Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 15/06/2021, n. 16869
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Testo completo
la seguente
ORDINANZA
049 et e i C2— sul ricorso iscritto al n. 19519/2014 R.G. proposto da &t 62., (2- Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante oet/77/ rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
- ricorrente -
contro
Gruppo Intini s.p.a. in liquidazione - intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Toscana - Firenze n. 83/25/2014, pronunciata il 17 gennaio 2014 e depositata il 20 gennaio 2014, non notificata;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2021 dal Co: M M F;
RILEVATO
1.La società contribuente S.M.A. s.p.a., società consolidata del Gruppo Intini s.p.a., veniva attinta da avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005 ed avente ad oggetto la tassazione di gruppo in rapporto alle perdite pregresse. Veniva infatti imputato alla consolidata SMA il duplice utilizzo di una somma, con l'effetto di trasferire dapprima, alla società consolidante Gruppo Intini s.p.a., un reddito pari a zero perché compensato con delle perdite, per poi trasferire alla consolidante una delle proprie perdite pregresse. Di tal via aveva dato luogo ad una rettifica in diminuzione del reddito della consolidante con l'effetto di abbattere l'imponibile di gruppo in violazione dell'art. 118 comma 2 e 122 TUIR, i quali consentono di utilizzare le perdite anteriori all'esercizio dell'opzione per il consolidato nazionale esclusivamente per compensare i redditi delle società che le ha prodotte.
2.La società consolidante, Gruppo Intini s.p.a., proponeva ricorso avanti la Commissione tributaria provinciale che lo accoglieva dopo aver rigettato le difese dell'Ufficio.
3. L'appello promosso dall'Amministrazione finanziaria non sortiva miglior sorte, venendo rigettato dalla Commissione tributaria regionale.
4.Propone ora ricorso per cassazione l'Avvocatura generale dello Stato, che svolge due motivi di censura. Rimane intimata il contribuente.
CONSIDERATO
Vengono proposti due motivi di ricorso. 13 - 19519-2014 - 23/03/2021 MMF 1.Con il primo motivo la difesa erariale lamenta la violazione dell'art. 122, comma 1, lett. a) e dell'art. 118, comma 2, TUIR in parametro all'art. 360 n. 3 c.p.c.. 1.1 In buona sostanza censura l'illegittimità della sentenza per non aver la CTR fatto buon governo del disposto di cui all'art. 118, comma 2, TUIR, avendo consentito alla società consolidante di utilizzare le perdite pregresse subite dalla consolidata, nonostante il divieto previsto dalla disciplina in commento. Secondo la CTR, infatti, non sarebbe identificabile alcuna norma atta a impedire il trasferimento alla consolidante della rettifica in diminuzione del reddito della consolidata. Al contrario, secondo l'Avvocatura dello Stato la norma in commento consentirebbe l'utilizzazione di dette perdite soltanto dalla parte che le ha prodotte. E ciò sia per evitare condotte elusive (con il sorgere di società create ad hoc per l'utilizzo delle predette perdite), sia perché l'adesione al regime consolidato resta pur sempre una scelta che, una volta operata, impedisce di fruire dei vantaggi di più regimi.
2.Con il secondo motivo la parte ricorrente denunzia la violazione dell'art. 118, comma 2, TUIR in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.
2.1 Segnatamente, il patrono erariale censura la sentenza nella parte in cui afferma che
ORDINANZA
049 et e i C2— sul ricorso iscritto al n. 19519/2014 R.G. proposto da &t 62., (2- Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante oet/77/ rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
- ricorrente -
contro
Gruppo Intini s.p.a. in liquidazione - intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Toscana - Firenze n. 83/25/2014, pronunciata il 17 gennaio 2014 e depositata il 20 gennaio 2014, non notificata;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2021 dal Co: M M F;
RILEVATO
1.La società contribuente S.M.A. s.p.a., società consolidata del Gruppo Intini s.p.a., veniva attinta da avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005 ed avente ad oggetto la tassazione di gruppo in rapporto alle perdite pregresse. Veniva infatti imputato alla consolidata SMA il duplice utilizzo di una somma, con l'effetto di trasferire dapprima, alla società consolidante Gruppo Intini s.p.a., un reddito pari a zero perché compensato con delle perdite, per poi trasferire alla consolidante una delle proprie perdite pregresse. Di tal via aveva dato luogo ad una rettifica in diminuzione del reddito della consolidante con l'effetto di abbattere l'imponibile di gruppo in violazione dell'art. 118 comma 2 e 122 TUIR, i quali consentono di utilizzare le perdite anteriori all'esercizio dell'opzione per il consolidato nazionale esclusivamente per compensare i redditi delle società che le ha prodotte.
2.La società consolidante, Gruppo Intini s.p.a., proponeva ricorso avanti la Commissione tributaria provinciale che lo accoglieva dopo aver rigettato le difese dell'Ufficio.
3. L'appello promosso dall'Amministrazione finanziaria non sortiva miglior sorte, venendo rigettato dalla Commissione tributaria regionale.
4.Propone ora ricorso per cassazione l'Avvocatura generale dello Stato, che svolge due motivi di censura. Rimane intimata il contribuente.
CONSIDERATO
Vengono proposti due motivi di ricorso. 13 - 19519-2014 - 23/03/2021 MMF 1.Con il primo motivo la difesa erariale lamenta la violazione dell'art. 122, comma 1, lett. a) e dell'art. 118, comma 2, TUIR in parametro all'art. 360 n. 3 c.p.c.. 1.1 In buona sostanza censura l'illegittimità della sentenza per non aver la CTR fatto buon governo del disposto di cui all'art. 118, comma 2, TUIR, avendo consentito alla società consolidante di utilizzare le perdite pregresse subite dalla consolidata, nonostante il divieto previsto dalla disciplina in commento. Secondo la CTR, infatti, non sarebbe identificabile alcuna norma atta a impedire il trasferimento alla consolidante della rettifica in diminuzione del reddito della consolidata. Al contrario, secondo l'Avvocatura dello Stato la norma in commento consentirebbe l'utilizzazione di dette perdite soltanto dalla parte che le ha prodotte. E ciò sia per evitare condotte elusive (con il sorgere di società create ad hoc per l'utilizzo delle predette perdite), sia perché l'adesione al regime consolidato resta pur sempre una scelta che, una volta operata, impedisce di fruire dei vantaggi di più regimi.
2.Con il secondo motivo la parte ricorrente denunzia la violazione dell'art. 118, comma 2, TUIR in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.
2.1 Segnatamente, il patrono erariale censura la sentenza nella parte in cui afferma che
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