Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2023, n. 12712

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2023, n. 12712
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12712
Data del deposito : 27 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IG DO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
lette le conclusioni del SOSTITUTO PROCURATORE generale SIMONE PERELLI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
f

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro - in funzione di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'istanza mediante la quale FR IA aveva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione fra le seguenti due sentenze: a) sentenza del 24/09/2014 della Corte d'appello di AP (sentenza passata in giudicato il 10/12/2015), mediante la quale è stato condannato alla pena di anni ventiquattro di reclusione per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso - per esser stato intraneo alla organizzazione camorristica denominata clan GR, attiva in AP nei quartieri di Soccavo e Fuorigrotta - nonché per la partecipazione ad una organizzazione criminosa dedita al traffico di sostanze stupefacenti (fatti commessi dall'ottobre 2005 al 03/07/2006);
b) sentenza del 28/01/2005 della Corte d'appello di AP (passata in giudicato il 15/03/2005), mediante la quale è stato condannato alla pena di anni undici di reclusione per i delitti di tentato omicidio e detenzione illegale di armi, oltre che estorsione aggravata dal metodo mafioso, perpetrata in danno di un esercizio commerciale ubicato nel quartiere di Soccavo.

1.1. L'architrave della decisione impugnata è rappresentata dall'esistenza di una preclusione di carattere normativo all'accoglimento della domanda, per esser stata la medesima questione già posta e disattesa in sede di cognizione.

2. Ricorre per cassazione FR IA, a mezzo dell'avv. Michele Basile - quale sostituto processuale dell'avv. Paolo Gallina - deducendo tre motivi, che vengono di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo a firma dell'avv. Basile si denunciano vizi rilevanti ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81 e 671 cod. pen. Avrebbero errato i giudici calabresi, nel ritenere sussistente la preclusione in executivis, determinata dal rigetto in fase di cognizione della medesima domanda. Sarebbero stati infatti addotti argomenti nuovi e non valutati nella fase antecedente;
segnatamente, militerebbe a sostegno della attuale richiesta l'esser stata riconosciuta l'unicità del disegno criminoso - ad opera di altro Giudice dell'esecuzione - in favore del coimputato concorrente IR GR. In ipotesi difensiva, si sarebbe quindi venuto a creare un contrasto fra le decisioni assunte in fase esecutiva ad opera di due diversi organi giudicanti. Il Giudice per le indagini preliminari, nell'accogliere l'istanza di unificazione in continuazione presentata nell'interesse di IR GR, ha infatti ritenuto che il tentato omicidio nei confronti di NT TO fosse il frutto dì una decisione maturata fra affiliati al clan GR e rientrasse pertanto nell'originario programma delinquenziale del sodalizio;
la Corte di appello di Catanzaro ha al contrario considerato assodato l'esatto opposto, giungendo alla conclusione che le omogeneità ravvisabili, fra le condotte estorsive e quelle di partecipazione alla compagine camorristica, non fossero immediatamente evocative di una unitaria ideazione preventiva da parte del soggetto agente.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia vizio ex art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen., prospettando la possibile incostituzionalità del disposto dell'art. 671, comma 1, cod. proc. pen.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., a causa dell'omessa motivazione con riferimento alla errata contestazione della recidiva.

2.4. Con motivi aggiunti, l'avv. Giuseppe Perfetto denuncia, in primo luogo, la mancanza di motivazione in ordine all'elemento di novità sul quale era fondata l'istanza di unificazione in continuazione;
deduce poi travisamento del contenuto delle sentenze di merito indicate sub 1 e 2 della richiesta, tanto in ordine alla collocazione temporale del reato, quanto relativamente al contesto spaziale, temporale e criminale nel quale sono maturati i fatti, così realizzandosi vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

2.5. Con un secondo motivo, l'avv. Giuseppe Perfetto lamenta la mancanza di motivazione - vizio rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. - con riferimento alla richiesta di esclusione della recidiva, in quanto erroneamente contestata ai sensi degli artt. 81, comma 4 e 99 cod. pen.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le doglianze prospettate con il primo motivo formulato dall'avv.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi