Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2022, n. 4357
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In tema di assicurazione, l'accettazione del premio pagato in ritardo non integra rinuncia tacita alla sospensione della garanzia assicurativa prevista dall'art. 1901 c.c., non trattandosi di un comportamento implicante una volontà negoziale ricognitiva del diritto all'indennizzo e abdicativa dell'effetto sospensivo dell'efficacia del contratto.
In tema di assicurazione, il mancato pagamento del premio o della rata di premio, che determina la sospensione dell'efficacia del contratto ai sensi dell'art. 1901 c.c., costituisce oggetto di un'eccezione in senso lato ed è pertanto rilevabile d'ufficio, operando - a differenza dell'eccezione di inadempimento che riguarda l'esecuzione del contratto - sul piano dell'efficacia in ragione della peculiarità del contratto di assicurazione, il cui equilibrio tecnico ed economico non si realizza nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, bensì fra l'insieme dei rischi assunti dall'assicuratore e quello dei premi dovuti dagli assicurati, sul cui puntuale versamento l'assicuratore deve poter contare per costituire e mantenere il fondo per eseguire i suoi obblighi.
In tema di sospensione dell'assicurazione, la disciplina prevista nel primo e nel secondo comma dell'art. 1901 c.c., a seconda che il mancato pagamento dell'assicurato riguardi il premio o la prima rata di premio oppure i premi successivi, non mira a distinguere tra l'ipotesi dell'unicità del premio (contratto di assicurazione annuale) e quella della pluralità dei premi (contratto pluriennale) - con conseguente esclusione dall'ambito di operatività della disciplina del secondo comma della norma citata del caso in cui, pur essendo unico il premio, non venga pagata una rata di esso successiva alla prima - ma tende solo a contrapporre un inadempimento iniziale ad un inadempimento nel corso del rapporto assicurativo, riferibili, rispettivamente, al mancato pagamento dell'intero premio o della prima rata dello stesso ed al mancato pagamento tanto dei premi successivi al primo, quanto delle rate successive alla prima.
Sul provvedimento
Testo completo
3 4357/2 2 1 . i a ORIGINALE J REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE ان و نام Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto ASSICURAZIONE ROBERTA VIVALDI Presidente DANNI Consigliere LUIGI A SO Consigliere Rel. ENRICO SCODITTI - GIUSEPPE CRICENTI Consigliere Ud. 28/09/2021 PU Consigliere PAOLO PORRECA Cron. 4357 R.G.N. 16936/2019 SENTENZA sul ricorso 16936/2019 proposto da: P F, elettivamente domiciliato in Roma Via Cola Di Rienzo N 285 presso lo studio dell'avvocato C E e rappresentato e difeso dall'avvocato P A -ricorrente -
contro
Unipolsai Assicurazioni Spa,
- intimato -
2021 2287 : avverso la sentenza n. 1882/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2021 da S E udito l'Avvocato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Luisa De Renzis Fatti di causa 1. F P convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino Unipol Sai Assicurazioni s.p.a. chiedendo la condanna al pagamento dell'indennizzo dovuto per l'assicurazione contro il furto della propria autovettura. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello il P. Con sentenza di data 3 aprile 2019 la Corte d'appello di Napoli rigettò l'appello.
2. Osservò la corte territoriale che il certificato di assicurazione, privo di quietanza di pagamento del relativo premio, non costituiva prova della copertura assicurativa al momento del furto e che pertanto in mancanza della prova dell'effettività e tempestività del pagamento del premio la garanzia assicurativa doveva ritenersi sospesa ai sensi dell'art. 1901, comma 2, cod. civ.. Aggiunse che l'assicuratore non aveva l'onere di provare il fatto alla base della contestazione di tempestività del pagamento della rata di premio, trattandosi di profilo afferente alla sussistenza del diritto dell'assicurato, i cui presupposti dovevano essere provati da quest'ultimo, e che, quanto al motivo di appello relativo alla tardiva costituzione dell'assicuratore nel giudizio di primo grado (con conseguente decadenza dalla possibilità di proporre l'eccezione di inadempimento), l'assenza della quietanza di pagamento ineriva ad una mera difesa, stante l'onere probatorio a carico dell'assicurato. 2 Osservò infine che la rinuncia dell'assicuratore agli effetti della sospensione non poteva essere desunta dall'avere l'assicuratore accettato il tardivo pagamento del premio, ma doveva ricorrere una specifica espressione di rinuncia, nella specie insussistente.
3. Ha proposto ricorso per cassazione F P sulla base толға di tre motivi. La causa è stata rimessa dalla Sezione Sesta) alla pubblica udienza ai sensi dell'art. 380 bis ultimo comma cod. proc. civ.. Il pubblico ministero ha presentato le conclusioni scritte. E' stata presentata memoria. Ragioni delle decisione 1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1888 e 1901 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il comma secondo dell'art. 1901 deve essere interpretato nel senso che «scadenze convenute» si intende non la scadenza del singolo rateo (l'assicuratore deduce che il rateo del secondo semestre dell'assicurazione di durata annuale sarebbe stato pagato tardivamente e che il furto si sarebbe verificato nel periodo di sospensione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1901, comma 2), ma il successivo periodo di efficacia del contratto alla scadenza dell'anno. Aggiunge che il certificato di assicurazione, di cui non è stata contestata la veridicità e autenticità, né tanto meno la provenienza dal rappresentante dell'assicuratore, costituisce confessione stragiudiziale e fa piena prova dell'effettività e tempestività del pagamento della rata di premio.
1.1. Il motivo è infondato. La disciplina prevista nel primo e nel secondo comma dell'art. 1901 cod. civ., a seconda che il mancato pagamento dell'assicurato riguardi il premio o la prima rata di premio oppure i premi successivi, non mira a distinguere tra l'ipotesi 3 dell'unicità del premio (contratto di assicurazione annuale) e quella della pluralità dei premi (contratto pluriennale), con conseguente esclusione dall'ambito di operatività della disciplina del secondo comma della norma citata nel caso in cui, pur essendo unico il premio, non venga pagata una rata di esso successiva alla prima, ma tende solo a contrapporre un inadempimento iniziale ad un inadempimento nel corso del rapporto assicurativo, riferibili, rispettivamente, alla stregua dell'espressa menzione, nel primo comma della norma citata, del premio e della prima rata di esso e della generica espressione "premi successivi" del secondo comma, al mancato pagamento dell'intero premio o della prima rata dello stesso ed al mancato pagamento tanto dei premi successivi al primo, quanto delle rate successive alla prima (Cass. 25 maggio 1998, n. 5194;
15 settembre 1993, n. 5576). E' di tutta evidenza, quanto al rilievo su quanto sarebbe attestato dal certificato di assicurazione, che la circostanza della conclusione del contratto di assicurazione contro il furto, attestata dal certificato di cui vi è menzione nel motivo, sia irrilevante una volta che si riconosca l'esistenza dell'effetto sospensivo dell'assicurazione anche in presenza di inadempimento nel