Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2023, n. 22031

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2023, n. 22031
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22031
Data del deposito : 22 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: THIOUNE SEIGNE ABDOU nato il 12/03/1981 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE di APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PA;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale, nella persona di A C, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Cagliari - Sez. distaccata di Cagliari - con sentenza in data 22/06/2021 in riforma della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Nuoro in data 07/04/2017 dichiarava T S A responsabile dei reati di cui al capo a) (art. 474) e b) (art. 648 c.p.) riqualificato il fatto da ultimo indicato ai sensi dell'art. 648 cpv c.p. (oggi art. 648 comma quarto c.p.) e ritenuta la continuazione lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa. i 2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta, ex art. 606 comma 1, lett. c) ed e) c.p.p., nullità della sentenza ai sensi degli artt. 23, commi 1 e 4, d.l. 149/2020, 602 e 523 cod. proc. pen., 3 e 37 Cost. e 6 CEDU, nonché omessa motivazione in relazione alla mancata celebrazione del processo nella forma orale, nonostante l'apposita istanza ritualmente inviata in cancelleria.

2.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) e) c.p.p., violazione di legge e vizio della motivazione riguardo al reato di cui all'art. 474 c.p. La difesa sostiene che, nella fattispecie in esame, difettavano gli elementi
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