Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2023, n. 03337
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da M A, nato a Mugnano di Napoli il 18/06/1976 avverso la sentenza del 12/05/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G R, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;uditi i difensori, avv.ti M C e D V, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 3 ottobre 2018 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di A M per il delitto di soppressione di atto pubblico fidefaciente (capo A) e di falso materiale in atto pubblico fidefaciente (capo B) e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia. Al M si contesta di avere soppresso l'estratto contumaciale della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Napoli il 20 giugno 2007 unitamente alla relata della notifica a lui effettuata (capo A) e di avere formato un falso referto medico a lui apparentemente rilasciato e di avere prodotto tale documento all'udienza del 17 novembre 2015 innanzi alla Corte di appello di Napoli nell'ambito del giudizio avente ad oggetto l'incidente di esecuzione sollevato sulla base dell'omessa notificazione dell'estratto contumaciale la cui soppressione è contestata al capo A (capo B). In particolare, secondo l'accusa, il M era stato condannato con sentenza del Tribunale di Napoli del 20 giugno 2007 per violazioni urbanistiche con conseguente ordine di demolizione dei manufatti abusivi. In data 1 luglio 2015, in concomitanza con l'inizio delle demolizioni, il M aveva proposto incidente di esecuzione sostenendo che detta sentenza non era divenuta esecutiva, non essendogli stato notificato l'estratto contumaciale. Le successive indagini avevano consentito di accertare che l'estratto contumaciale era stato formato ed anche notificato al M in data 15 ottobre 2007 e che falso era anche un referto medico che egli aveva prodotto nel procedimento relativo all'incidente di esecuzione onde dimostrare che in quella data l'estratto contumaciale non poteva essergli stato notificato perché egli si trovava in ospedale. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso A M, a mezzo dei suoi difensori, ciascuno dei quali ha redatto un distinto atto di impugnazione, chiedendone l'annullamento ed articolando complessivamente sei motivi. 2.1. Con il primo motivo, corrispondente al primo motivo dell'atto di impugnazione sottoscritto dall'avv. F L, il ricorrente lamenta, quanto al delitto contestato al capo A), la violazione degli artt. 490 e 476 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione. Sostiene che l'estratto contumaciale non può essere ritenuto un atto pubblico agli effetti delle disposizioni sopra citate;al massimo poteva ritenersi tale solo la relata di notifica, in quanto essa attestava l'avvenuta esecuzione dell'attività di notificazione. La porzione di atto rinvenuta presso l'abitazione dell'imputato in occasione della perquisizione era solo parte del frontespizio che accompagnava l'estratto contumaciale e non era parte integrante del suo contenuto. Il dolo era solo generico. Conseguentemente, egli doveva essere prosciolto dall'imputazione. 2.2. Con il secondo motivo, corrispondente al secondo motivo dell'atto di impugnazione sottoscritto dall'avv. F L, il ricorrente lamenta, quanto al delitto contestato al capo B), violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione.Sostiene il ricorrente che, pur essendo possibili due diverse ricostruzioni dei fatti, la Corte di appello ha optato per quella più sfavorevole all'imputato, in violazione del principio in dubio pro reo, basandosi esclusivamente sulla circostanza che all'epoca in cui il referto era stato richiesto la struttura ospedaliera che lo aveva rilasciato procedeva solo mediante documenti informatici e trascurando che in una sezione dell'archivio dell'ospedale era stato rinvenuto uno scatolo in cui erano riposte le matrici cartacee della stessa serie numerica cui apparteneva anche il referto prodotto dal M e pertanto non era possibile escludere che occasionalmente fossero stati formati referti su moduli cartacei. 2.3. Con il terzo motivo, corrispondente al terzo motivo dell'atto di impugnazione sottoscritto dall'avv. F L, il ricorrente lamenta violazione di legge quanto all'applicazione della recidiva reiterata ed infraquinquennale al delitto contestato al capo B). La recidiva non poteva essere applicata perché la condanna per la violazione urbanistica non era ancora passata in giudicato e comunque trattavasi di contravvenzione. Inoltre, applicare la recidiva sulla base di una condanna per un reato avvinto dal vincolo della continuazione con quello da giudicare significava annullare gli effetti positivi per il condannato derivanti dall'applicazione del cumulo giuridico. Né il M era mai stato dichiarato recidivo per effetto di altra sentenza passata in giudicato. 2.4. Con il quarto motivo, corrispondente al primo motivo dell'atto di impugnazione sottoscritto dall'avv. M C, il ricorrente lamenta, quanto al delitto di cui al capo A), la violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., sostenendo che il ragionamento poggia su indizi privi di certezza, non essendovi certezza in ordine alla loro verificazione. In particolare, il ricorrente, dopo avere richiamato i principi elaborati da questa Corte di cassazione in tema di prova indiziaria, sostiene che non vi sarebbe certezza in ordine alla avvenuta notificazione al M dell'estratto contumaciale in data 15 ottobre 2007, che è la circostanza fattuale sulla quale i Giudici del merito hanno fondato il ragionamento indiziario che ha condotto alla pronuncia di condanna. Si tratterebbe di un fatto solo probabile, come affermato nella sentenza di secondo grado. La Corte di appello era arrivata ad affermare che la notifica fosse stata effettuata sulla base dei seguenti elementi: a) sul frontespizio della sentenza erano annotate la data della notifica dell'estratto contumaciale e la data in cui la stessa sentenza era divenuta irrevocabile;b) l'esecuzione della notifica risultava anche dal registro cronologico mod. B informatizzato;c) in occasione della perquisizione domiciliare a carico del M era stata rinvenuta la nota di cancelleria che di solito accompagna l'estratto contumaciale notificato all'imputato;d) in occasione di un precedente incidente di esecuzione relativo alla stessa sentenza, il M non aveva eccepito l'omessa notifica dell'estratto contumaciale, ma si era limitato ad evidenziare che era stato richiesto il permesso in sanatoria. Tali elementi erano per loro natura inidonei a provare con certezza l'avvenuta notifica;l'ufficiale giudiziario che avrebbe dovuto provvedervi non ne aveva ricordo e comunque la notifica non ammetteva equipollenti. Neppure aveva rilievo che con altro e precedente incidente di esecuzione il M non avesse eccepito l'omessa notifica dell'estratto contumaciale, poiché egli in quella occasione aveva ritenuto di poter contare sul rilascio del permesso in sanatoria. Peraltro, anche laddove la notifica dell'estratto contumaciale fosse avvenuta, non era possibile affermare con certezza che il documento fosse stato distrutto od occultato dall'imputato, potendo esso essere andato smarrito e su tale eventualità la Corte di appello non aveva motivato. In sostanza, la affermazione della penale responsabilità dell'imputato poggiava esclusivamente sul movente, ossia sull'interesse del M a sopprimere l'estratto contumaciale notificato al fine di contestare l'esecutività della sentenza cui esso si riferiva e bloccare la demolizione dei manufatti ordinata dalla stessa sentenza. Neppure dalle intercettazioni o dalle ulteriori indagini effettuate erano emerse complicità tra il M ed il personale dell'ufficio giudiziario che aveva accesso al documento sottratto.
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