Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2023, n. 22031
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: THIOUNE SEIGNE ABDOU nato il 12/03/1981 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE di APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PA;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale, nella persona di A C, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Cagliari - Sez. distaccata di Cagliari - con sentenza in data 22/06/2021 in riforma della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Nuoro in data 07/04/2017 dichiarava T S A responsabile dei reati di cui al capo a) (art. 474) e b) (art. 648 c.p.) riqualificato il fatto da ultimo indicato ai sensi dell'art. 648 cpv c.p. (oggi art. 648 comma quarto c.p.) e ritenuta la continuazione lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa. i 2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ex art. 606 comma 1, lett. c) ed e) c.p.p., nullità della sentenza ai sensi degli artt. 23, commi 1 e 4, d.l. 149/2020, 602 e 523 cod. proc. pen., 3 e 37 Cost. e 6 CEDU, nonché omessa motivazione in relazione alla mancata celebrazione del processo nella forma orale, nonostante l'apposita istanza ritualmente inviata in cancelleria.
2.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) e) c.p.p., violazione di legge e vizio della motivazione riguardo al reato di cui all'art. 474 c.p. La difesa sostiene che, nella fattispecie in esame, difettavano gli elementi
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PA;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale, nella persona di A C, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Cagliari - Sez. distaccata di Cagliari - con sentenza in data 22/06/2021 in riforma della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Nuoro in data 07/04/2017 dichiarava T S A responsabile dei reati di cui al capo a) (art. 474) e b) (art. 648 c.p.) riqualificato il fatto da ultimo indicato ai sensi dell'art. 648 cpv c.p. (oggi art. 648 comma quarto c.p.) e ritenuta la continuazione lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa. i 2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ex art. 606 comma 1, lett. c) ed e) c.p.p., nullità della sentenza ai sensi degli artt. 23, commi 1 e 4, d.l. 149/2020, 602 e 523 cod. proc. pen., 3 e 37 Cost. e 6 CEDU, nonché omessa motivazione in relazione alla mancata celebrazione del processo nella forma orale, nonostante l'apposita istanza ritualmente inviata in cancelleria.
2.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) e) c.p.p., violazione di legge e vizio della motivazione riguardo al reato di cui all'art. 474 c.p. La difesa sostiene che, nella fattispecie in esame, difettavano gli elementi
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