Cass. pen., sez. V, sentenza 19/07/2022, n. 27963
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M GO nato a MILANO il 28/08/1961 avverso la sentenza del 16/07/2020 del TRIBUNALE di PAVIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI O che ha concluso chiedendo udito il difensore IN
FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Pavia confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Pavia, in data 23.3.2015, aveva condannato M G alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato di cui all'art. 612, c.p., in rubrica ascrittogli, commesso in danno di P E S.
2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) mancanza e contraddittorietà della motivazione in riferimento alla testimonianza della persona offesa P;
2) violazione di legge ex art. 606, co. 1, lett. b), c.p.p., in relazione al disposto dell'art. 192, co. 2 e 3, c.p.p., in punto di inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, in quanto smentite da quelle dei testi L G, M M e B M E.
3. Con requisitoria scritta del 17.3.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, che va fissata nella misura di euro 50,00 di multa.
4. Premesso che il ricorrente ha espressamente rinunciato a far valere il compiuto decorso del termine di prescrizione del reato per cui si procede, va innanzitutto rilevato che i motivi di ricorso sono inammissibili. Ed invero, quanto al primo motivo di impugnazione, trattandosi di impugnazione avverso sentenza di appello pronunciata in relazione a reato rientrante nella competenza del giudice di
udita la relazione svolta dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI O che ha concluso chiedendo udito il difensore IN
FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Pavia confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Pavia, in data 23.3.2015, aveva condannato M G alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato di cui all'art. 612, c.p., in rubrica ascrittogli, commesso in danno di P E S.
2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) mancanza e contraddittorietà della motivazione in riferimento alla testimonianza della persona offesa P;
2) violazione di legge ex art. 606, co. 1, lett. b), c.p.p., in relazione al disposto dell'art. 192, co. 2 e 3, c.p.p., in punto di inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, in quanto smentite da quelle dei testi L G, M M e B M E.
3. Con requisitoria scritta del 17.3.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, che va fissata nella misura di euro 50,00 di multa.
4. Premesso che il ricorrente ha espressamente rinunciato a far valere il compiuto decorso del termine di prescrizione del reato per cui si procede, va innanzitutto rilevato che i motivi di ricorso sono inammissibili. Ed invero, quanto al primo motivo di impugnazione, trattandosi di impugnazione avverso sentenza di appello pronunciata in relazione a reato rientrante nella competenza del giudice di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi