Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/02/2005, n. 3231

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Massime1

In tema di imposte sui redditi, la legge attribuisce all'avviso di mora una duplice funzione: l'una, primaria e necessaria, di atto equivalente al precetto nel processo di esecuzione forzata, e l'altra, eventuale e secondaria, di atto equivalente a quelli di imposizione tributaria, assunta in tutte le ipotesi in cui esso sia - tra gli atti della serie procedimentale amministrativa che si snoda a partire dall'avviso di accertamento e di liquidazione e che, passando a volte per un autonomo avviso di liquidazione e, poi, per la cartella di pagamento, potrebbe concludersi con l'avviso di mora - il primo atto di gestione del rapporto tributario sostanziale ad essere reso conoscibile al contribuente, succedaneo degli atti suoi presupposti non notificati o irritualmente notificati. In tale ipotesi gli atti presupposti, se non impugnati unitamente all'avviso di mora, diventano inoppugnabili, quand'anche l'avviso medesimo sia reiterato per essere scaduta l'efficacia esecutiva a seguito del decorso del termine di 180 giorni dalla sua notifica, senza che si sia proceduto all'esecuzione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/02/2005, n. 3231
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3231
Data del deposito : 17 febbraio 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. A E - Presidente -
Dott. R F - Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. C M R - Consigliere -
Dott. M A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
signor D A M, rappresentato e difeso dagli avvocati V M S e F G ed elettivamente domiciliato presso il secondo in Roma, Via Sicilia 66;



- ricorrente -


contro
l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore in carica, e l'Agenzia delle entrate-Ufficio unico delle entrate di Napoli 1, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

- intimata e controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania 28 ottobre 2002, n. 1091/01/02, depositata il 4 novembre 2002;

udita la relazione sulla causa svolta nell'udienza pubblica del 15 dicembre 2004 dal Cons. Dr. A M;

uditi gli avv. V M S e F G per il ricorrente;

udito l'avv. G L per la controricorrente Agenzia delle entrate;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale G V, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. Il 3 settembre 2003 è notificato all'Agenzia delle entrate un ricorso del signor D A M per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale descritta in epigrafe, che, in accoglimento dell'appello incidentale dell'Ufficio contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 786/01/2001, ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente contro l'avviso di mora n. 351830 e ha rigettato l'appello principale del contribuente contro la stessa sentenza di primo grado, in tema di irpef 1985-1990.
2.1

fatti di causa

sono i seguenti:
a) il 18 dicembre 1991 sono notificati al signor D A M, calciatore, sei avvisi di accertamento dell'IRPEF per ciascuno degli anni che vanno dal 1985 al 1990, mediante affissione all'albo della Casa comunale di Napoli;
la notifica è effettuata ex art 60.1.e) DPR 29 settembre 1973, n. 600, senza che sia posto in essere alcun tentativo presso la S.S. Calcio Napoli spa;

b) il 18 maggio 1993 il Banco di Napoli, concessionario per la riscossione dei tributi della Provincia di Napoli, notifica al signor M, ceduto al
Siviglia Club, tramite il Consolato italiano di Siviglia (Spagna), un avviso di mora, conseguente ai sei avvisi di accertamento notificati nel 1991, consegnandolo a mani del signor Juan Marcos Franchi, procuratore speciale del contribuente;

c) il 27 novembre 1998, all'Aeroporto Malpensa 2000 di Milano, sono notificati al signor M, nelle sue mani proprie, due avvisi di mora;

d) l'11 gennaio 2001 il concessionario per il servizio di riscossione dei tributi per la Provincia di Napoli notifica al signor M l'avviso di mora n. 351830 per L. 51.620.831.284, relativo all'irpef 1985-1990;

e) il ricorso del contribuente contro l'avviso di mora indicato sub d), proposto alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, è da questa rigettato nel merito con sentenza 22 dicembre 2001, n. 786, che non accoglie, invece, l'eccezione d'inammissibilità del ricorso introduttivo sollevata dall'Ufficio;

f) contro la sentenza di primo grado è proposto appello principale da parte del contribuente e appello incidentale da parte dell'Ufficio;

g) con la sentenza ora impugnata per cassazione la Commissione tributaria regionale della Campania accoglie l'appello incidentale dell'Ufficio, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente, di cui è rigettato l'appello principale.

3. La sentenza della Commissione tributaria regionale, oggetto del ricorso per Cassazione, è così motivata:
a) l'appello principale del signor M è limitato: 1) all'omessa pronuncia della Commissione tributaria provinciale sulla mancata notifica degli avvisi di accertamento;
2) all'irritualità della notificazione degli avvisi di accertamento ex art. 140 c.p.c., sia per la mancata affissione degli atti alla porta dell'abitazione del contribuente e per il mancato avviso per raccomandata sia per la mancata consegna degli atti alla S.S. Calcio Napoli spa e per il mancato avviso raccomandato al contribuente;

b) l'eccezione d'inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente ex art. 19 D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, riproposta dall'Ufficio con il suo appello incidentale, ha carattere prioritario rispetto all'appello principale e dev'essere, quindi, esaminata per prima;

c) dalla copiosa documentazione prodotta dal concessionario per la riscossione dei tributi della Provincia di Napoli e acquisita al fascicolo d'ufficio di primo grado si deduce che il signor M è stato da sempre a conoscenza della controversia tributaria e di tutti gli atti compiuti dal concessionario per recuperare il credito evaso e che tale conoscenza si è tramutata in certezza con la notifica degli atti impositivi avvenuti a Siviglia tramite il Consolato d'Italia il 18 maggio 1993, a mani proprie del suo procuratore speciale Juan Marcos Franchi, e poi il 27 novembre 1998 all'Aeroporto Malpensa 2000 di Milano;

d) è incontestato che contro tali avvisi di mora il signor M non ha presentato alcuna impugnazione, la quale avrebbe potuto essere estesa anche ai sei avvisi di accertamento notificatigli ex art. 60 DPR 29 settembre 1973, n. 600, presso la Casa comunale di Napoli;

e) non è fondata l'eccezione dell'irrilevanza della documentazione prodotta dal concessionario, dovuta alla sua esclusione dalla controversia, perché ex art. 23 D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, esso è abilitato a costituirsi e si è costituito con il deposito, il 28 marzo 2001, di una memoria e, il 15 giugno 2001, di note scritte con documento;
della documentazione prodotta dal concessionario il giudice d'appello può far utilizzazione in base al principio della acquisizione della prova ex art. 116 c.p.c.;

f) poiché i due avvisi di mora, notificati al contribuente nelle sue proprie mani il 27 novembre 1998 all'Aeroporto Malpensa 2000 di Milano, gli precludono ex art. 19 D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, ogni ulteriore impugnativa sia avverso l'avviso di mora notificatogli l'11 gennaio 2001 all'Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma sia avverso i sei avvisi di accertamento affissi all'albo della Casa comunale di Napoli il 18 dicembre 1991, dev'essere riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui non è stata accolta l'eccezione d'inammissibilità del ricorso sollevata dall'Ufficio;

g) l'inammissibilità del ricorso introduttivo è assorbente rispetto all'appello principale, il quale, comunque, è infondato: 1) il primo e il terzo motivo di appello sono inammissibili per novità, in quanto il contribuente non aveva alcun domicilio ne' presso la S.S. Calcio Napoli spa di Piazza dei Martiri 30, Napoli, ne' presso la G.I.S. spa di Via Vicinale Paradiso 70, Napoli, ma in Via Scipione Capece n. 3/1 di Napoli, e il rilievo dell'appellante relativo ai due luoghi come sede del domicilio non è stato incluso nel ricorso introduttivo, e, comunque, non è stato provato;
inoltre, è vero che la Via Vicinale Paradiso 70 corrisponde all'originario indirizzo anagrafico del contribuente, ma alla data del 10 dicembre 1991 egli risultava irreperibile a tale indirizzo;
2) il secondo motivo d'appello relativo all'esistenza di un'abitazione a Napoli, alla Via Scipione Capece n. 3/1, è del tutto infondato, dal momento che il messo notificatore ha accertato che il contribuente vi aveva abitato, ma che egli si era trasferito in luogo sconosciuto, cosicché si sono resi inutili gli adempimenti ex art. 140 c.p.c. e ha accertato anche che la palazzina non era fornita di portiere;

h) ne deriva la legittimità della notificazione dei sei avvisi di accertamento eseguita il 18 dicembre 1991 con la procedura ex art. 60 DPR 29 settembre 1973, n. 600.


4. Il ricorso per Cassazione del signor D A M, integrato con memoria, è sostenuto con undici motivi d'impugnazione e si conclude con la richiesta di cassazione della sentenza impugnata, con ogni effetto e conseguenza di legge e con vittoria di spese e di onorari.


5. L'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore in carica, resiste con controricorso, notificato il 25 ottobre 2003, a conclusione del quale si chiede il rigetto del ricorso, la conferma della sentenza impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di Cassazione.

6. Il signor D A M deposita istanza de) 19 maggio 2004 volta ad ottenere la fissazione dell'udienza di discussione della controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE


7. Il ricorrente sostiene il suo ponderoso ricorso con undici motivi d'impugnazione. Essi sono articolati in maniera così complessa che si ritiene opportuno anzitutto riferire sinteticamente di tutte le censure e delle relative argomentazioni, perché, come si mostrerà al 9, i motivi, da un lato, appartengono a specie connesse di più generi di questioni e, dall'altro, la natura delle questioni di genere sollevate è tale da imporre che nell'esame delle censure si proceda secondo un ordine diverso da quello seguito dal ricorrente nella loro proposizione.


8. Gli undici motivi d'impugnazione avanzati dal contribuente sono sintetizzabili nella maniera seguente.


8.1.1. Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli art. 57 e 36 D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'art. 112 c.p.c., nullità della
sentenza e del procedimento, omessa o, comunque, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

8.1.2. Egli sostiene, al riguardo, che l'Ufficio avrebbe introdotto surrettiziamente, con l'appello, una questione nuova - quella dell'esistenza di due avvisi di mora notificati il 17 novembre 1998 all'Aeroporto milanese della Malpensa - non devoluta all'esame del primo giudice di merito. La Commissione tributaria regionale avrebbe basato la sua decisione sull'esame di un documento che l'Ufficio non avrebbe ne' menzionato ne' allegato in primo grado e il cui esame non sarebbe, perciò, stato compiuto dai giudici di prime cure, mentre essa avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello incidentale dell'ufficio per novità. Tale comportamento configurerebbe, da un lato, la violazione di legge nei riguardi degli art. 57 e 36 D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'art. 112 c.p.c., e, dall'altro,
costituirebbe un'evidente omissione della motivazione, o ne causerebbe almeno l'insufficienza.

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