Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/03/2023, n. 06865

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/03/2023, n. 06865
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06865
Data del deposito : 7 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 32488/2019 R.G. proposto da: SANARICA DE LORENZO MARIA MUTATA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE e rappresentata e difesa dall'avvocato L A (LPUNTN63C03E205X) -ricorrente-

contro

COMUNE DI GROTTAGLIE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE e rappresentato e difeso dall'avvocato S R (SNNRFL66E18L425P) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 8626/2019 depositata il 28/03/2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023 dal Consigliere FRANCESCA PDI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Sanar ica De L M M ha impugnato gli avvisi di accertamento i.c.i. relativi all’annualità 2004 e 2005, notificati dal Comune di Grottaglie per il parziale versamento dell’imposta.

2. Il ricorso, respinto in primo grado, è stato accolto in appello. Nella sentenza della Commissione Tributaria Regionale si legge che “il Comune non ha sostanzialmente dimostrato né depositato alcun documento utile al fine di dedurre che entrambi i lotti siano suscettibili di edificabilità” e che “il Comune di Grottaglie basa le proprie pretese su di un P.R.G del 1998 che, come risulta dalla sentenza del

TAR

Bari n. 2632/2008, era stato del tutto stravolto e sostanzialmente cancellato e rivisto”.

3. All’esito dell’accoglimento del ricorso per cassazione del Comune e dell’assorbimento di quello incidentale della contribuente, la sentenza di appello è stata cassata e l’originario ricorso della contribuente rigettato nel merito. Secondo l’ordinanza della Sez. 5 n. 8626 del 2019, “la Commissione Tributaria Regionale non ha infatti adeguatamente considerato che, nelle annualità oggetto degli avvisi di accertamento opposto, i terreni in questione dovevano ritenersi edificabili perché come tali previsti dal PRG del Comune di Grottaglie che lo aveva adottato con le delibere consiliari nr. 24 e 52 del 2002 ….. Ciò che assume rilievo pertanto è la qualificazione come area edificabile attribuita nel piano regolatore nelle annualità di imposta in questione (2004 e 2005) e non le vicende ad esso successive che hanno prodotto una differente classificazione del suolo (annullamento della delibera regionale di approvazione del PRG)”.

4. Con il presente ricorso la contribuente ha chiesto la revocazione dell’ordinanza della Sez. V, n. 8626 del 2019 ed il rigetto del ricorso per cassazione della controparte.

5. Il Comune si è costituito con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso ed, in subordine, in caso di ritenuta sussistenza dell’errore revocatorio, l’accoglimento del proprio ricorso per cassazione ed il rigetto di quello della contribuente, il tutto con condanna alle spese e al risarcimento del danno per responsabilità aggravata.
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