Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/05/2022, n. 15676
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la seguente ‘7,) / SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17657/2016 R.G. proposto da Lido Esagono s.r.I., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. G C e C Z, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Foro Traino n. 1/A, - ricorrente -contro Comune di Acicastello, in persona del sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Gracchi n. 187, presso lo studio dell'avv. M M e-rappresento e difeso dall'Avv. G M, dell'Avvocatura comunale di Acicastello;- controricorrente - avverso la sentenza n. della Commissione tributaria regionale di Sicilia - Sezione distaccata di Catania, n. 136/34/2016,` (d?kY1tatp il 9 dicembre 2015 2 c(e. rea:73, L>'("s'i1ikatC 2C,(6 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2022, dal Consigliere dott. F P, lette le conclusioni della Procura Generale presso la Corte di cassazione. FATTI DI CAUSA 1.La Lido Esagono s.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento n.1474 del 2009 relativo alla Tarsu (di importo euro 12.912,00) dovuta per il lido balneare nell'anno 2008, denunciando il difetto di motivazione e la violazione di legge, in considerazione della necessità di applicare l'art. 77 del d.lgs. n. 507 del 1992 e di calcolare l'imposta a giorni, con abbattimento del 50% per la superficie scoperta, e chiedendo la disapplicazione della delibera comunale del 13 marzo 2008. 2.La Commissione tributaria provinciale di Catania ha dichiarato non dovute le sanzioni, rigettando il ricorso nel resto. 3.La Commissione regionale tributaria della Sicilia ha rigettato l'appello proposto. 4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente. 5.11 Comune di Acicastello si è tardivamente costituita con contro- ricorso, ma ha altresì presentato memoria difensiva. 6.Fissato all'udienza pubblica del 27 aprile 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in I. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 105 del 2021, art. 7, conv. in I. n. 126 del 2021, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. RAGIONI DELLA DECISIONE1. La contribuente ha dedotto: 1) la violazione degli artt. 62 e 77 del d.lgs. n. 507 del 1993 e dell'art. 53 Cost., essendo stata esclusa la tassazione a giorni, nonostante l'occupazione del demanio pubblico, in relazione al lido balenare, si sia protratta per un periodo inferiore a 1/4 dell'anno;2) la violazione dell'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, avendo ritenuto la Commissione tributaria regionale precluso il sindacato incidentale di legittimità sulla delibera comunale, di cui l'avviso di accertamento costituisce applicazione, nonostante le specifiche censure formulate, costituite dalla dedotta violazione dell'art. 1, comma 184, della I. n. 296 del 2006, dell'art. 238 del d.l. n. 152 del 2006, nonché dall'irrazionalità, eccesso di potere e disparità di trattamento alla luce della successiva delibera comunale del 30 maggio 2008;3) la violazione dell'art. 1, comma 162, della I. n. 296 del 2006, non essendo stato riconosciuto il difetto di motivazione in ordine ai rilievi formulati con ricorso proposto avverso il provvedimento del 4 agosto 2008, presupposto di quello odierno;4) la violazione degli artt. 65 e 67 del d.lgs. n. 507 del 1993, non essendo stata ritenuta applicabile la riduzione del 50% per le aree scoperte, prevista dalla delibera comunale del 28 novembre 1996;5) la violazione degli artt. 36, comma 2, e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 111, comma 6, e 6 Cedu, essendo stata omessa, nella sentenza impugnata, l'indicazione dello svolgimento del processo, delle richieste delle parti e delle censure formulate. 2. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso e rigetto degli altri motivi. 3. Il primo motivo, avente ad oggetto l'applicazione dell'art. 77 del d.lgs. n. 507 del 1993, è infondato. La disposizione invocata, ai sensi della quale, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente (e, cioè, per meno di 183 giorni all'anno), con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, i comuni devono istituire, con il regolamento di cui all'art. 68, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, non è applicabile al concessionario del lido, il quale, in virtù della concessione, che ha durata pluriennale, detiene stabilmente l'area, sebbene l'esercizio dell'attività di balneazione sia limitato nel tempo. Tale regola opera, difatti, nei confronti di coloro che hanno una disponibilità temporalmente limitata e circoscritta del bene pubblico, quali, ad esempio, i venditori ambulanti o categorie similari, e non di coloro i quali, al contrario, esercitano diritti e poteri di natura stabile e duratura. Al contrario gli stabilimenti balneari sono espressamente previsti dall'art. 68, comma 2, lett. b, ai fini della individuazione delle categorie e sotto-categorie omogenee, che i comuni devono individuare con regolamento per la determinazione delle tariffe. Nella risoluzione ministeriale n. 147 del 15 settembre 1998, del resto, si fa riferimento non all'art. 77, ma alla possibilità di applicare la riduzione prevista dall'art. 66 per le attività stagionali, laddove, in considerazione delle limitazioni imposte dalle competenti attività, la durata dell'attività di balneazione sia stata effettivamente circoscritta nel tempo, o di riconoscere ulteriori agevolazioni in considerazione della ridotta produttività di rifiuti.
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