Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/03/2023, n. 13529

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/03/2023, n. 13529
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13529
Data del deposito : 31 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MEHMETI HANC nato a PEQUIN( ALBANIA) il 13/01/1998 avverso la sentenza del 10/10/2022 del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNIALE;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto: l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa al sequestro di denaro e la restituzione della somma all'avente diritto;
la dichiarazione di inammissibilità degli altri motivi;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza del 10 ottobre 2022, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a H M per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, riconosciute le attenuanti generiche e operata la riduzione per il rito, la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed C 11.555,00 di multa, ordinando - ai sensi degli artt. 85-bis d.P.R. n. 309/90 e 240-bis cod. pen. - la confisca della somma di € 5.565,00 sottoposta a sequestro il 10 giugno 2022. Ha sostenuto, a tal fine, che la somma rivenuta nella disponibilità dell'imputato è sproporzionata «rispetto alle sostanze di un soggetto incapiente e disoccupato all'epoca dei fatti».

2. M ha proposto ricorso contro la sentenza articolandolo in due motivi. Col primo motivo, deduce violazione dell'art. 240 cod. pen. Rileva che all'imputato è stata contestata la detenzione di sostanza stupefacente sicché la somma che gli è stata sequestrata non avrebbe potuto essere confiscata non potendo costituire il profitto del reato ritenuto in sentenza. Col secondo motivo, lamenta violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Sostiene che la sentenza impugnata non ha spiegato per quale ragione nel caso di specie difetterebbero i presupposti per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del primo motivo di ricorso e la dichiarazione di inammissibilità del secondo motivo. Conseguentemente, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa al sequestro del denaro e la restituzione della somma all'avente diritto.
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