Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/2022, n. 48057

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/2022, n. 48057
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48057
Data del deposito : 19 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AL DO nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa 1'11 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Antonietta Picardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udite le richieste del difensore, avv. Gaetano Marino, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha disposto la consegna di DO AL all'Autorità Giudiziaria della Francia in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal Giudice Istruttore del Tribunale di Annecy relativo alla esecuzione della sentenza irrevocabile di condanna alla pena di anni sette di reclusione, da espiare interamente, per il reato di detenzione, trasporto, importazione e spaccio di sostanze stupefacenti (cocaina ed eroina) commesso in Francia dall'1/8/2019 al 2/6/2020. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di DO AL, avv. Gaetano Marino, deducendo il vizio di violazione di legge processuale e, segnatamente, degli artt. 6, comma 1-bis, lett. a) e b), 16, comma 2, 18-ter, commi 1 e 2, legge n. 69 del 2005, nonché degli artt. 125, comma 3, 178, lett. c), 179 e 420-bis cod. proc. pen., 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU. Un primo profilo di censura attiene alla mancata acquisizione delle informazioni necessarie ad accertare che non vi sia stato uno scambio di persona e, dunque, l'identità del soggetto condannato in contumacia in Francia, posto che il luogo di nascita del ricorrente (Peshkopi) è diverso da quello riportato in sentenza (Diber). Si lamenta, al riguardo, anche la mancanza di motivazione in merito al prospettato scambio di persona. Ciò soprattutto alla luce della produzione documentale della difesa volta a dimostrare, attraverso la geolocalizzazione del ricorrente fornita dal sistema operativo del suo telefono, che questo, in talune date comprese tra il 6 gennaio 2019 ed il 13 settembre 2021 si trovava in Albania e non in Francia. Sotto altro profilo, si deduce la violazione di legge processuale in cui è incorsa la Corte di appello nel considerare, da un lato, che il ricorrente, pur non essendo stato citato personalmente, è stato di fatto informato della data e del luogo della celebrazione del processo, e, dall'altro, che lo stesso, non appena consegnato, riceverà personalmente la notifica della sentenza ed avrà diritto ad un nuovo processo o ad un ricorso in appello. Sostiene il ricorrente che, oltre a non considerarsi la questione relativa alla identità del soggetto condannato, così facendo la Corte di appello non avrebbe considerato le maggiori tutele offerte dai rimedi ripristinatori previsti dall'ordinamento italiano a tutela del soggetto processato in assenza.

3. Il

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi