Cass. civ., sez. II, sentenza 27/08/2020, n. 17928

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 27/08/2020, n. 17928
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17928
Data del deposito : 27 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto

ROSA MARIA DI VIRGILIO

Presidente

VENDITA UBALDO BELLINI

Consigliere

GIUSEPPE TEDESCO

Consigliere - Rel.

GIUSEPPE DE MARZO

Consigliere Ud. 14/01/2020 PU

ENRICO CARBONE

Consigliere Cron. 972 R.G.N. 28014/2015 SENTENZA e1/4, sul ricorso 28014/2015 proposto da: Immobiliare P S, elettivamente domiciliato in Roma Via Germanico, 24 presso lo studio dell'avvocato Z E M tdIcibl rappresentd'e difen4e faTi~all'avvocato P B -ricorrente -

contro

P G;

- intimato -

nonché

contro

G M, L E, elettivamente domiciliati in Roma Via Flaminia 195 presso lo studio dell'avvocato V S che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato C M;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 2258/2014 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2020 da GIUSEPPE TEDESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale C S;
udito l'avvocato P per la ricorrente e l'avv. C per i controricorrenti.

FATTI DI CAUSA

Mirco Gallerani e L E, assumendo di essere creditori di P G - dopo avere chiesto e ottenuto dal Tribunale di Ferrara il sequestro conservativo nei confronti della Pazzoni Immobiliare s.r.l. di immobile che assumevano fittiziamente intestato alla società, ma in effetti di proprietà del loro debitore P G - hanno promosso giudizio di merito dinanzi al medesimo tribunale, che ha accolto la domanda, dichiarando la nullità del trasferimento del bene operato dal Pazzoni in favore della società. Secondo il primo giudice la nullità discendeva dall'essere il relativo negozio oggetto di simulazione assoluta ovvero comunque posto in essere con il solo scopo di sottrarre il bene alla garanzia dei creditori, sfruttando lo schermo rappresentato dall'autonomia patrimoniale della società di capitali. La Corte d'appello di Bologna, adita dalla Pazzoni Immobiliare s.r.1., ha dichiarato inammissibile l'appello. Essa ha rilevato che l'appellante aveva impugnato la sola ratio decidendi riferita alla simulazione e non anche quella che fondava la nullità sulla fattispecie del negozio in frode alla legge. Per la cassazione della sentenza la Pazzoni Immobiliare s.r.l. ha proposto ricorso affidato a un unico motivo.G M e L E hanno resistito con controricorso, con il quale hanno eccepito in primo luogo l'inammissibilità della impugnazione, in quanto proposta oltre il termine semestrale di decadenza di cui all'art. 327, comma 1, c.c. La causa, in un primo tempo fissata per la trattazione in camera di consiglio, è stata rimessa alla pubblica udienza. In vista dell'udienza camerale la ricorrente ha depositato memoria.
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