Cass. pen., sez. II, sentenza 19/04/2021, n. 14541

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 19/04/2021, n. 14541
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14541
Data del deposito : 19 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: B E, nato a Napoli il 26.5.1981, contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 9.10.2019;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. P C;
letta la requisitoria del PG che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'8.1.2019 il Tribunale di Napoli aveva riconosciuto E B responsabile del reato di rapina aggravata e di evasione aggravata sicché, ritenuta la continuazione tra le due violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena di anni 5 di reclusione ed Euro 1.500 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere applicando, infine, le pene accessorie di legge;

2. la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, appellata dall'imputato, ha assolto il B dal delitto di evasione aggravata perché il fatto non sussiste e ha rideterminato la pena in quella di anni 4 e mesi 8 di reclusione e di Euro 1.200 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata;

3. ricorre per cassazione il difensore del B lamentando vizio di motivazione con riferimento agli artt. 599bis e 602 comma lbis cod. proc. pen.: rileva la mancanza di motivazione della sentenza impugnata che, ratificando l'accordo tra le parti in ordine all'accoglimento di una delle richieste difensive, ed in assenza della rinuncia agli altri motivi, ha mancato di argomentare in ordine alle doglianze ulteriori rispetto a quella concernente la assoluzione dal delitto di evasione;
segnala che, dal verbale dell'udienza del 9.10.2019, allegato al ricorso, risulta che la difesa non aveva affatto rinunciato a nessuno dei motivi di appello e la riforma della sentenza di primo grado era stata la conseguenza della elisione dell'aumento per la continuazione per il delitto di evasione in quanto si era dimostrato, come riconosciuto dallo stesso PG, che il ricorrente, al momento del fatto, non era ristretto;
ciò non di meno, la mancata rinuncia alle ulteriori doglianze, concernenti il delitto di rapina, avrebbe imposto alla Corte territoriale di affrontarle e di motivare sulla loro ritenuta infondatezza piuttosto che limitarsi a supporre un accordo processuale con inesistente e mai intervenuta rinuncia ai motivi;

4. in data 5.12.2020 il PG ha trasmesso la propria requisitoria ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020: la Procura Generale rileva che, anche laddove l'imputato non avesse rinunciato ai motivi concernenti il reato di rapina, in ogni caso la Corte ha motivato mostrando di condividere la ricostruzione in fatto e le considerazioni in diritto del primo giudice con argomentazione che appare esaustiva anche attraverso un legittimo rinvio, per relationem, alla sentenza di primo grado.
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