Cass. civ., sez. II, sentenza 16/10/1981, n. 5427
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Ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., la morte della parte costituita determina l'interruzione del procedimento soltanto se sia dichiarata in udienza o notificata alle altre parti ad opera del procuratore di detta parte, mentre, in Mancanza di tale dichiarazione o notifica, essa è processualmente irrilevante per la fase del giudizio in cui si verifica. ( V. 3664/80, mass. N. 407529; ( V. 6096/78, mass. N. 395914; ( V. 4291/78, mass. N. 393949).*
Poiché, nel caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio, la legittimazione a stare in giudizio si trasmette - in base alla regola generale dell'art. 110 cod. proc. civ. ed eccettuate le ipotesi di cui agli artt. 460 e 486 cod. civ. - non al chiamato alla eredità, bensì, in via esclusiva, all'erede, non si realizza il contraddittorio secondo la previsione dell'art. 110 citato quando, essendo minori i successibili della parte deceduta, il processo è proseguito dal loro rappresentante legale previa accettazione della eredità non in conformità del dettato dell'art. 471 cod. civ., ma nella Forma dell'accettazione tacita, che non è giuridicamente configurabile in ipotesi di eredità devoluta a minori. ( V. 4145/79, mass. N. 400654; ( V. 4020/69, mass. N. 344512; ( V. 1144/69, mass. N. 339702).*