Cass. civ., sez. VI, ordinanza 08/03/2019, n. 06782
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Testo completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4020-2018 proposto da: REGIONE MOLISE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
ZI CO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 750/1/2017 , l'ella COMMISSIONE rkul_irE TRIBUTARIA REGIONALE BA-s--30., depositata il 14/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G. 4020/18 Ragioni della decisione Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti il contribuente non ha spiegato difese scritte, la regione Molise impugna la sentenza della CTR del Molise, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per il 2010, dove si è fatta questione se il termine di tre anni previsto dall'art. 5 del D.
1. n. 953/82, convertito nella legge n. 53/83 fosse un termine di prescrizione del tributo ovvero di decadenza dall'azione impositiva. L'ente impositore, deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 5 del D.L. n. 953/82, convertito con modificazioni dalla legge n. 53 del 1980, dell'art. 3 del D.L. n. 2 del 1986 convertito nella legge n. 60/86, nonché dell'art. 149 comma 3 c.p.c., dell'art. 43 del DPR n. 600/73 e dell'art. 14 della legge n. 890/82, dell'art. 16 del d.lgs. n. 546/92,e dell'art. 60 del DPR n. 600/73, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d'appello avevano ritenuto tardivo l'invio dell'avviso d'accertamento relativo al mancato pagamento della tassa