Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2023, n. 14214
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Segnala un errore nella sintesiIl provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, che si pronuncia sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione. Le parti coinvolte sono un lavoratore e una società sottoposta a misure di prevenzione. Il lavoratore ha richiesto l'ammissione di un credito di lavoro, contestando la sua qualifica e il diritto di credito vantato nei confronti della società. Il Tribunale di Roma, sezione lavoro, aveva già dichiarato improcedibile la domanda, ritenendo che l'accertamento dovesse seguire la procedura prevista dal d.lgs. n. 159/2011.
La Corte ha stabilito che la competenza spetta al Tribunale di Roma, sezione lavoro, evidenziando che il credito non era stato accertato e che il giudice della prevenzione non ha il potere di accertare diritti di credito controversi. La Corte ha argomentato che l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro e del credito deve avvenire in sede civile, in quanto il giudice della prevenzione ha un potere limitato di verifica, non potendo sostituirsi al giudice del lavoro per questioni di merito. Pertanto, ha risolto il conflitto dichiarando la competenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, per l'accertamento del credito.
La Corte ha stabilito che la competenza spetta al Tribunale di Roma, sezione lavoro, evidenziando che il credito non era stato accertato e che il giudice della prevenzione non ha il potere di accertare diritti di credito controversi. La Corte ha argomentato che l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro e del credito deve avvenire in sede civile, in quanto il giudice della prevenzione ha un potere limitato di verifica, non potendo sostituirsi al giudice del lavoro per questioni di merito. Pertanto, ha risolto il conflitto dichiarando la competenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, per l'accertamento del credito.
Sul provvedimento
Testo completo
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, con ordinanza del 16/05/2022, nei confronti del Tribunale Civile di Roma sez. lavoro, nel procedimento relativo a : FERRI FRANCESCO nato a Roma il 01/07/1962;
A.N.B.S.C.;
udita la relazione svolta dal Consigliere G P;
letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale E C, ha concluso per la competenza del Tribunale di Roma sezione lavoro.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, ha sollevato conflitto di competenza avanti questa Corte nei confronti del Tribunale di Roma, sezione lavoro, con riferimento alla domanda di ammissione del credito di lavoro, relativo al periodo dal dicembre 2009 sino all'ottobre 2015 con inquadramento nella qualifica di quadro A (preposto), avanzata da F F nell'ambito del procedimento di prevenzione instaurato a carico di A C.
1.1. La domanda era stata già dichiarata improcedibile da parte del Tribunale di Roma, sezione lavoro, con sentenza n.7022 del 2015, con la quale si era ritenuto che, nella fattispecie, dovessero applicarsi le disposizioni contenute nel d.lgs. n.159/2011 e, in particolare, quelle che stabiliscono che l'accertamento dei diritti di credito dei terzi nei confronti di una società sottoposta a misura di prevenzione debba necessariamente seguire la particolare procedura davanti al giudice delegato dal Tribunale penale, ai sensi degli art.52 e ss. d.lgs. n.159/2011;
la Corte di appello di Roma, sezione lavoro, aveva respinto l'appello proposto dal F con sentenza n.38/2018. 1.2. Il Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, ritenendosi a sua volta incompetente, ha sollevato conflitto avanti questa Corte di legittimità ai sensi dell'art.28 cod. proc. pen., ed ha evidenziato che, nel caso di specie, F F aveva chiesto di accertare, preventivamente, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e, in particolare, la propria qualità di 'preposto' mediante l'articolazione di mezzi istruttori. Da ciò consegue che il rapporto di lavoro (contestato in sede civile dalla società datrice di lavoro, oggetto della confisca) è controverso così come anche il diritto di credito vantato dal F è incerto e controverso.
1.3.Pertanto, secondo il Tribunale che ha sollevato il conflitto, il giudice della prevenzione non è competente ad accertare un diritto di credito nascente da un rapporto controverso, del quale si chiede l'accertamento in sede giudiziaria i non avendo un potere generalizzato di intervento ed essendo la sua competenza limitata alla verifica della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto di credito desumibili dai documenti giustificativi allegati e di eventuali fatti estintivi, nonché alla verifica della strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto e, in caso affermativo, alla sussistenza in capo al creditore di un affidamento incolpevole.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Anzitutto va dichiarata l'ammissibilità del conflitto in quanto entrambi i giudici hanno espressamente ricusato di procedere all'esame della domanda di F F
A.N.B.S.C.;
udita la relazione svolta dal Consigliere G P;
letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale E C, ha concluso per la competenza del Tribunale di Roma sezione lavoro.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, ha sollevato conflitto di competenza avanti questa Corte nei confronti del Tribunale di Roma, sezione lavoro, con riferimento alla domanda di ammissione del credito di lavoro, relativo al periodo dal dicembre 2009 sino all'ottobre 2015 con inquadramento nella qualifica di quadro A (preposto), avanzata da F F nell'ambito del procedimento di prevenzione instaurato a carico di A C.
1.1. La domanda era stata già dichiarata improcedibile da parte del Tribunale di Roma, sezione lavoro, con sentenza n.7022 del 2015, con la quale si era ritenuto che, nella fattispecie, dovessero applicarsi le disposizioni contenute nel d.lgs. n.159/2011 e, in particolare, quelle che stabiliscono che l'accertamento dei diritti di credito dei terzi nei confronti di una società sottoposta a misura di prevenzione debba necessariamente seguire la particolare procedura davanti al giudice delegato dal Tribunale penale, ai sensi degli art.52 e ss. d.lgs. n.159/2011;
la Corte di appello di Roma, sezione lavoro, aveva respinto l'appello proposto dal F con sentenza n.38/2018. 1.2. Il Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, ritenendosi a sua volta incompetente, ha sollevato conflitto avanti questa Corte di legittimità ai sensi dell'art.28 cod. proc. pen., ed ha evidenziato che, nel caso di specie, F F aveva chiesto di accertare, preventivamente, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e, in particolare, la propria qualità di 'preposto' mediante l'articolazione di mezzi istruttori. Da ciò consegue che il rapporto di lavoro (contestato in sede civile dalla società datrice di lavoro, oggetto della confisca) è controverso così come anche il diritto di credito vantato dal F è incerto e controverso.
1.3.Pertanto, secondo il Tribunale che ha sollevato il conflitto, il giudice della prevenzione non è competente ad accertare un diritto di credito nascente da un rapporto controverso, del quale si chiede l'accertamento in sede giudiziaria i non avendo un potere generalizzato di intervento ed essendo la sua competenza limitata alla verifica della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto di credito desumibili dai documenti giustificativi allegati e di eventuali fatti estintivi, nonché alla verifica della strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto e, in caso affermativo, alla sussistenza in capo al creditore di un affidamento incolpevole.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Anzitutto va dichiarata l'ammissibilità del conflitto in quanto entrambi i giudici hanno espressamente ricusato di procedere all'esame della domanda di F F
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