Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/07/2023, n. 34355
Sentenza
7 luglio 2023
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7 luglio 2023
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Massime • 1
Il delitto di commercio di sostanze dopanti attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati può concorrere con quello di ricettazione, in ragione della loro diversità strutturale, essendo il primo integrabile anche con condotte acquisitive non ricollegabili a un delitto, nonché della disomogeneità del bene giuridico protetto, atteso che il secondo è posto a tutela di un interesse di natura patrimoniale, diversamente dall'altro, finalizzato alla tutela della salute di coloro che partecipano alle manifestazioni sportive.
Sul provvedimento
Testo completo
34355-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: EANE DI SALVO Presidente - Sent. n. sez. 1333/2023 UP 07/07/2023 EUGENIA SERRAO R.G.N. 9744/2023 ALESSANDRO RANALDI LOREDANA MICCICHE' Relatore MARINA CIRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NT AN nato a [...] il [...] AR ND nato il [...] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' per entrambi i ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato PANCALDI FABIO del foro di BOLOGNA in difesa di: NT AN AR ND Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso di entrambi i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Bologna con sentenza del 27 aorile 2022, confermava la penale responsabilità di ON UE e AR DR rispettivamente il primo per i reati di ricettazione e commercio di medicinali ad affetto anabolizzante e dopante, nonchè di sostanza stupefacente, il secondo per il reato di illecita importazione e commercializzazione di medicinali ad effetto anabolizzante e dopante, nonchè di sostanza stupefacente.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo del proprio difensore di fiducia.
3. Con unico motivo ON UE lamenta vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod proc pen e violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 648 cod pen e in relazione alla fattipecie attenutata di cui all'art. 648, comma 2, cod pen. La sentenza dei giudici di appello non aveva fornito adeguata risposta agli elementi di palese contraddittorietà e illogicità evidenziati nei motivi di impugnazione in riferimento alla apodittica esclusione della liceità dell'acquisto dalla ditta Balkan Pharmaceuticals in Moldavia ove l'acquisto era lecito, con conseguente esclusione del reato presupposto. Era altresì apodittica la motivazione con la quale la Corte aveva concluso per la consapevolezza circa la irregolarità dell'acquisto. In ogni caso,