Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 07327

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 07327
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07327
Data del deposito : 21 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da C T nato a Brindisi il 3 giugno 1990 avverso l'ordinanza resa il 5 luglio 2022 dal Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M D B;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore F Z che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv. Ladislao Massa-i che ha insistito nei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce, sezione del riesame delle misure cautelari, ha respinto l'istanza ex art. 309 cod. proc.pen. presentata nell'interesse di C T e per l'effetto ha confermato l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Lecce 18 giugno 2022, con cui al predetto è stata applicata la misura degli arresti domiciliari perché indagato in ordine al delitto di estorsione continuata ed aggravata dal metodo mafioso e dal fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso denominata Sacra corona unita.

2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso il difensore dell'indagato, deducendo:

2.1 Violazione dell'articolo 293 cod. proc.pen. per nullità dell'interrogatorio di garanzia e conseguente inefficacia della misura e per vizio di motivazione in ordine al rigetto della eccezione difensiva. Il ricorrente espone che dopo l'applicazione della misura degli arresti domiciliari al Cannalire , avuta conoscenza della fissazione dell'interrogatorio dinanzi al GIP, inoltrava una richiesta di autorizzazione finalizzata al rilascio di copia dei verbali di interrogatorio sostenuti dai coindagati, già sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere, e il gip autorizzava il rilascio soltanto dopo l'interrogatorio, così violando il diritto della difesa. La conoscenza degli atti alla base del provvedimento cautelare era infatti indispensabile per l'elaborazione della strategia. Ritiene il difensore che debba essere pertanto dichiarata la nullità dell'interrogatorio.

2.2 violazione dell'art. 292 cod. proc.pen. e nullità dell'ordinanza di custodia cautelare per mancanza di autonoma motivazione in ordine alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari da parte del giudice per le indagini preliminari, che riportava integralmente il contenuto della richiesta del pubblico ministero, omettendo di formulare valutazioni autonome in ordine alle posizioni di ciascun indagato. Il tribunale a fronte della eccezione difensiva ha ritenuto pienamente soddisfatto l'onere motivazionale del GIP per il solo fatto che è stata diversificata la posizione cautelare di ciascuno degli odierni ricorrenti, così fornendo una motivazione apparente.

2.3 Violazione dell'art. 273 cod. proc.pen. e insussistenza della gravità indiziaria per la condotta contestata al capo 9 della rubrica e omessa motivazione con riguardo alla contestazione dell'aggravante mafiosa. La difesa osservava in sede di riesame che nel provvedimento genetico Cannalire veniva ritenuto indiziato del delitto di estorsione quale presunto esecutore materiale di minacce nei confronti delle persone offese, al fine di costringerli a corrispondere una somma imprecisata di denaro al fratello I, ma tale condotta risulta logicamente smentita dai rapporti conflittuali e ostili che intercorrono tra i due fratelli a causa di dissidi familiari;
il tribunale travisava il contenuto delle intercettazioni che non riguardavano direttamente l'indagato ma terzi soggetti, le cui conversazioni venivano interpretate in maniera distorta. Nella parte finale dell'ordinanza viene riportata una intercettazione tra Orizzonte e De Fazio che confermava la non appartenenza dell'odierno ricorrente alle dinamiche delinquenziali ritenute dal provvedimento cautelare e che esclude l'inserimento di Tiziano nel gruppo criminale facente capo al fratello. Manca inoltre qualunque motivazione in ordine alla contestata aggravante di cui all'articolo 416 bis.1 codice penale non essendovi alcun passaggio argomentativo a suo sostegno.
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