi contro il SI non erano "direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio" onde non era applicabile l'invocato art. 67. Il giudice del lavoro del Tribunale di RI, con la sentenza depositata il 21 dicembre 2000, accoglieva la domanda del SI, con la compensazione delle spese processuali.
Proposti appello principale dal Comune ed appello incidentale dal SI (contro la pronunzia di compensazione delle spese), la Corte di appello di Trieste - Sezione lavoro, con la sentenza depositata il 18 gennaio 2002, in riforma della pronunzia di primo grado, respingeva la domanda del SI, perché l'imputazione penale presupponeva la violazione dei doveri di ufficio da parte del dipendente, e riteneva perciò inapplicabile il citato art. 67, compensando le spese dei due gradi del giudizio.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste AR SI ha proposto ricorso per ZI (indirizzato alla sezione lavoro), a cui il Comune di S. Pier d'Isonzo ha resistito con

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