Cass. civ., sez. I, ordinanza 02/07/2020, n. 13595

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 02/07/2020, n. 13595
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13595
Data del deposito : 2 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

15 ORDINANZA sul ricorso 29945/2015 proposto da: Arca Jonica, gia' IACP, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Di Villa Carpegna 58, presso lo studio dell'avvocato P M, rappresentata e difesa dall'avvocato Z M, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente -

contro

Comune di Crispiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietro Da Cortona 8, presso lo studio dell'avvocato M S, rappresentato e difeso dall'avvocato L D, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente - amZE CL"I "-.- avverso la sentenza n. 261/2015 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, depositata il 04/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2020 dal cons. PARISE CLOTILDE.

FATTI DI CAUSA

1.Con sentenza n.261/2015 depositata il 4-6-2015, la Corte d'Appello di Lecce- sezione distaccata di Taranto- rigettava l'appello proposto da A.R.C.A. Jonica, già I.A.C.P., avverso la sentenza n.1263/2010 del Tribunale di Taranto, con la quale era stata accolta la domanda del Comune di Crispiano nei confronti dello I.AC.P. della provincia di Taranto e per l'effetto detta ultima parte era stata condannata al pagamento in favore del Comune della somma di €215.217,20, oltre interessi legali di mora, a titolo di saldo del corrispettivo del diritto di superficie ceduto allo I.A.C.P., in virtù delle concessioni e delle relative convenzioni concluse ai sensi dell'art.35 I.n.865/1971 per l'esecuzione di interventi di edilizia residenziale pubblica nella zona "167" del Comune di Crispiano. La Corte d'appello, nel confermare integralmente la sentenza impugnata, disattendeva l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante, rilevando che il termine prescrizionale non poteva farsi decorrere dalla stipula delle convenzioni, concluse ai sensi dell'art.35 I.n.865/1971 nell'anno 1983, poiché il corrispettivo era stato stabilito solo provvisoriamente e salvo conguaglio, rinviando l'art.15 delle citate convenzioni espressamente ad un momento successivo il pagamento dei corrispettivi. La Corte territoriale riteneva, altresì, corretta l'interpretazione delle due convenzioni effettuata dal Tribunale, che aveva commisurato il corrispettivo dovuto dallo I.A.C.P. a tutte le spese sostenute dal Comune di Crispiano per l'acquisizione delle aree, e non solo alle spese per il pagamento delle indennità di esproprio, mentre il costo degli oneri di urbanizzazione era stato sostenuto dall'I.A.C.P.. La Corte d'appello, in dettaglio, prendeva in esame le previsioni della I.n.865/1971 e delle convenzioni e, in base all' interpretazione letterale e sistematica delle stesse, giungeva alla medesima conclusione esegetica espressa nella sentenza del Tribunale di Taranto impugnata.

2. Avverso questa sentenza, A.R.C.A. Jonica, già I.A.C.P. della Provincia di Taranto, propone ricorso affidato a due motivi. Il Comune di Crispiano si è costituito tardivamente, con controricorso notificato il 30-6-2017. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta «Violazione e falsa applicazione dell'art.2935 cod. civ. in relazione all'art.360 n.3 cod. proc. civ.- Violazione e falsa applicazione dell'art.112 cod. proc. civ. in relazione all'art.360 n.3 e n. 4 cod. proc. civ.». Il ricorrente, nel censurare la sentenza impugnata in relazione al rigetto dell'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria azionata dal Comune, deduce che il termine prescrizionale doveva farsi decorrere dalla stipula delle convenzioni, concluse ai sensi dell'art.35 I.n.865/1971 nell'anno 1983, sicché non vi era necessità di individuare un diverso termine, né detto termine doveva essere determinato d'ufficio. Rileva che, agli artt.13 e 15 delle due convenzioni, era previsto che il prezzo di acquisizione del suolo riguardante le aree assegnate in diritto di superficie doveva essere "versato al Comune all'atto della stipula del contratto di cessione volontaria delle aree da parte dei proprietari espropriati o al momento dell'emissione dell'ordinanza di deposito della indennità di esproprio ai sensi della legge 22.10.71 n.865 e successive modificazioni", e che "all'infuori delle somme suddette nessun altra verrà richiesta al concessionario o ai suoi aventi causa a ragione per la concessione del diritto di superficie" (All. n. 12 e 13 fascicolo di primo grado). Ad avviso del ricorrente, pertanto, il dies a quo, per il tempestivo esercizio del diritto da parte del Comune, decorreva dalla data di stipula del contratto di cessione volontaria delle aree o, al più tardi, dalla data di emissione delle ordinanze di deposito delle indennità espropriative. Queste ultime erano antecedenti di oltre un decennio alla richiesta formulata dal Comune di Crispiano con la nota n.5821 del 15/05/1998 e il termine prescrizionale era, pertanto, decorso.
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